Art. 4 Articolazione del concorso 1. Il concorso si articola nelle prove di cui all'art. 6 del decreto legislativo e nella successiva valutazione dei titoli. 2. I programmi concorsuali, nonche' l'articolazione delle prove scritte, sono indicati all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. I criteri di valutazione per le prove orali e per le prove pratiche, laddove previste, sono indicati agli allegati B1/B2/B3/B4, che costituiscono parte integrante del presente decreto. 4. I titoli valutabili sono indicati all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente, ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su piu' classi di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui all'art. 9, comma 11, e' indicata all'allegato D. 6. I bandi di cui all'art. 6 possono prevedere lo svolgimento di un test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a 250.