Art. 2 
 
          Modifiche all'ordinanza del Capo del Dipartimento 
          della protezione civile n. 656 del 26 marzo 2020 
 
  1. All'art.  1  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n.  656  del  26  marzo  2020,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    al comma 3, l'ultimo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Le
regioni presso cui  gli  infermieri  sono  destinati  a  prestare  la
propria attivita' provvedono all'alloggio e  vitto  del  personale  a
valere sulle risorse di cui al comma 7»; 
    al comma 4, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:  «Sono
considerati giorni di attivita' effettivamente prestata sia il giorno
impiegato per le fasi preparatorie presso la sede di  convocazione  e
di viaggio verso la sede regionale assegnata, che il giorno impiegato
per il viaggio di ritorno per raggiungere il proprio domicilio.»; 
    dopo il comma  4  e'  aggiunto  il  seguente  comma:  «4-bis.  Il
Dipartimento della protezione civile provvede al rimborso delle spese
documentate di viaggio di andata tra il domicilio degli infermieri di
cui al comma 1 e la  citta'  di  Roma,  sede  di  convocazione  degli
stessi, nonche' di trasferimento fino alla sede regionale assegnata e
di ritorno tra tale sede assegnata ed il  loro  domicilio.  Non  sono
ammesse a rimborso le spese sostenute per l'uso del mezzo proprio. Il
rimborso non e' altresi'  erogato  qualora  il  trasporto  sia  stato
assicurato dal Dipartimento della protezione civile anche  attraverso
le strutture operative di cui all'art. 13 del decreto legislativo  n.
1 del 2018 o soggetti privati». 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 aprile 2020 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli