Art. 6 
 
                          Bando di concorso 
 
  1. Il bando di concorso  e'  adottato  con  decreto  del  direttore
generale competente che provvede, altresi',  alla  definizione  delle
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto. In
particolare, il bando disciplina: 
    a. i requisiti generali  di  ammissione  al  concorso,  ai  sensi
dell'art. 3; 
    b. l'ammontare del contributo di segreteria di  cui  all'art.  1,
comma 111, della legge; 
    c. le eventuali ammissioni  con  riserva  del  conseguimento  del
titolo di specializzazione sul sostegno, ai sensi dell'art. 20, comma
3; 
    d. il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle
istanze di partecipazione al  concorso,  ai  sensi  dell'art.  7.  Il
termine  per  la  presentazione  dell'istanza  di  partecipazione  al
concorso e' fissato alle ore 23,59 del trentesimo  giorno  successivo
alla data iniziale indicata nel  bando  per  la  presentazione  delle
istanze; 
    e.  l'articolazione  dell'eventuale  prova  preselettiva  di  cui
all'art.  8,  incluse  le  modalita'   di   somministrazione   e   di
svolgimento, il numero di quesiti e la durata della prova; 
    f. la  modalita'  di  svolgimento  delle  prove  scritte  di  cui
all'art. 9, commi 1 e 3, e all'art. 10, comma  1  con  riguardo  alla
eventuale adozione di modalita' computer-based, anche con riferimento
alle peculiarita' delle distinte classi di concorso; 
    g. il contingente  dei  posti,  distinti  per  regione/classe  di
concorso/tipo posto; 
    h. l'eventuale aggregazione interregionale delle procedure; 
    i. l'organizzazione delle prove d'esame; 
    j.  le  modalita'  di  informazione  ai  candidati  ammessi  alla
procedura concorsuale; 
    k. i documenti richiesti per l'assunzione; 
    l. l'informativa sul trattamento dei dati personali.