IL DIRIGENTE 
                    dell'area pre-autorizzazione 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 20 settembre  2004,  n.  245,  e  successive  modificazioni,
recante norme sull'organizzazione e il funzionamento AIFA; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale dell'AIFA, adottato dal  consiglio  di
amministrazione con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Vista la determina  direttoriale  n.  257  del  13  marzo  2020  di
conferma della determina  direttoriale  di  delega  n.  1792  del  13
novembre 2018,  con  cui  la  dott.ssa  Sandra  Petraglia,  dirigente
dell'Area  pre-autorizzazione,  e'  stata  delegata   dal   direttore
generale all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione della spesa
di farmaci orfani per malattie rare e di  farmaci  che  rappresentano
una speranza  di  cura,  in  attesa  della  commercializzazione,  per
particolari e gravi patologie, nei limiti  della  disponibilita'  del
«Fondo del 5%», di cui all'art. 48, commi 18 e 19 ,  lettera  a)  del
decreto-legge n. 269/2003, convertito con modificazioni  dalla  legge
n. 326/2003 e dei provvedimenti per l'aggiornamento  dell'elenco  dei
medicinali  erogabili  a  totale  carico   del   Servizio   sanitario
nazionale, ai sensi della legge n. 648/1996; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito  la  Commissione  consultiva   tecnico-scientifica   (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 settembre 2018 che ha
ricostituito  la  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  (CTS)
dell'AIFA; 
  Visto il decreto-legge 21 ottobre 1996,  n.  536,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.  648,  relativo  alle
misure per il contenimento della spesa farmaceutica  e  la  determina
del tetto di spesa per l'anno 1996 e, in particolare, l'art. 1, comma
4, che dispone l'erogazione a totale carico  del  Servizio  sanitario
nazionale per i medicinali innovativi la cui  commercializzazione  e'
autorizzata in altri Stati  ma  non  sul  territorio  nazionale,  dei
medicinali non ancora autorizzati  ma  sottoposti  a  sperimentazione
clinica e dei medicinali da impiegare per un'indicazione  terapeutica
diversa da quella autorizzata; 
  Visto il provvedimento della Commissione unica del  farmaco  (CUF),
del 20 luglio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 219 del 19
settembre 2000, con errata-corrige nella Gazzetta  Ufficiale  n.  232
del  4  ottobre  2000,  concernente  l'istituzione  dell'elenco   dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Vista la determina AIFA 27 luglio 2012, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 199 del 27 agosto 2012, che ha  integrato  l'elenco  dei
medicinali erogabili ai sensi della legge 23 dicembre 1996,  n.  648,
istituito con il  provvedimento  della  CUF  sopra  citato,  mediante
l'aggiunta di una specifica  sezione  concernente  i  medicinali  che
possono essere utilizzati per una  o  piu'  indicazioni  terapeutiche
diverse  da  quelle  autorizzate,  contenente  la  lista  costituente
l'allegato P4 relativo ai farmaci con uso consolidato pediatrico  per
il trattamento di patologie gastrointestinali; 
  Vista la determina  AIFA  del  20  luglio  2016,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, relativa all'inserimento
di adalimumab nel sopra citato allegato P4 per il  trattamento  della
colite ulcerosa in fase attiva di  grado  moderato-severo  (punteggio
Mayo da 6 a 12  con  punteggio  endoscopico  secondario  da  2  a  3,
confermata mediante endoscopia con biopsia), in bambini  dai  6  anni
che: 
    non hanno risposto in modo adeguato  alla  terapia  convenzionale
con corticosteroidi e 
    non hanno risposto in modo adeguato  alla  terapia  convenzionale
con 6-MP o AZA e 
    non hanno risposto in modo adeguato ad un ciclo  di  terapia  con
infliximab entro le prime 8 settimane di trattamento o 
    risultino intolleranti o  qualora  esista  una  controindicazione
medica a tali terapie; 
  Considerato che la Commissione  europea  ha  ritenuto  il  rapporto
beneficio/rischio positivo sulla base dei risultati dell'esercizio di
comparabilita' in termini di qualita', non-clinica e  clinica  per  i
medicinali biosimilari  di  adalimumab  Amgevita,  Halimtoz,  Hefiya,
Hirymoz, Idacio, Imraldi e Kromeya; 
  Visto il parere della CTS espresso nelle riunioni del  8,  9  e  10
novembre 2017 in cui sono stati stabiliti i criteri generali  per  la
valutazione dell'inserimento di farmaci biosimilari  nell'elenco  dei
medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale
ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648; 
  Tenuto conto delle decisioni assunte dalla  Commissione  consultiva
tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nelle  riunioni  del  6,  7  e  8
novembre 2019 - stralcio verbale n. 16 e nelle riunioni del 6, 7 e  8
aprile - stralcio verbale n. 22; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  L'indicazione relativa  ad  adalimumab  presente  nell'allegato  P4
relativo ai farmaci con uso consolidato pediatrico per il trattamento
di patologie gastrointestinali, erogabili ai  sensi  della  legge  23
dicembre  1996,  n.  648,  deve  intendersi  riferita  ad  adalimumab
originatore  o  biosimilare  (Amgevita,  Halimtoz,  Hefiya,  Hirymoz,
Idacio, Imraldi e Kromeya).