Art. 5 Commissione nazionale di esperti 1. La commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma 6, del decreto legislativo, cui spetta la definizione delle tracce delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione, nonche' la validazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva, e' composta scegliendo tra professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo delle scuole secondarie di primo e secondo grado. 2. Alla commissione non spettano compensi, emolumenti, indennita', gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, fermo restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente sostenute e collegate alla partecipazione in presenza ad eventuali riunioni. 3. Con successivo decreto del Ministro si provvede all'individuazione dei membri della commissione nazionale di esperti.