IL MINISTRO 
                   PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Visti i commi 557, 557-bis, 557-quater  e  562  dell'art.  1  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in
materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni; 
  Visto l'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208; 
  Visto l'art. 14-bis  del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 ed in
particolare il comma 3 secondo cui le previsioni di cui alla  lettera
a) del comma 1 del medesimo art.  14-bis  si  applicano  a  decorrere
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del citato
decreto; 
  Visto l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,
convertito  dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  e   successive
modificazioni ed integrazioni, che  disciplina  il  regime  ordinario
delle  assunzioni  a  tempo  indeterminato  dei  comuni  consentendo,
considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge  28
dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019,  di  procedere  ad
assunzioni di personale  a  tempo  indeterminato  nel  limite  di  un
contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa
pari al 100 per cento  di  quella  relativa  al  personale  di  ruolo
cessato nell'anno precedente, nonche' la possibilita' di cumulare,  a
decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un
arco temporale non  superiore  a  cinque  anni,  nel  rispetto  della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e  contabile  e
di utilizzare i residui ancora disponibili  delle  quote  percentuali
delle facolta' di  assunzione  riferite  al  quinquennio  precedente,
fermo restando il disposto dell'art.  14-bis,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 4 del 2019; 
  Visto l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90  del
2014 secondo cui «Per  il  triennio  2019-2021,  nel  rispetto  della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi
nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima
annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere
effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il
relativo turn-over»; 
  Visto  l'art.  33  del  decreto-legge  30  aprile  2019,   n.   34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58  che
detta disposizioni  in  materia  di  assunzione  di  personale  nelle
regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla  sostenibilita'
finanziaria; 
  Visto il comma 1 del predetto art. 33 del decreto-legge n.  34  del
2019  secondo  cui  la  disciplina  e'  dettata  «anche  al  fine  di
consentire   l'accelerazione   degli   investimenti   pubblici,   con
particolare riferimento  a  quelli  in  materia  di  mitigazione  del
rischio idrogeologico, ambientale, manutenzione di scuole  e  strade,
opere infrastrutturali, edilizia sanitaria  e  agli  altri  programmi
previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145»; 
  Visto il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n.  34  del
2019, come modificato dal comma  853,  art.  1  della  legge  del  27
dicembre 2019,  n.  160  che  stabilisce:  «A  decorrere  dalla  data
individuata dal decreto di  cui  al  presente  comma,  anche  per  le
finalita' di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani  triennali
dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto  pluriennale
dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino
ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al  lordo
degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore  al
valore soglia definito come  percentuale,  differenziata  per  fascia
demografica, della media delle entrate correnti relative agli  ultimi
tre rendiconti approvati, considerate  al  netto  del  fondo  crediti
dubbia esigibilita' stanziato in bilancio di previsione. Con  decreto
del Ministro della  pubblica  amministrazione,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze e  il  Ministro  dell'interno,
previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto sono individuate le fasce  demografiche,  i  relativi  valori
soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le  relative
percentuali massime annuali di incremento del personale  in  servizio
per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia  prossimo
al valore medio, nonche' un valore soglia superiore cui convergono  i
comuni con una  spesa  di  personale  eccedente  la  predetta  soglia
superiore. I comuni che registrano un rapporto  compreso  tra  i  due
predetti  valori  soglia  non  possono  incrementare  il  valore  del
predetto  rapporto  rispetto  a  quello   corrispondente   registrato
nell'ultimo  rendiconto  della  gestione  approvato.  I  comuni   con
popolazione fino a 5.000 abitanti che si  collocano  al  disotto  del
valore soglia di cui al primo periodo, che fanno parte delle  "unioni
dei comuni" ai sensi dell'art. 32 del testo unico di cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000,  n.  267,  al  solo  fine  di  consentire
l'assunzione di almeno una unita' possono incrementare  la  spesa  di
personale a tempo indeterminato oltre la predetta soglia di un valore
non superiore a quello  stabilito  con  decreto  di  cui  al  secondo
periodo, collocando tali unita' in comando presso  le  corrispondenti
unioni con oneri a carico delle  medesime,  in  deroga  alle  vigenti
disposizioni in materia di contenimento della spesa di  personale.  I
predetti parametri possono essere aggiornati con le modalita' di  cui
al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto  fra
la spesa di  personale,  al  lordo  degli  oneri  riflessi  a  carico
dell'amministrazione, e la  media  delle  predette  entrate  correnti
relative agli ultimi tre rendiconti approvati  risulta  superiore  al
valore soglia superiore adottano un percorso  di  graduale  riduzione
annuale del suddetto rapporto fino al  conseguimento  nell'anno  2025
del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al
100 per cento. A decorrere  dal  2025  i  comuni  che  registrano  un
rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn  over
pari al 30 per  cento  fino  al  conseguimento  del  predetto  valore
soglia. Il limite al trattamento  accessorio  del  personale  di  cui
all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,
e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire  l'invarianza
del valore medio pro capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la
contrattazione integrativa nonche' delle risorse per  remunerare  gli
incarichi di posizione organizzativa, prendendo  a  riferimento  come
base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018»; 
  Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio  di  cui
all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017,  n.  75
e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma
2, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire  il  valore  medio
pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e'  fatto  salvo
il limite iniziale qualora il personale in servizio sia inferiore  al
numero rilevato al 31 dicembre 2018; 
  Tenuto conto degli incontri tecnici e degli approfondimenti  svolti
presso il Segretariato generale della Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Ufficio di segreteria  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali; 
  Vista l'intesa in sede  di  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali acquisita in data 11 dicembre 2019; 
  Vista la nota 17 gennaio 2020, con cui l'Anci ha chiesto, alla luce
delle  criticita'  emerse,  alla  complessita'  della  disciplina   e
all'esigenza di definire le relative soluzioni,  anche  con  apposita
circolare interpretativa, di aggiornare la data di entrata in  vigore
del decreto; 
  Vista, la deliberazione, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, resa
nella seduta del 30 gennaio 2020, con la quale e' stata fissata, come
data di entrata in vigore del presente decreto, il 20 aprile 2020; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre  2019,
con il quale l'on. dott.ssa Fabiana Dadone e' stata nominata Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
settembre 2019 con il quale al predetto Ministro senza portafoglio e'
stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
settembre 2019, con il quale e' stata conferita la delega di funzioni
al predetto Ministro, registrato alla  Corte  dei  conti  in  data  3
ottobre 2019, Reg. n. 1882; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
              Finalita', decorrenza, ambito soggettivo 
 
  1.  Il  presente  decreto  e'  finalizzato,  in  attuazione   delle
disposizioni di cui all'art. 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, ad individuare i valori soglia, differenziati per fascia
demografica,  del  rapporto  tra  spesa  complessiva  per  tutto   il
personale,   al    lordo    degli    oneri    riflessi    a    carico
dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli
ultimi tre rendiconti  approvati,  considerate  al  netto  del  fondo
crediti di dubbia esigibilita' stanziato in bilancio  di  previsione,
nonche' ad individuare le percentuali massime annuali  di  incremento
della spesa di personale a tempo indeterminato per i  comuni  che  si
collocano al di sotto dei predetti valori soglia. 
  2. Le disposizioni di cui al presente decreto e quelle  conseguenti
in materia di trattamento economico accessorio contenute all'art. 33,
comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n.  34,  si  applicano  ai
comuni con decorrenza dal 20 aprile 2020.