Art. 7 
 
                Istanze di partecipazione ai concorsi 
 
  1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, in un'unica regione. Ai sensi dell'art.  3,  comma  5,
del decreto  legislativo,  i  candidati  in  possesso  dei  requisiti
previsti all'art. 3 e, in via transitoria, all'art. 20, commi 1 e  3,
indicano nella domanda di partecipazione  per  quali  contingenti  di
posti, avendone i titoli  specifici,  intendono  concorrere.  Ciascun
candidato puo' concorrere in una sola regione e per una  sola  classe
di concorso, distintamente per la scuola secondaria  di  primo  e  di
secondo grado, nonche' per  le  distinte  e  relative  procedure  sul
sostegno.  Il  candidato  concorre  per  piu'  procedure  concorsuali
mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle
procedure concorsuali cui intenda partecipare. 
  2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione  ai  concorsi
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese  disponibili  nel
sistema informativo del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze  presentate
con modalita' diverse non sono  prese  in  considerazione  e  saranno
considerate irricevibili.