Art. 7 
 
                   Disposizioni attuative e finali 
 
  1.  La  maggior  spesa  per  assunzioni  di   personale   a   tempo
indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e  5  non
rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1,
commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
  2. I parametri individuati  dal  presente  decreto  possono  essere
aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro  della  pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  e  il  Ministro  dell'interno,  previa  intesa  in  sede  di
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. 
  Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte  dei
conti, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 17 marzo 2020 
 
             Il Ministro per la pubblica amministrazione 
                               Dadone 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                              Gualtieri 
 
                      Il Ministro dell'interno 
                              Lamorgese 
 

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020 
Ufficio di controllo  sugli  atti  della  Presidenza  del  Consiglio,
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri  reg.ne
n. 603