Art. 2 
 
          Disposizioni in materia di attivita' cimiteriale 
 
  1. Per far fronte alle necessita'  di  sepoltura,  il  prefetto  ha
facolta'  di  disporre  l'ammissione  di  defunti  in  ogni  cimitero
comunale dell'ambito territoriale di competenza, anche in deroga agli
eventuali  limiti  stabiliti  nei  regolamenti  comunali  di  polizia
mortuaria.