Art. 5 
 
                  Commissione nazionale di esperti 
 
  1. La commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma  6,
del decreto legislativo, cui spetta la definizione delle tracce delle
prove scritte e delle relative griglie  di  valutazione,  nonche'  la
validazione  dei  quesiti  della  eventuale  prova  preselettiva,  e'
composta scegliendo tra professori universitari di  prima  o  seconda
fascia, ricercatori a tempo indeterminato,  a  tempo  determinato  di
tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e  b),  della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti  delle
istituzioni  di  alta  formazione  artistica  musicale  e  coreutica,
dirigenti tecnici,  dirigenti  scolastici,  docenti  di  ruolo  delle
scuole secondarie di primo e secondo grado. 
  2. Alla commissione non spettano compensi, emolumenti,  indennita',
gettoni di presenza  o  altre  utilita'  comunque  denominate,  fermo
restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente
sostenute e collegate alla partecipazione in  presenza  ad  eventuali
riunioni. 
  3.   Con   successivo   decreto   del    Ministro    si    provvede
all'individuazione dei membri della commissione nazionale di esperti.