Art. 6 Individuazione dei valori soglia di rientro della maggiore spesa del personale 1. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. Tabella 3 ========================================= | Fasce demografiche |Valore soglia| +=========================+=============+ |a) comuni con meno di | | |1.000 abitanti | 33,5% | +-------------------------+-------------+ |b) comuni da 1.000 a | | |1.999 abitanti | 32,6% | +-------------------------+-------------+ |c) comuni da 2.000 a | | |2.999 abitanti | 31,6% | +-------------------------+-------------+ |d) comuni da 3.000 a | | |4.999 abitanti | 31,2% | +-------------------------+-------------+ |e) comuni da 5.000 a | | |9.999 abitanti | 30,9% | +-------------------------+-------------+ |f) comuni da 10.000 a | | |59.999 abitanti | 31,0% | +-------------------------+-------------+ |g) comuni da 60.000 a | | |249.999 abitanti | 31,6% | +-------------------------+-------------+ |h) comuni da 250.000 a | | |1.499.999 abitanti | 32,8% | +-------------------------+-------------+ |i) comuni con 1.500.000 | | |di abitanti e oltre | 29,3% | +-------------------------+-------------+ 2. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta superiore al valore soglia per fascia demografica individuato dalla Tabella 3 del presente comma, applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. 3. I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, risulta compreso fra i valori soglia per fascia demografica individuati dalla Tabella 1 del comma 1 dell'art. 4 e dalla Tabella 3 del presente articolo non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.