Art. 3 
 
  Ferme restando le  disposizioni  vigenti  relative  alle  esenzioni
fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al  pagamento  degli
interessi e al rimborso del capitale che verra' effettuato  in  unica
soluzione il 1° settembre 2050,  ai  buoni  emessi  con  il  presente
decreto si applicano  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  1°
aprile 1996, n. 239 e successive modifiche ed  integrazioni,  nonche'
quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive
modifiche ed integrazioni. 
  Ai sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato  decreto
legislativo  n.  239  del  1996,  nel  caso   di   riapertura   delle
sottoscrizioni dell'emissione di cui al  presente  decreto,  ai  fini
dell'applicazione dell'imposta sostitutiva  di  cui  all'art.  2  del
medesimo provvedimento legislativo alla differenza  fra  il  capitale
nominale sottoscritto da rimborsare ed il prezzo  di  aggiudicazione,
il prezzo di  riferimento  rimane  quello  della  prima  tranche  del
prestito. 
  I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e  sono
compresi tra le attivita' ammesse  a  garanzia  delle  operazioni  di
rifinanziamento presso la Banca centrale europea.