Art. 3 
 
        Trasferimento di risorse sulle contabilita' speciali 
 
  1. Le regioni e province autonome  sono  autorizzate  a  trasferire
sulle contabilita' speciali di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 639 del 25 febbraio  2020
eventuali  ulteriori  risorse  finanziarie,  provenienti   anche   da
donazioni e altre liberalita',  giacenti  sui  propri  bilanci  o  su
appositi conti correnti e finalizzate  al  superamento  del  contesto
emergenziale in rassegna. 
  2. Qualora le risorse aggiuntive di cui al comma 1  provengano  dai
bilanci regionali, con  successiva  ordinanza  sono  identificati  la
provenienza ed il relativo ammontare. 
  3.  Per  far  fronte   alle   esigenze   connesse   alla   gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la  Regione  Lombardia  e'
autorizzata  a  trasferire  le  risorse  finanziarie,  derivanti   da
donazioni e altri atti  di  liberalita'  effettuati  a  favore  della
medesima  amministrazione,  ammontanti  ad   euro   37.466.837,66   e
disponibili nel capitolo di spesa 11.01.104.14291, nella contabilita'
speciale n. 6186 aperta presso la Tesoreria dello Stato di Milano  ed
intestata al presidente della Regione  Lombardia-soggetto  attuatore,
di cui alle ordinanze del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 630 del 3 febbraio 2020 e n. 639 del 25 febbraio 2020. 
  4. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione  di  cui  all'art.
27, comma 4, del  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1.  Le
Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla rendicontazione
secondo quanto disposto rispettivamente dalla  legge  provinciale  di
contabilita' n. 7 del 14 settembre 1979 e dalla legge provinciale  di
contabilita' n. 1 del 2002.