IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 630 del 3 febbraio 2020,  recante  «Primi  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12  febbraio  2020,  n.
635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del  22
febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640  del  27  febbraio
2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29  febbraio  2020,  n.
643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646  dell'
8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo  2020,  n.
651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20  marzo
2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 26 marzo 2020, n. 658  del
29 marzo 2020, n. 659 del 1° aprile 2020 e n. 660 del 5  aprile  2020
recanti:  «Ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione  civile  in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»; 
  Visto il decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito,  con
modificazioni, dalla legge, 5  marzo  2020,  n.  13  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n.
11, del 9 marzo 2020 n. 14 recanti  «Misure  urgenti  in  materia  di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  4  marzo
2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo  2020,  1°
aprile e 10  aprile  2020,  concernenti  disposizioni  attuative  del
citato decreto-legge n. 6 del 2020,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 13 del 2020; 
  Ritenuto necessario integrare le disposizioni previste dalle  ciate
ordinanze numeri 654 e 656, rispettivamente del 20 e 26  marzo  2020,
in ragione del gravoso impegno del personale sanitario facente  parte
dell'Unita' medico specialistica e di quella tecnico  infermieristica
ivi previste ed al fine di specificare in capo a quale Ente spetti la
competenza a rimborsare le  spese  di  viaggio  e  di  alloggio,  del
predetto personale; 
  Tenuto conto che il predetto personale  sanitario,  ai  fini  della
successiva  presa  in  servizio  nelle  regioni  interessate,   viene
previamente convocato nella citta' di Roma  per  l'effettuazione  dei
tamponi rino-faringei, propedeutici e  necessari  a  detta  presa  in
servizio; 
  Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni  e
delle province autonome; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'ordinanza del Capo del  Dipartimento  della  protezione
                   civile n. 654 del 20 marzo 2020 
 
  1. All'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n.  654  del  20  marzo  2020,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    al comma  1,  secondo  periodo,  le  parole:  «300  medici»  sono
sostituite dalle seguenti: «500 medici»; 
    al comma 3, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
regioni presso cui i medici sono  destinati  a  prestare  la  propria
attivita' provvedono all'alloggio e  vitto  del  personale  a  valere
sulle risorse di cui al comma 7»; 
    al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «Sono
considerati giorni di attivita' effettivamente prestata sia il giorno
impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di  convocazione  e
di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato
per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.»; 
    dopo il comma  4  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «4-bis.  Il
Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese
documentate di viaggio di andata tra il domicilio dei medici  di  cui
al comma 1 e la citta' di Roma, sede di  convocazione  degli  stessi,
nonche' di trasferimento fino alla  sede  regionale  assegnata  e  di
ritorno tra tale sede  assegnata  ed  il  loro  domicilio.  Non  sono
ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio. Il
rimborso non e' altresi'  erogato  qualora  il  trasporto  sia  stato
assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche  attraverso
le strutture operative di cui all'art. 13 del decreto legislativo  n.
1 del 2018 o soggetti privati».