Art. 5
Commissione nazionale di esperti
1. La commissione nazionale di esperti di cui all'art. 3, comma 6,
del decreto legislativo, cui spetta la definizione delle tracce delle
prove scritte e delle relative griglie di valutazione, nonche' la
validazione dei quesiti della eventuale prova preselettiva, e'
composta scegliendo tra professori universitari di prima o seconda
fascia, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di
tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica,
dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, docenti di ruolo delle
scuole secondarie di primo e secondo grado.
2. Alla commissione non spettano compensi, emolumenti, indennita',
gettoni di presenza o altre utilita' comunque denominate, fermo
restando il rimborso delle eventuali spese di viaggio, effettivamente
sostenute e collegate alla partecipazione in presenza ad eventuali
riunioni.
3. Con successivo decreto del Ministro si provvede
all'individuazione dei membri della commissione nazionale di esperti.