Art. 4 
 
             Disposizioni per consentire il superamento 
                      di contesti emergenziali 
 
  1. In ragione del contesto di criticita' di  cui  in  premessa,  e'
facolta' dei singoli commissari delegati predisporre  i  piani  degli
interventi per il superamento delle emergenze in corso, di  cui  alle
ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, oltre  i
termini ivi previsti che vengono prorogati  per  un  massimo  di  sei
mesi.