Art. 5 
 
  Il  giorno  28  aprile  2020  la  Banca  d'Italia   ricevera'   dai
coordinatori del sindacato di collocamento l'importo  determinato  in
base al prezzo di emissione,  di  cui  all'art.  1  (al  netto  della
commissione  di  collocamento).  A  tal  fine   la   Banca   d'Italia
provvedera' ad inserire, in via automatica, le relative  partite  nel
servizio di compensazione e liquidazione con valuta pari al giorno di
regolamento. 
  In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di  cui  al  presente
decreto,  troveranno  applicazione  le   disposizioni   del   decreto
ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. 
  Il medesimo giorno 28 aprile 2020 la Banca d'Italia  provvedera'  a
versare il suddetto importo, nonche'  l'importo  corrispondente  alla
commissione di collocamento di cui al  medesimo  art.  1,  presso  la
sezione di Roma  della  Tesoreria  dello  Stato,  con  valuta  stesso
giorno. 
  L'importo  della  suddetta  commissione  sara'  scritturato   dalla
sezione di Roma della Tesoreria  dello  Stato  fra  i  «pagamenti  da
regolare». 
  A fronte di tale versamento, la sezione  di  Roma  della  Tesoreria
dello Stato rilascera' quietanza di entrata al bilancio dello  Stato,
con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unita' di voto parlamentare
4.1.1),  art.   3,   per   l'importo   relativo   al   netto   ricavo
dell'emissione. 
  L'onere  relativo  al  pagamento  della  suddetta  commissione   di
collocamento  fara'  carico  al  capitolo  2242   (unita'   di   voto
parlamentare 21.1; codice gestionale 109) dello stato  di  previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle  finanze  per  l'anno
finanziario 2020.