Art. 4 Individuazione dei valori soglia di massima spesa del personale 1. In attuazione dell'art. 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, nella seguente Tabella 1, sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2: Tabella 1 ========================================= | Fasce demografiche |Valore soglia| +=========================+=============+ |a) comuni con meno di | | |1.000 abitanti | 29,5% | +-------------------------+-------------+ |b) comuni da 1.000 a | | |1.999 abitanti | 28,6% | +-------------------------+-------------+ |c) comuni da 2.000 a | | |2.999 abitanti | 27,6% | +-------------------------+-------------+ |d) comuni da 3.000 a | | |4.999 abitanti | 27,2% | +-------------------------+-------------+ |e) comuni da 5.000 a | | |9.999 abitanti | 26,9% | +-------------------------+-------------+ |f) comuni da 10.000 a | | |59.999 abitanti | 27,0% | +-------------------------+-------------+ |g) comuni da 60.000 a | | |249.999 abitanti | 27,6% | +-------------------------+-------------+ |h) comuni da 250.000 a | | |1.499.999 abitanti | 28,8% | +-------------------------+-------------+ |i) comuni con 1.500.000 | | |di abitanti e oltre | 25,3% | +-------------------------+-------------+ 2. A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica.