IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del  decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
febbraio  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 23 febbraio 2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti  in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25  febbraio
2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9  marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale»,  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2020, recante «Disposizioni  attuative  del  decreto-legge  25
marzo  2020,  n.  19,  recante  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili   sull'intero
territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88  del
2 aprile 2020; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
aprile  2020,   recante   «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  applicabili
sull'intero  territorio   nazionale»,   pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 97 dell'11 aprile 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 20 marzo 2020,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19,  applicabili  sull'intero
territorio nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 73  del
20 marzo 2020; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della  salute  di  concerto  con  il
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  28  marzo   2020,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con  cui
e' stato disciplinato l'ingresso  nel  territorio  nazionale  tramite
trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   e
terrestre; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  25  marzo
2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del  26  marzo  2020,
con cui e' stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
del 30 gennaio 2020 con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  un'emergenza  di  sanita'   pubblica   di   rilevanza
internazionale; 
  Vista  la  successiva  dichiarazione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da  COVID-19
e' stata valutata come «pandemia» in considerazione  dei  livelli  di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Preso atto che, ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera  ff)  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020,  il
Presidente della Regione puo' disporre la programmazione del servizio
erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche  non  di
linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi  in
relazione  agli   interventi   sanitari   necessari   per   contenere
l'emergenza coronavirus sulla base delle effettive esigenze e al solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporti  nella  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti e  che  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro  della  salute,  puo'  disporre,  al   fine   di   contenere
l'emergenza sanitaria da coronavirus, la programmazione con riduzioni
sospensioni  o  limitazione   nei   servizi   di   trasporto,   anche
internazionale, o automobilistico, ferroviario, aereo e  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 
  Preso atto che ai sensi dell'art.  2,  comma  1,  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 10  aprile  2020  l'elenco  dei
codici di  cui  all'allegato  3  del  medesimo  decreto  puo'  essere
modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito
il Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Visti i verbali n. 57 del 22 aprile 2020 e n. 59 del  24-25  aprile
2020 del Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo
del dipartimento della Protezione civile 3 febbraio 2020, n.  630,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le autonomie, nonche' sentito il Presidente  della
Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento del  contagio  sull'intero  territorio
                              nazionale 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) sono consentiti solo gli spostamenti  motivati  da  comprovate
esigenze lavorative o situazioni di necessita' ovvero per  motivi  di
salute e si considerano  necessari  gli  spostamenti  per  incontrare
congiunti purche' venga rispettato il divieto di assembramento  e  il
distanziamento interpersonale di almeno un metro e vengano utilizzate
protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso, e' fatto  divieto  a
tutte le persone fisiche di trasferirsi o  spostarsi,  con  mezzi  di
trasporto pubblici o privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a
quella in cui  attualmente  si  trovano,  salvo  che  per  comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
e' in ogni caso consentito il rientro presso  il  proprio  domicilio,
abitazione o residenza; 
    b) i soggetti con  sintomatologia  da  infezione  respiratoria  e
febbre (maggiore di  37,5°  C)  devono  rimanere  presso  il  proprio
domicilio e limitare al massimo i contatti  sociali,  contattando  il
proprio medico curante; 
    c)  e'  fatto  divieto  assoluto  di  mobilita'   dalla   propria
abitazione o dimora per  i  soggetti  sottoposti  alla  misura  della
quarantena ovvero risultati positivi al virus; 
    d) e' vietata ogni forma di assembramento di  persone  in  luoghi
pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la  temporanea  chiusura
di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti  il
rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; 
    e) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini
pubblici e' condizionato al  rigoroso  rispetto  di  quanto  previsto
dalla lettera d), nonche' della distanza di sicurezza  interpersonale
di un metro; il sindaco  puo'  disporre  la  temporanea  chiusura  di
specifiche aree in cui non sia  possibile  assicurare  altrimenti  il
rispetto  di  quanto  previsto  dalla  presente  lettera;   le   aree
attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse; 
    f) non e'  consentito  svolgere  attivita'  ludica  o  ricreativa
all'aperto;  e'  consentito  svolgere  individualmente,  ovvero   con
accompagnatore  per  i  minori  o  le   persone   non   completamente
autosufficienti, attivita'  sportiva  o  attivita'  motoria,  purche'
comunque nel rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale  di
almeno due metri per l'attivita' sportiva e di almeno  un  metro  per
ogni altra attivita'; 
    g) sono sospesi gli eventi e le  competizioni  sportive  di  ogni
ordine e disciplina, in luoghi pubblici  o  privati.  Allo  scopo  di
consentire la graduale ripresa delle attivita' sportive, nel rispetto
di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di
diffusione da COVID-19, le  sessioni  di  allenamento  degli  atleti,
professionisti e  non  professionisti  -  riconosciuti  di  interesse
nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal
Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle  rispettive  federazioni,
in  vista  della  loro  partecipazione  ai  giochi   olimpici   o   a
manifestazioni nazionali ed internazionali  -  sono  consentite,  nel
rispetto  delle  norme  di  distanziamento  sociale  e  senza   alcun
assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline  sportive
individuali. A  tali  fini,  sono  emanate,  previa  validazione  del
comitato tecnico-scientifico istituito presso il  Dipartimento  della
Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell'Ufficio  per  lo
Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana,
le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e
gli Enti di Promozione Sportiva; 
    h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; 
    i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi  e  gli
spettacoli di qualsiasi natura  con  la  presenza  di  pubblico,  ivi
compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e
fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato, quali,  a
titolo d'esempio, feste pubbliche e private, anche  nelle  abitazioni
private, eventi di qualunque tipologia ed  entita',  cinema,  teatri,
pub, scuole di ballo, sale  giochi,  sale  scommesse  e  sale  bingo,
discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi e'  sospesa  ogni
attivita';  l'apertura  dei   luoghi   di   culto   e'   condizionata
all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di
persone, tenendo conto delle dimensioni e delle  caratteristiche  dei
luoghi, e tali da  garantire  ai  frequentatori  la  possibilita'  di
rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono  sospese  le
cerimonie civili e religiose; sono consentite  le  cerimonie  funebri
con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque,  fino  a  un
massimo   di   quindici   persone,   con   funzione   da    svolgersi
preferibilmente   all'aperto,   indossando   protezioni   delle   vie
respiratorie e rispettando rigorosamente  la  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro; 
    j) sono sospesi i servizi di apertura al  pubblico  dei  musei  e
degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art.  101  del
codice dei  beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
    k) sono  sospesi  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'art. 2 del decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  65,  e  le
attivita' didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado,
nonche' la frequenza delle  attivita'  scolastiche  e  di  formazione
superiore,  comprese  le  Universita'  e  le  Istituzioni   di   Alta
Formazione Artistica Musicale e Coreutica,  di  corsi  professionali,
master, corsi per le professioni sanitarie e universita' per anziani,
nonche' i corsi professionali e  le  attivita'  formative  svolte  da
altri enti pubblici,  anche  territoriali  e  locali  e  da  soggetti
privati, ferma  in  ogni  caso  la  possibilita'  di  svolgimento  di
attivita' formative a distanza.  Sono  esclusi  dalla  sospensione  i
corsi di formazione specifica in medicina generale.  I  corsi  per  i
medici in formazione specialistica e  le  attivita'  dei  tirocinanti
delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso  proseguire
anche  in  modalita'  non  in  presenza.  Al  fine  di  mantenere  il
distanziamento sociale, e' da escludersi  qualsiasi  altra  forma  di
aggregazione alternativa.  Sono  sospese  le  riunioni  degli  organi
collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative  di
ogni ordine e grado. Gli enti gestori  provvedono  ad  assicurare  la
pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi  e  contabili
concernenti  i  servizi  educativi  per  l'infanzia  richiamati,  non
facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi; 
    l) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado; 
    m) i dirigenti scolastici attivano, per  tutta  la  durata  della
sospensione delle attivita' didattiche  nelle  scuole,  modalita'  di
didattica a distanza avuto anche riguardo  alle  specifiche  esigenze
degli studenti con disabilita'; 
    n) nelle Universita'  e  nelle  Istituzioni  di  alta  formazione
artistica  musicale  e  coreutica,  per   tutta   la   durata   della
sospensione, le attivita' didattiche  o  curriculari  possono  essere
svolte, ove possibile, con modalita' a  distanza,  individuate  dalle
medesime Universita' e Istituzioni, avuto particolare  riguardo  alle
specifiche esigenze degli studenti con disabilita'; le Universita'  e
le  Istituzioni,   successivamente   al   ripristino   dell'ordinaria
funzionalita', assicurano, laddove ritenuto  necessario  ed  in  ogni
caso  individuandone  le  relative  modalita',  il   recupero   delle
attivita' formative nonche' di  quelle  curriculari  ovvero  di  ogni
altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al
completamento  del  percorso  didattico;  nelle  universita',   nelle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e negli
enti pubblici di  ricerca  possono  essere  svolti  esami,  tirocini,
attivita' di ricerca e di laboratorio sperimentale e/o  didattico  ed
esercitazioni, ed e' altresi' consentito l'utilizzo di biblioteche, a
condizione che vi sia un'organizzazione degli spazi e del lavoro tale
da ridurre al massimo il rischio di prossimita' e di  aggregazione  e
che  vengano  adottate  misure   organizzative   di   prevenzione   e
protezione, contestualizzate al settore della formazione superiore  e
della ricerca, anche avuto riguardo alle  specifiche  esigenze  delle
persone con disabilita', di cui al «Documento tecnico sulla possibile
rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2
nei  luoghi  di  lavoro  e  strategie  di   prevenzione»   pubblicato
dall'INAIL. Per  le  finalita'  di  cui  al  precedente  periodo,  le
universita', le istituzioni di alta formazione artistica  musicale  e
coreutica e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  assicurano,  ai  sensi
dell'art. 87, comma 1, lettera a), del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, la presenza del personale necessario  allo  svolgimento  delle
suddette attivita'; 
    o) a beneficio degli studenti ai quali non e' consentita, per  le
esigenze connesse all'emergenza sanitaria di cui al presente decreto,
la partecipazione  alle  attivita'  didattiche  o  curriculari  delle
Universita' e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale
e coreutica, tali attivita' possono essere svolte, ove possibile, con
modalita'  a  distanza,  individuate  dalle  medesime  Universita'  e
Istituzioni, avuto anche  riguardo  alle  specifiche  esigenze  degli
studenti con disabilita'; le Universita' e le Istituzioni assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
    p)  le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale delle forze  di  polizia  e  delle  forze
armate, in fase di espletamento alla data del 9 marzo 2020, ai  quali
siano state applicate le previsioni  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h) decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo
2020, prevedendo anche il ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a
distanza e l'eventuale soppressione di  prove  non  ancora  svoltesi,
ferma restando la validita' delle prove di esame  gia'  sostenute  ai
fini della formazione della graduatoria finale del corso.  I  periodi
di assenza  da  detti  corsi  di  formazione,  comunque  connessi  al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, non concorrono al raggiungimento
del  limite  di  assenze  il  cui  superamento  comporta  il  rinvio,
l'ammissione al recupero  dell'anno  o  la  dimissione  dai  medesimi
corsi; 
    q) sono sospese le procedure concorsuali  private  ad  esclusione
dei  casi  in  cui  la  valutazione  dei  candidati   e'   effettuata
esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalita'  a  distanza;
per le procedure concorsuali pubbliche resta  fermo  quanto  previsto
dall'art. 87, comma 5, del decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  e
dall'art. 4 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22; 
    r) sono sospesi i congedi  ordinari  del  personale  sanitario  e
tecnico, nonche' del personale le cui attivita'  siano  necessarie  a
gestire le attivita' richieste dalle unita'  di  crisi  costituite  a
livello regionale; 
    s) sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli  eventi
sociali,  in  cui  e'  coinvolto  personale  sanitario  o   personale
incaricato dello svolgimento di  servizi  pubblici  essenziali  o  di
pubblica utilita'; e' altresi' differita a data successiva al termine
di efficacia del presente decreto ogni altra attivita'  convegnistica
o congressuale; 
    t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di
riunioni,  modalita'  di  collegamento  da  remoto  con   particolare
riferimento  a  strutture  sanitarie  e  sociosanitarie,  servizi  di
pubblica utilita' e coordinamenti attivati nell'ambito dell'emergenza
COVID-19, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza
interpersonale di un metro; 
    u) sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  centri  sportivi,
piscine, centri natatori, centri  benessere,  centri  termali  (fatta
eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti  nei  livelli
essenziali di assistenza), centri culturali, centri  sociali,  centri
ricreativi; 
    v) sono sospesi gli esami di idoneita' di cui  all'art.  121  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, da espletarsi presso  gli
uffici  periferici  della   motorizzazione   civile;   con   apposito
provvedimento dirigenziale e' disposta, in favore dei  candidati  che
non  hanno  potuto  sostenere  le  prove  d'esame  in  ragione  della
sospensione, la proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
    w) e' fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere
nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e  dei
pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche  diverse  indicazioni  del
personale sanitario preposto; 
    x) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalita' e
lungo  degenza,  residenze  sanitarie   assistite   (RSA),   hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
    y) tenuto conto delle indicazioni  fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di  isolamento  dagli  altri  detenuti,  raccomandando  di
valutare  la  possibilita'  di  misure  alternative   di   detenzione
domiciliare. I colloqui visivi si svolgono in modalita' telefonica  o
video,  anche  in  deroga  alla  durata  attualmente  prevista  dalle
disposizioni vigenti. In casi eccezionali puo' essere autorizzato  il
colloquio personale, a condizione che si garantisca in modo  assoluto
una distanza pari a due metri. Si raccomanda di limitare i permessi e
la semiliberta' o di modificare i relativi regimi in modo da  evitare
l'uscita e il rientro dalle carceri,  valutando  la  possibilita'  di
misure alternative di detenzione domiciliare; 
    z) sono sospese le  attivita'  commerciali  al  dettaglio,  fatta
eccezione per le attivita' di vendita di generi alimentari e di prima
necessita'  individuate  nell'allegato  1,  sia   nell'ambito   degli
esercizi commerciali di  vicinato,  sia  nell'ambito  della  media  e
grande  distribuzione,  anche  ricompresi  nei  centri   commerciali,
purche' sia consentito l'accesso alle sole predette  attivita'.  Sono
chiusi, indipendentemente dalla  tipologia  di  attivita'  svolta,  i
mercati, salvo le attivita'  dirette  alla  vendita  di  soli  generi
alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai,  le  farmacie,  le
parafarmacie. Deve essere in  ogni  caso  garantita  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di un metro; 
    aa) sono sospese le attivita' dei servizi  di  ristorazione  (fra
cui bar, pub,  ristoranti,  gelaterie,  pasticcerie),  ad  esclusione
delle mense e del catering continuativo  su  base  contrattuale,  che
garantiscono la distanza di sicurezza  interpersonale  di  almeno  un
metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio  nel
rispetto  delle  norme  igienico-sanitarie  sia  per  l'attivita'  di
confezionamento che di trasporto, nonche' la ristorazione con asporto
fermo restando l'obbligo  di  rispettare  la  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro, il divieto di consumare i prodotti
all'interno dei locali  e  il  divieto  di  sostare  nelle  immediate
vicinanze degli stessi; 
    bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione  di  alimenti  e
bevande, posti all'interno delle  stazioni  ferroviarie  e  lacustri,
nonche'  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento  carburante,  con
esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere
solo prodotti da asporto  da  consumarsi  al  di  fuori  dei  locali;
restano aperti quelli siti negli  ospedali  e  negli  aeroporti,  con
obbligo di  assicurare  in  ogni  caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    cc) sono sospese le attivita' inerenti servizi alla persona  (fra
cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle  individuate
nell'allegato 2; 
    dd) gli esercizi commerciali la cui attivita' non e'  sospesa  ai
sensi del presente decreto sono  tenuti  ad  assicurare,  oltre  alla
distanza interpersonale di un metro, che gli  ingressi  avvengano  in
modo dilazionato e che venga  impedito  di  sostare  all'interno  dei
locali piu' del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda
altresi' l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5; 
    ee)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi; 
    ff) il Presidente della Regione  dispone  la  programmazione  del
servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico  locale,  anche
non di linea, finalizzata alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei
servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori ed agli armatori; 
    gg) fermo restando quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge
17 marzo 2020, n. 18, per i datori di lavoro pubblici,  la  modalita'
di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22
maggio 2017, n. 81,  puo'  essere  applicata  dai  datori  di  lavoro
privati a ogni rapporto  di  lavoro  subordinato,  nel  rispetto  dei
principi dettati dalle  menzionate  disposizioni,  anche  in  assenza
degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi  di  informativa
di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in
via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa  disponibile
sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro; 
    hh) si raccomanda in ogni caso ai datori  di  lavoro  pubblici  e
privati di promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e
di ferie, fermo restando quanto previsto dalla lettera  precedente  e
dall'art. 2, comma 2; 
    ii) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
      a) sia attuato il massimo utilizzo di modalita' di lavoro agile
per le attivita' che possono essere svolte al proprio domicilio o  in
modalita' a distanza; 
      b) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
      c) siano  assunti  protocolli  di  sicurezza  anti-contagio  e,
laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale  di
un metro come principale misura  di  contenimento,  con  adozione  di
strumenti di protezione individuale; 
      d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto  del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro  dell'economia
e delle finanze.