LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
  PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 
 
  Nella odierna seduta dell'8 aprile 2020; 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il
quale prevede che, in sede di Conferenza  Stato-regioni,  il  Governo
puo'  promuovere  la   stipula   di   intese   dirette   a   favorire
l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di
posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica  dei  regolamenti
(CE) n. 999/2001, (CE)  n.  396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,  (CE)  n.
1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE)  n.  2016/429  e
(UE) n.  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(Regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto l'art. 115 del predetto regolamento, il  quale  prevede  che,
per l'attuazione del piano generale per la gestione  delle  crisi  di
cui all'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002,  gli  Stati  membri
elaborano piani operativi d'emergenza per i mangimi e  gli  alimenti,
in cui si stabiliscono le misure da attuarsi senza indugio  allorche'
risulti che mangimi o alimenti presentano un serio rischio  sanitario
per l'uomo o gli animali, direttamente o mediante l'ambiente; 
  Visto l'art. 5, paragrafo 1, lettera i)  del  medesimo  regolamento
(UE), il quale stabilisce che le autorita' competenti designate dagli
Stati membri, responsabili in relazione alle finalita' e ai controlli
ufficiali stabiliti dal regolamento stesso, devono disporre di  piani
di gestione delle crisi riguardanti la sicurezza degli alimenti e dei
mangimi e devono essere pronte a gestire  questi  piani  in  casi  di
emergenza; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2019/300 del  19
febbraio 2019, che abroga la decisione 2004/478/CE, e che  istituisce
un  piano  generale  per  la  gestione  delle  crisi  riguardanti  la
sicurezza degli alimenti e dei  mangimi  a  norma  dell'art.  55  del
regolamento (CE) n. 178/2002; 
  Vista l'intesa ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, sancita  nella  seduta  dell'8  novembre  2018  tra  il
Governo, le regioni e le Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano
concernente  le  «Linee  guida  per  la   consultazione   dell'intesa
dell'Istituto superiore di sanita' nel sistema di allerta rapido  per
alimenti e mangimi» (rep. atti n. 201/CSR); 
  Vista la proposta di intesa sul piano indicato in oggetto,  inviata
dal Ministero della salute con nota del 5 febbraio  2020  e  diramata
alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano dall'ufficio  di
segreteria di questa Conferenza con nota del 7 febbraio 2020; 
  Vista la nota del 23 marzo 2020, con la quale  il  Ministero  della
salute ha trasmesso il testo definitivo dello  schema  di  intesa  in
parola,  diramato  con  nota  del  27  marzo  2020  dall'ufficio   di
segreteria di questa Conferenza alle regioni e Province  autonome  di
Trento e Bolzano con richiesta  al  coordinamento  interregionale  in
sanita' di trasmettere il formale assenso tecnico, pervenuto in  data
3 aprile 2020; 
  Considerato che, nel corso della odierna seduta, le  regioni  e  le
province autonome hanno espresso  avviso  favorevole  sulla  suddetta
proposta del Ministero della salute; 
  Acquisito, nel corso della seduta odierna, l'assenso  del  Governo,
delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano; 
 
                           Sancisce intesa 
 
tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
nei termini di seguito riportati: 
  Visti: 
    l'art. 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del  Consiglio,  nonche'  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.
2011/931  della  Commissione  del  19  settembre  2011  relativo   ai
requisiti  di  rintracciabilita'  fissati  dal  regolamento  (CE)  n.
178/2002 per gli alimenti di origine animale; 
    l'art. 55 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento  e  del
Consiglio, il quale stabilisce che la Commissione elabora in  stretta
collaborazione con l'Autorita' europea per  la  sicurezza  alimentare
(EFSA) e gli Stati membri, un piano generale per  la  gestione  delle
crisi nel settore della sicurezza di alimenti e mangimi,  di  seguito
denominato: «piano generale»; 
    il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante  attuazione
della direttiva n. 2003/99/CE  sulle  misure  di  sorveglianza  delle
zoonosi e degli agenti zoonotici; 
    la decisione 2013/1082/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 22 ottobre 2013 che stabilisce norme in materia  di  sorveglianza
epidemiologica, monitoraggio, allarme rapido e lotta contro le  gravi
minacce per la salute a carattere transfrontaliero; 
    la decisione di esecuzione (UE) n. 2017/253 della Commissione del
13 febbraio 2017 che stabilisce le procedure per  la  notifica  degli
allarmi nell'ambito del sistema  di  allarme  rapido  e  di  reazione
istituito in relazione a gravi minacce  per  la  salute  a  carattere
transfrontaliero per lo scambio delle informazioni, la  consultazione
e il coordinamento delle  risposte  a  tali  minacce  a  norma  della
decisione 2013/1082/UE; 
  Considerato  che  a  seguito  dell'applicazione   della   decisione
2004/478/CE  della  Commissione,  sono  state   acquisite   ulteriori
esperienze nel coordinamento della gestione delle crisi a livello  UE
nell'ambito di  alcuni  incidenti  legati  all'alimentazione  e  agli
alimenti, e che nel  2017  la  Commissione  ha  realizzato  un  audit
interno  sulla  preparazione  alle  crisi  riguardanti  la  sicurezza
alimentare presso la DG Sante, da cui sono emerse alcune carenze  del
piano generale esistente, anche analizzate  nella  valutazione  REFIT
del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  (vaglio  di  adeguatezza  della
legislazione  alimentare  generale),  la  quale  ha  evidenziato  che
occorre  riconsiderare  le  modalita'   di   gestione   delle   crisi
riguardanti la sicurezza degli  alimenti  e  dei  mangimi  a  livello
dell'Unione europea e nazionale; 
  Ritenuto che non tutte le situazioni suscettibili di rientrare  nel
campo  di  applicazione  dell'art.  55   richiedono   necessariamente
l'istituzione di  un'unita'  di  crisi,  a  norma  dell'art.  56  del
regolamento (CE) n. 178/2002, ma potrebbero comunque  beneficiare  di
un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione europea; 
  Considerato che un'efficace  gestione  delle  crisi  nella  filiera
degli alimenti e dei mangimi richiede che siano predisposte procedure
pratiche di preparazione alle crisi per un coordinamento rafforzato a
livello dell'Unione prima del verificarsi di un incidente  e  che  le
procedure pratiche da seguire per le situazioni di  cui  all'art.  55
del  regolamento  (CE)  n.  178/2002  dovrebbero  essere  chiaramente
definite,  per  garantire  una  risposta  rapida  e  agevole  a  tali
situazioni e che, per le stesse ragioni,  e'  opportuno  definire  il
ruolo, la composizione e  il  funzionamento  pratico  dell'unita'  di
crisi; 
  Premesso che: 
    il regolamento (UE) n. 625/2017 abroga  il  regolamento  (CE)  n.
882/2004 e che  i  requisiti  specificati  nel  regolamento  (UE)  n.
625/2017 in materia di piani di emergenza per alimenti e  mangimi,  a
norma dell'art. 167, paragrafo 1, dello stesso regolamento  diventano
applicabili a partire dal 14 dicembre 2019; 
    occorre definire un approccio graduale ai tipi di  situazioni  da
trattare  come  crisi,  anche  per  quanto  riguarda  i  criteri   di
individuazione e classificazione e le procedure  da  attuare,  atteso
che non tutte le situazioni  che  possono  rientrare  nell'ambito  di
applicazione dell'art. 55 richiedono necessariamente l'istituzione di
un'unita' di crisi a norma  dell'art.  56  del  regolamento  (CE)  n.
178/2002,  ma  potrebbero  comunque   beneficiare   di   un   maggior
coordinamento a livello nazionale; 
    i criteri in questione dovrebbero comprendere la  gravita'  e  la
portata dell'incidente in termini di effetti sulla  salute  pubblica,
la percezione da parte dei  consumatori,  in  particolare  quando  la
fonte  e'  ancora   incerta,   l'eventuale   carattere   intenzionale
dell'incidente (ad esempio, bioterrorismo o  effetto  collaterale  di
una  frode)  e  la  volonta'  di  creare  una  crisi   (ad   esempio,
bioterrorismo) come pure il ripetersi di incidenti gia'  avvenuti,  a
causa della mancanza di interventi sufficienti a prevenirli; 
    sussiste l'esigenza che le misure e  le  azioni  ad  opera  delle
competenti  autorita',  previste  dalla  normativa   vigente,   siano
adeguate al  rischio,  applicate  in  modo  uniforme  sul  territorio
nazionale, proporzionali al  livello  di  protezione  ricercato,  non
discriminanti, coerenti con quelle gia' prese in situazioni  analoghe
o che fanno uso di approcci analoghi; 
    e' necessario un coordinamento: 
      a) tra le diverse autorita' a livello territoriale e  regionale
nonche' l'autorita' competente nazionale con la Commissione europea; 
      b) tra i sistemi di allarme e informazione e i laboratori,  per
condividere le informazioni e adottare le misure atte a  gestire  una
crisi; 
      c) tra i punti di contatto nazionali per il sistema di  allarme
rapido e di reazione e il sistema di allarme rapido per gli  alimenti
e i mangimi; 
    per gestire in maniera efficace  le  crisi  nella  filiera  degli
alimenti e dei mangimi e' necessario che, gia' prima del  verificarsi
di un incidente, siano predisposte procedure pratiche di preparazione
per un coordinamento rafforzato a livello dell'Unione europea; 
    la comunicazione di fatto e in  tempo  reale  al  pubblico  e  ai
partner commerciali e' essenziale  per  contribuire  alla  protezione
della salute pubblica, evitare un'ulteriore diffusione dei  rischi  e
ripristinare la fiducia nella sicurezza degli alimenti o dei  mangimi
non interessati da un incidente, in quanto l'elaborazione di principi
di trasparenza e una strategia di comunicazione sono parti essenziali
della gestione delle crisi; 
    si rende necessario: 
      a) creare procedure operative appropriate ed  uniformi  per  la
gestione degli incidenti, in particolare per quelli che  evolvono  in
eventi avversi o eventi critici  avversi,  per  garantire  la  salute
pubblica, individuando in primis un coordinatore di crisi, cosi' come
richiesto dalla Commissione europea; 
      b) migliorare le procedure gestionali da attuare  in  occasione
del verificarsi di emergenze dovute all'immissione  in  commercio  di
alimenti o mangimi dannosi per la salute pubblica; 
    occorre  considerare,  inoltre,  la  necessita'  di   intervenire
rapidamente adottando tutte le misure necessarie  allorquando  esista
anche la sola  possibilita'  che  un  alimento  o  un  mangime  possa
produrre effetti nocivi sulla salute; 
 
