Art. 8
Prova preselettiva
1. Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga della facolta' di
cui all'art. 4, comma 6, ai fini dell'ammissione alle prove scritte,
i candidati devono superare una prova di preselezione computer-based,
volta all'accertamento delle capacita' logiche, di comprensione del
testo, di conoscenza della normativa scolastica, nonche' della
conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del Quadro
comune europeo di riferimento per le lingue.
2. La valutazione della prova preselettiva e' effettuata
assegnando un punto a ciascuna risposta esatta, zero punti alle
risposte non date o errate.
3. Alla prova scritta e' ammesso un numero di candidati pari a tre
volte il numero dei posti messi a concorso nella singola regione per
ciascuna procedura. Sono altresi' ammessi alla prova scritta coloro
che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il
medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di
cui all'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
che si avvalgono della facolta' di essere esonerati dalla prova di
cui al presente articolo.
4. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta
l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio
della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio
finale nella graduatoria di merito.