Art. 4
Articolazione del concorso
1. Il concorso si articola nelle prove di cui all'art. 6 del
decreto legislativo e nella successiva valutazione dei titoli.
2. I programmi concorsuali, nonche' l'articolazione delle prove
scritte, sono indicati all'allegato A, che costituisce parte
integrante del presente decreto.
3. I criteri di valutazione per le prove orali e per le prove
pratiche, laddove previste, sono indicati agli allegati B1/B2/B3/B4,
che costituiscono parte integrante del presente decreto.
4. I titoli valutabili sono indicati all'allegato C, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
5. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa vigente,
ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su piu' classi
di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni di cui
all'art. 9, comma 11, e' indicata all'allegato D.
6. I bandi di cui all'art. 6 possono prevedere lo svolgimento di un
test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1, qualora
a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero dei
candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti messi a
concorso e, comunque, non inferiore a 250.