Art. 7
Istanze di partecipazione ai concorsi
1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena
di esclusione, in un'unica regione. Ai sensi dell'art. 3, comma 5,
del decreto legislativo, i candidati in possesso dei requisiti
previsti all'art. 3 e, in via transitoria, all'art. 20, commi 1 e 3,
indicano nella domanda di partecipazione per quali contingenti di
posti, avendone i titoli specifici, intendono concorrere. Ciascun
candidato puo' concorrere in una sola regione e per una sola classe
di concorso, distintamente per la scuola secondaria di primo e di
secondo grado, nonche' per le distinte e relative procedure sul
sostegno. Il candidato concorre per piu' procedure concorsuali
mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle
procedure concorsuali cui intenda partecipare.
2. I candidati presentano l'istanza di partecipazione ai concorsi
esclusivamente a mezzo delle apposite funzioni rese disponibili nel
sistema informativo del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate
con modalita' diverse non sono prese in considerazione e saranno
considerate irricevibili.