Art. 8 Prova preselettiva 1. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della facolta' di cui all'art. 4, comma 6, ai fini dell'ammissione alle prove scritte, i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based, volta all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonche' della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 2. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. 3. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si avvalgono della facolta' di essere esonerati dalla prova di cui al presente articolo. 4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale nella graduatoria di merito.