Art. 20
Disposizioni transitorie e finali
1. Ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo, sino ai
concorsi banditi nell'anno scolastico 2024/2025, per la
partecipazione alle procedure concorsuali ai posti di insegnante
tecnico pratico, e' richiesto il titolo di accesso alla classe di
concorso ai sensi della normativa vigente.
2. In sede di prima applicazione, i presidenti delle commissioni
giudicatrici dei concorsi per l'accesso ai ruoli delle classi di
concorso A57-Tecnica della danza classica, A58-Tecnica della danza
contemporanea e A59-Tecniche di accompagnamento alla danza e teorie,
pratica musicale per la danza, sono scelti tra i dirigenti scolastici
degli istituti ove sia attivato un percorso di liceo musicale e
coreutico ad indirizzo coreutico, ovvero tra i professori
dell'Accademia nazionale di danza. I membri della commissione sono
scelti tra i docenti delle Accademie di danza presso le fondazioni
lirico-sinfoniche ovvero tra i direttori artistici dei rispettivi
corpi di ballo. I presidenti delle commissioni giudicatrici della
classe di concorso A23-Lingua italiana per discenti di lingua
straniera sono scelti tra i professori universitari dei SSD L-LIN/01
o L-LIN/02 e i componenti tra i docenti in possesso dei requisiti di
specializzazione previsti per la partecipazione alla procedura
concorsuale e con documentata esperienza nel settore. Restano ferme
le disposizioni di cui all'art. 18, commi 12 e 13.
3. Sono ammessi con riserva ai concorsi banditi nel 2020 per i
relativi posti di sostegno, in deroga al requisito di cui all'art. 3,
comma 2, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione
all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2019. La
riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del
relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2020.