Art. 8 
 
                         Prova preselettiva 
 
  1. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della  facolta'  di
cui all'art. 4, comma 6, ai fini dell'ammissione alle prove  scritte,
i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based,
volta all'accertamento delle capacita' logiche, di  comprensione  del
testo,  di  conoscenza  della  normativa  scolastica,  nonche'  della
conoscenza della lingua inglese  almeno  al  livello  B2  del  Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue. 
  2.  La  valutazione  della   prova   preselettiva   e'   effettuata
assegnando un punto a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. 
  3. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a  tre
volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione  per
ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova  scritta  coloro
che,  all'esito  della  prova  preselettiva,  abbiano  conseguito  il
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i  soggetti  di
cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio  1992,  n.  104,
che si avvalgono della facolta' di essere esonerati  dalla  prova  di
cui al presente articolo. 
  4.  Il  mancato  superamento  della  prova  preselettiva   comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il  punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione  del  punteggio
finale nella graduatoria di merito.