Art. 9
Prove di esame per i posti comuni
1. La prima prova scritta, distinta per ciascuna classe di concorso
e la cui articolazione, da uno a tre quesiti, e' disciplinata
dall'allegato A, ha l'obiettivo di valutare il grado delle conoscenze
e competenze del candidato sulle discipline afferenti alla classe di
concorso stessa. Nel caso delle classi di concorso concernenti le
lingue e culture straniere, la prova e' svolta nella lingua oggetto
di insegnamento. La durata della prova e' pari a centoventi minuti,
fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Per la valutazione della prima prova scritta, la commissione ha
a disposizione un massimo di 40 punti. Nel caso di prove articolate
su piu' quesiti, la commissione ha a disposizione 40 punti per
ciascun quesito e la valutazione e' data dalla media aritmetica dei
punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La prima prova scritta e'
superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti
su 40. Il superamento della prima prova scritta e' condizione
necessaria perche' sia valutata la seconda prova scritta.
3. La seconda prova scritta si articola in due quesiti a risposta
aperta volti, il primo, all'accertamento delle conoscenze e
competenze antropo-psico-pedagogiche, il secondo, all'accertamento
delle conoscenze e competenze didattico-metodologiche in relazione
alle discipline oggetto di insegnamento di ciascuna classe di
concorso. La durata della prova e' pari a sessanta minuti, fermi
restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della
legge 5 febbraio 1992, n. 104.
4. Per la valutazione della seconda prova scritta, la commissione
ha a disposizione un massimo di 40 punti. La commissione ha a
disposizione 40 punti per ciascun quesito e la valutazione e' data
dalla media aritmetica dei punteggi attribuiti ai singoli quesiti. La
seconda prova scritta e' superata dai candidati che conseguono il
punteggio minimo di 28 punti su 40. Il superamento della seconda
prova scritta e' condizione necessaria per l'accesso alla prova
orale.
5. La media aritmetica delle prove di cui ai commi 1 e 3
costituisce il punteggio complessivo delle prove scritte.
6. I candidati che, ai sensi dei commi 2 e 4, hanno superato le
prove scritte, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi
sono predisposti dalle commissioni giudicatrici.
7. La prova orale per i posti comuni e' finalizzata
all'accertamento della preparazione del candidato secondo quanto
previsto dall'allegato A e valuta la padronanza delle discipline,
nonche' la capacita' di progettazione didattica efficace, anche con
riferimento alle TIC, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi
previsti dagli ordinamenti didattici vigenti. La prova orale ha una
durata massima complessiva di 45 minuti, salvo quanto previsto al
comma 8, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui
all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e consiste nella
progettazione di una attivita' didattica, comprensiva
dell'illustrazione delle scelte contenutistiche, didattiche e
metodologiche compiute e di esempi di utilizzo pratico delle TIC. Per
le classi di concorso A-24 e A-25 la prova orale e' condotta nella
lingua straniera oggetto di insegnamento. La commissione
interloquisce con il candidato e accerta altresi' la capacita' di
comprensione e conversazione in lingua inglese almeno al livello B2
del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue, ad eccezione
dei candidati per le classi di concorso A-24 e A-25 per la lingua
inglese.
8. L'allegato A individua le classi di concorso per le quali, ai
sensi dell'art. 6, comma 4 del decreto legislativo, e' svolta,
nell'ambito della prova orale, la prova pratica e ne definisce i
criteri di predisposizione da parte delle commissioni giudicatrici e
le tempistiche di svolgimento.
9. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a
disposizione un massimo di 40 punti. La prova orale e' superata dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 28 punti su 40.
10. Nei casi di cui al comma 8, la commissione ha a disposizione 40
punti per la prova pratica e 40 punti per il colloquio da condursi ai
sensi del comma 7. Il voto della prova orale e' dato dalla media
aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i
candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 28 punti
su 40.
11. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il
conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6, commi 2, 3 e 4
del decreto legislativo, come disciplinati dal presente articolo,
costituisce abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di
concorso, nei casi in cui il candidato ne sia privo. L'USR
responsabile della procedura e' competente all'attestazione della
relativa abilitazione.