Art. 9 
 
                  Prove di esame per i posti comuni 
 
  1. La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso
e la cui  articolazione,  da  uno  a  tre  quesiti,  e'  disciplinata
dall'allegato A, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze
e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe  di
concorso stessa. Nel caso delle classi  di  concorso  concernenti  le
lingue e culture straniere, la prova e' svolta nella  lingua  oggetto
di insegnamento. La durata della prova e' pari a  centoventi  minuti,
fermi restando gli eventuali tempi  aggiuntivi  di  cui  all'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  2. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione  ha
a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di  prove  articolate
su piu' quesiti, la  commissione  ha  a  disposizione  40  punti  per
ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media  aritmetica  dei
punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La  prima  prova  scritta  e'
superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti
su 40.  Il  superamento  della  prima  prova  scritta  e'  condizione
necessaria perche' sia valutata la seconda prova scritta. 
  3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti  a  risposta
aperta  volti,  il  primo,  all'accertamento   delle   conoscenze   e
competenze antropo-psico-pedagogiche,  il  secondo,  all'accertamento
delle conoscenze e competenze  didattico-metodologiche  in  relazione
alle  discipline  oggetto  di  insegnamento  di  ciascuna  classe  di
concorso. La durata della prova e'  pari  a  sessanta  minuti,  fermi
restando gli eventuali tempi aggiuntivi  di  cui  all'art.  20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  4. Per la valutazione della seconda prova scritta,  la  commissione
ha a disposizione un  massimo  di  40  punti.  La  commissione  ha  a
disposizione 40 punti per ciascun quesito e la  valutazione  e'  data
dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La
seconda prova scritta e' superata dai  candidati  che  conseguono  il
punteggio minimo di 28 punti su  40.  Il  superamento  della  seconda
prova scritta e'  condizione  necessaria  per  l'accesso  alla  prova
orale. 
  5. La  media  aritmetica  delle  prove  di  cui  ai  commi  1  e  3
costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte. 
  6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e  4,  hanno  superato  le
prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale,  i  cui  temi
sono predisposti dalle commissioni giudicatrici. 
  7.  La  prova   orale   per   i   posti   comuni   e'   finalizzata
all'accertamento della  preparazione  del  candidato  secondo  quanto
previsto dall'allegato A e valuta  la  padronanza  delle  discipline,
nonche' la capacita' di progettazione didattica efficace,  anche  con
riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento  degli  obiettivi
previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale  ha  una
durata massima complessiva di 45 minuti,  salvo  quanto  previsto  al
comma 8,  fermi  restando  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  di  cui
all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.  104,  e  consiste  nella
progettazione    di    una    attivita'    didattica,     comprensiva
dell'illustrazione  delle  scelte   contenutistiche,   didattiche   e
metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per
le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale  e'  condotta  nella
lingua   straniera   oggetto   di   insegnamento.   La    commissione
interloquisce con il candidato e accerta  altresi'  la  capacita'  di
comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al  livello  B2
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ad  eccezione
dei candidati per le classi di concorso A-24 e  A-25  per  la  lingua
inglese. 
  8. L'allegato A individua le classi di concorso per  le  quali,  ai
sensi dell'art. 6,  comma  4  del  decreto  legislativo,  e'  svolta,
nell'ambito della prova orale, la prova  pratica  e  ne  definisce  i
criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici  e
le tempistiche di svolgimento. 
  9. Per la  valutazione  della  prova  orale  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e'  superata  dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40. 
  10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40
punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai
sensi del comma 7. Il voto della prova  orale  e'  dato  dalla  media
aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la  prova  orale  i
candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28  punti
su 40. 
  11. Il superamento di tutte le  prove  concorsuali,  attraverso  il
conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, commi 2, 3  e  4
del decreto legislativo, come  disciplinati  dal  presente  articolo,
costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime  classi  di
concorso,  nei  casi  in  cui  il  candidato  ne  sia  privo.   L'USR
responsabile della procedura  e'  competente  all'attestazione  della
relativa abilitazione.