Art. 3
Requisiti di ammissione
1. Ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 4-bis del decreto
legislativo, sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al
presente decreto, per i posti comuni, i candidati in possesso, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di
uno dei seguenti titoli:
a. titolo di abilitazione alla specifica classe di concorso o
analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai
sensi della normativa vigente;
b. titolo di accesso alla specifica classe di concorso
congiuntamente a titolo di abilitazione all'insegnamento per diverso
grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;
c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della
normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24 CFU/CFA di cui
all'art. 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della legge.
2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo, sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto, per
i posti di sostegno con riferimento alle procedure distinte per la
secondaria di primo o secondo grado, i candidati in possesso, alla
data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, di
uno dei titoli di cui al comma 1 congiuntamente al titolo di
specializzazione sul sostegno per lo specifico grado conseguito ai
sensi della normativa vigente o analogo titolo di specializzazione
sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi
della normativa vigente.
3. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito
all'estero i titoli di cui ai commi 1 e 2, abbiano comunque
presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della
normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale.
4. Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali
di ammissione.
5. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli
stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei
candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.