Art. 19 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
  e bilingue  sloveno-italiano,  alla  Regione  Val  d'Aosta  e  alle
  Province di Trento e Bolzano. 
 
  1.  Ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.   20   del   decreto
legislativo, l'USR per il Friuli Venezia Giulia  provvede  ad  indire
concorsi ordinari per le scuole secondarie di primo e  secondo  grado
con lingua di insegnamento slovena per posto comune  e  di  sostegno,
anche mediante  delega  al  dirigente  preposto  all'ufficio  di  cui
all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38. 
  2.  Sono  fatte  salve  le  specifiche  competenze  in  materia  di
reclutamento della Regione autonoma Valle d'Aosta  e  delle  Province
autonome di Trento e Bolzano.