IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell'8
marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651
del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020,  n.  654  del  20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n 656 del 27 marzo 2020, n.  658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile  2020,
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6,  convertito,  in
legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11 e del 9 marzo 2020, n. 14 recanti «Misure urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n.  22  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato»; 
  Visto il decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 23 marzo 2020, n. 19,
recante «Misure urgenti  in  materia  di  accesso  al  credito  e  di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri  speciali  nei  settori
strategici, nonche' interventi in materia  di  salute  e  lavoro,  di
proroga di termini amministrativi e processuali»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11  marzo  2020  e  22  marzo  2020
concernenti disposizioni  attuative  del  decreto-legge  23  febbraio
2020, n. 6, recante misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Ravvisata la necessita' di garantire  uniformita'  applicativa  dei
citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e  di  dover
assicurare il coordinamento e la piu'  efficiente  organizzazione  di
tutti i soggetti  istituzionali  coinvolti  al  fine  di  far  fronte
all'emergenza relativa al rischio sanitario  connesso  all'insorgenza
di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerata  la  necessita'  di   assicurare   l'attuazione   degli
adempimenti mortuari in sicurezza; 
  Considerata la necessita' di evitare  l'accumulo  straordinario  di
feretri in giacenza contenenti salme di defunti positivi al COVID-19,
con la conseguente saturazione  dei  cimiteri  e  degli  impianti  di
cremazione; 
  Vista la circolare prot. 0011285-01/04/2020 emanata  dal  Ministero
della salute; 
  Viste  le  richieste  delle  Regioni  Abruzzo,   Emilia-Romagna   e
Lombardia; 
  Ravvisata la necessita', in ragione dell'emergenza  Covid  -19,  di
consentire l'espletamento, da  parte  dei  Commissari  delegati,  dei
compiti attribuitigli ai sensi delle ordinanze di  protezione  civile
adottate  per  fronteggiare  le  emergenze   di   protezione   civile
dichiarate ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; 
  Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Sentita l'Associazione nazionale comuni italiani; 
  Sentito il Ministero della salute; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
              Disposizioni per facilitare l'attuazione 
              della cremazione e delle pratiche funebri 
 
  1. La formazione degli atti di morte  da  parte  dell'Ufficiale  di
stato civile puo' essere effettuata anche sulla  base  dell'avviso  o
accertamento  di  decesso  trasmesso  telematicamente  dall'autorita'
sanitaria, con inserimento dell'atto stesso nella parte  II  Serie  B
dei registri di morte di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238. 
  2.  Le  autorizzazioni  al  trasporto,  all'affido   ceneri,   alla
inumazione e tumulazione, alla cremazione e  alla  dispersione  delle
ceneri sono rilasciate  dal  responsabile  del  Servizio  comunale  e
dall'Ufficio  di  stato  civile,   in   relazione   alle   rispettive
competenze,  sulla  base  dell'avviso   di   morte,   scheda   ISTAT,
certificato necroscopico, e ogni ulteriore  dato  e  informazione  in
possesso, trasmessi anche telematicamente dalla  Direzione  sanitaria
competente, dal medico  curante  e  dal  medico  necroscopo  o  dalla
impresa funebre su incarico degli aventi titolo. 
  3. Gli avvisi, le autorizzazioni e le documentazioni necessarie per
la  sepoltura  o  la   cremazione   vengono   formati   e   inoltrati
tempestivamente da parte del comune in cui  e'  avvenuto  il  decesso
all'impresa funebre incaricata, ai gestori di cimitero o  crematorio,
per via telematica. 
  4.  Le  dichiarazioni  degli  aventi  titolo  sulla   volonta'   di
cremazione,  affido  o  dispersione  delle  ceneri  sono   effettuate
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', ai  sensi
degli articoli 4 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 con qualsiasi mezzo idoneo,  anche  in  formato
digitale e/o elettronico, garantendo in  ogni  caso  l'identita'  del
dichiarante,   e   sono    acquisite    ai    fini    del    rilascio
dell'autorizzazione, anche per via telematica.