Art. 6 Bando di concorso 1. Il bando di concorso e' adottato con decreto del direttore generale competente che provvede, altresi', alla definizione delle modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto. In particolare, il bando disciplina: a. i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'art. 3; b. l'ammontare del contributo di segreteria di cui all'art. 1, comma 111, della legge; c. le eventuali ammissioni con riserva del conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno, ai sensi dell'art. 20, comma 3; d. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, ai sensi dell'art. 7. Il termine per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e' fissato alle ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data iniziale indicata nel bando per la presentazione delle istanze; e. l'articolazione dell'eventuale prova preselettiva di cui all'art. 8, incluse le modalita' di somministrazione e di svolgimento, il numero di quesiti e la durata della prova; f. la modalita' di svolgimento delle prove scritte di cui all'art. 9, commi 1 e 3, e all'art. 10, comma 1 con riguardo alla eventuale adozione di modalita' computer-based, anche con riferimento alle peculiarita' delle distinte classi di concorso; g. il contingente dei posti, distinti per regione/classe di concorso/tipo posto; h. l'eventuale aggregazione interregionale delle procedure; i. l'organizzazione delle prove d'esame; j. le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; k. i documenti richiesti per l'assunzione; l. l'informativa sul trattamento dei dati personali.