Art. 5 Il giorno 28 aprile 2020 la Banca d'Italia ricevera' dai coordinatori del sindacato di collocamento l'importo determinato in base al prezzo di emissione, di cui all'art. 1 (al netto della commissione di collocamento). A tal fine la Banca d'Italia provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Il medesimo giorno 28 aprile 2020 la Banca d'Italia provvedera' a versare il suddetto importo, nonche' l'importo corrispondente alla commissione di collocamento di cui al medesimo art. 1, presso la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato, con valuta stesso giorno. L'importo della suddetta commissione sara' scritturato dalla sezione di Roma della Tesoreria dello Stato fra i «pagamenti da regolare». A fronte di tale versamento, la sezione di Roma della Tesoreria dello Stato rilascera' quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare 4.1.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione. L'onere relativo al pagamento della suddetta commissione di collocamento fara' carico al capitolo 2242 (unita' di voto parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2020.