Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
  1.  Ai  sensi  dell'art.  5,  commi  1,  2  e  4-bis  del   decreto
legislativo, sono ammessi a partecipare  alle  procedure  di  cui  al
presente decreto, per i posti comuni, i candidati in  possesso,  alla
data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda,  di
uno dei seguenti titoli: 
    a. titolo di abilitazione alla specifica  classe  di  concorso  o
analogo titolo conseguito all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai
sensi della normativa vigente; 
    b.  titolo  di  accesso  alla  specifica   classe   di   concorso
congiuntamente a titolo di abilitazione all'insegnamento per  diverso
grado o classe di concorso o analogo titolo conseguito  all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente; 
    c. titolo di accesso alla specifica classe di concorso o  analogo
titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi  della
normativa vigente congiuntamente al possesso dei 24  CFU/CFA  di  cui
all'art. 1, comma 181, lettera b), numero 2.1 della legge. 
  2. Ai sensi dell'art. 5, comma 3,  del  decreto  legislativo,  sono
ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto,  per
i posti di sostegno con riferimento alle procedure  distinte  per  la
secondaria di primo o secondo grado, i candidati  in  possesso,  alla
data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda,  di
uno dei titoli  di  cui  al  comma  1  congiuntamente  al  titolo  di
specializzazione sul sostegno per lo specifico  grado  conseguito  ai
sensi della normativa vigente o analogo  titolo  di  specializzazione
sul sostegno conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai  sensi
della normativa vigente. 
  3.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,   avendo   conseguito
all'estero i  titoli  di  cui  ai  commi  1  e  2,  abbiano  comunque
presentato la relativa  domanda  di  riconoscimento  ai  sensi  della
normativa vigente,  entro  il  termine  per  la  presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. 
  4. Il bando di concorso disciplina gli ulteriori requisiti generali
di ammissione. 
  5. I candidati partecipano al concorso con riserva di  accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione. In caso  di  carenza  degli
stessi, l'USR responsabile della procedura dispone  l'esclusione  dei
candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.