Art. 2 Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 3, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Le regioni presso cui gli infermieri sono destinati a prestare la propria attivita' provvedono all'alloggio e vitto del personale a valere sulle risorse di cui al comma 7»; al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: «Sono considerati giorni di attivita' effettivamente prestata sia il giorno impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di convocazione e di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.»; dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente comma: «4-bis. Il Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese documentate di viaggio di andata tra il domicilio degli infermieri di cui al comma 1 e la citta' di Roma, sede di convocazione degli stessi, nonche' di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e di ritorno tra tale sede assegnata ed il loro domicilio. Non sono ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio. Il rimborso non e' altresi' erogato qualora il trasporto sia stato assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche attraverso le strutture operative di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 1 del 2018 o soggetti privati». La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 aprile 2020 Il Capo del Dipartimento: Borrelli