Art. 2 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. All'attuazione del piano di cui alla presente intesa si provvede
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste  a
legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico
del bilancio dello Stato e della finanza pubblica.