Art. 7 Disposizioni attuative e finali 1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 2. I parametri individuati dal presente decreto possono essere aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2020 Il Ministro per la pubblica amministrazione Dadone Il Ministro dell'economia e delle finanze Gualtieri Il Ministro dell'interno Lamorgese Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri reg.ne n. 603