Art. 3 Trasferimento di risorse sulle contabilita' speciali 1. Le regioni e province autonome sono autorizzate a trasferire sulle contabilita' speciali di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio 2020 eventuali ulteriori risorse finanziarie, provenienti anche da donazioni e altre liberalita', giacenti sui propri bilanci o su appositi conti correnti e finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna. 2. Qualora le risorse aggiuntive di cui al comma 1 provengano dai bilanci regionali, con successiva ordinanza sono identificati la provenienza ed il relativo ammontare. 3. Per far fronte alle esigenze connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la Regione Lombardia e' autorizzata a trasferire le risorse finanziarie, derivanti da donazioni e altri atti di liberalita' effettuati a favore della medesima amministrazione, ammontanti ad euro 37.466.837,66 e disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilita' speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano ed intestata al presidente della Regione Lombardia-soggetto attuatore, di cui alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020. 4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione secondo quanto disposto rispettivamente dalla legge provinciale di contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale di contabilita' n. 1 del 2002.