Art. 4 
 
                     Articolazione del concorso 
 
  1. Il concorso si articola  nelle  prove  di  cui  all'art.  6  del
decreto legislativo e nella successiva valutazione dei titoli. 
  2. I programmi concorsuali,  nonche'  l'articolazione  delle  prove
scritte,  sono  indicati  all'allegato  A,  che   costituisce   parte
integrante del presente decreto. 
  3. I criteri di valutazione per le  prove  orali  e  per  le  prove
pratiche, laddove previste, sono indicati agli allegati  B1/B2/B3/B4,
che costituiscono parte integrante del presente decreto. 
  4.  I  titoli  valutabili  sono  indicati   all'allegato   C,   che
costituisce parte integrante del presente decreto. 
  5. La tabella di corrispondenza, ai sensi della normativa  vigente,
ai fini del conseguimento del titolo di abilitazione su  piu'  classi
di concorso afferenti al medesimo grado e delle attestazioni  di  cui
all'art. 9, comma 11, e' indicata all'allegato D. 
  6. I bandi di cui all'art. 6 possono prevedere lo svolgimento di un
test di preselezione che precede le prove di cui al comma 1,  qualora
a livello regionale e per ciascuna distinta procedura, il numero  dei
candidati sia superiore a quattro volte il numero dei posti  messi  a
concorso e, comunque, non inferiore a 250.