                             Si conviene 
 
sul documento recante «Piano per la gestione delle crisi in  alimenti
e mangimi», di cui all'allegato 1 alla presente intesa, nei  seguenti
termini: 
 
                               Art. 1 
 
              Adozione del piano nazionale di emergenza 
                       per alimenti e mangimi 
 
  1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome  di
Trento  e  di  Bolzano,  per  gli  aspetti  di  relativa  competenza,
concordano di adottare  il  piano  nazionale  di  emergenza  per  gli
alimenti e mangimi (di seguito denominato piano) di cui  all'allegato
1, che e' parte integrante del presente atto, in attuazione dell'art.
115 del regolamento (UE) n.  625/2017,  che  prevede  che  gli  Stati
membri elaborino piani di emergenza per gli alimenti e i  mangimi  in
cui si stabiliscono le misure da applicare  senza  indugio  allorche'
risulti che alimenti o mangimi comportino un serio rischio  sanitario
per l'uomo o gli animali,  direttamente  o  mediante  l'ambiente.  Il
piano e' adottato  in  concordanza  con  il  piano  generale  per  la
gestione delle crisi a livello dell'Unione di  cui  all'art.  55  del
regolamento (CE) n. 178/2002, e in  attuazione  di  quanto  stabilito
dalla decisione di esecuzione della Commissione europea n.  300/2019.
Il piano copre i due seguenti tipi di situazioni: 
    a.  situazioni  che  richiedono  un  coordinamento  rafforzato  a
livello nazionale; 
    b. situazioni che richiedono l'istituzione di un'unita' di  crisi
che  riunisca  le  autorita'  competenti  ed  i  pertinenti  Istituti
scientifici nazionali. 
  2. Il piano definisce le  procedure  pratiche  necessarie  per  una
preparazione rafforzata e per la  gestione  degli  eventi  avversi  e
degli eventi critici avversi di cui al paragrafo 1 dell'allegato 1  a
livello nazionale, regionale e/o locale, compresa  una  strategia  di
comunicazione conforme al principio di trasparenza. 
  3. In attesa di misure eventualmente disposte a livello dell'Unione
europea, quanto previsto dal piano viene  applicato  dalle  autorita'
competenti  coinvolte,  in  particolari  situazioni  di  rischio  e/o
situazioni che richiedono un maggiore coordinamento. 
  4. Con riferimento a quanto previsto nei  commi  precedenti,  viene
stabilito l'obiettivo di ridurre al minimo  la  portata  e  l'impatto
degli  incidenti  derivanti  da  alimenti  o  mangimi  sulla   salute
pubblica, garantendo  una  preparazione  rafforzata  e  una  gestione
efficace degli eventi avversi e degli eventi critici avversi  di  cui
al paragrafo 1 dell'allegato. 
  5. L'aggiornamento del piano e  della  documentazione  di  supporto
interna avviene su base triennale e  comunque  ogni  volta  si  renda
necessario, a cura del  Segretariato  generale  del  Ministero  della
salute, in collaborazione con la  Direzione  generale  competente  in
materia di igiene, sicurezza alimentare  e  nutrizione  del  medesimo
Ministero e le altre autorita' competenti.