Art. 10
Disposizioni finali
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del
4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17
maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall'art. 2, commi 7, 9 e
11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle
disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.
2. Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu'
restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro
della salute, relativamente a specifiche aree del territorio
regionale.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano
compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di
attuazione.
Roma, 26 aprile 2020
Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Conte
Il Ministro della salute
Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2020
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei
ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, registrazione n. 897