Art. 21
Ricorsi
1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura
concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi
giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro
sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica
all'interessato.