Art. 2 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
  delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita'
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'allegato 3. L'elenco dei  codici  di  cui  all'allegato  3  puo'
essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per  le  pubbliche
amministrazioni  resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.   87   del
decreto-legge 17 marzo 2020,  n.  18,  e  dall'art.  1  del  presente
decreto;  resta  altresi'  fermo  quanto  previsto  dall'art.  1  del
presente  decreto  per  le  attivita'   commerciali   e   i   servizi
professionali. 
  2.  Le  attivita'   produttive   sospese   in   conseguenza   delle
disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se
organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile. 
  3. Sono comunque consentite le attivita'  che  erogano  servizi  di
pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12
giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i
musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche'  per  i
servizi che riguardano l'istruzione. 
  4. E'  sempre  consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto,
commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e
dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e
alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque
funzionale a fronteggiare l'emergenza. 
  5. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto
legislativo 22 luglio 1999, n. 261,  assicurano  prioritariamente  la
distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e  dei  generi  di
prima necessita'. 
  6. Le imprese le  cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure
per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020  fra
il Governo e le parti sociali di cui all'allegato 6, nonche',  per  i
rispettivi  ambiti  di  competenza,  il   protocollo   condiviso   di
regolamentazione per il contenimento della  diffusione  del  COVID-19
nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti,  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e le parti sociali, di cui  all'allegato  7,  e  il
protocollo condiviso di regolamentazione per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e  della  logistica
sottoscritto il 20 marzo 2020, di  cui  all'allegato  8.  La  mancata
attuazione dei  protocolli  che  non  assicuri  adeguati  livelli  di
protezione determina la sospensione dell'attivita' fino al ripristino
delle condizioni di sicurezza. 
  7. Le imprese,  le  cui  attivita'  dovessero  essere  sospese  per
effetto delle modifiche di cui all'allegato 3, ovvero  per  qualunque
altra causa, completano le  attivita'  necessarie  alla  sospensione,
compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il  termine  di
tre giorni dall'adozione del  decreto  di  modifica  o  comunque  dal
provvedimento che determina la sospensione. 
  8.  Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'   ammesso,   previa
comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale
dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
vigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei
pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e   sanificazione.   E'
consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso
terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in
magazzino di beni e forniture. 
  9. Le imprese, che riprendono la loro attivita'  a  partire  dal  4
maggio 2020, possono svolgere tutte le attivita'  propedeutiche  alla
riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020. 
  10. Le imprese, le cui attivita' sono comunque consentite alla data
di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  proseguono  la  loro
attivita' nel rispetto di quanto previsto dal comma 6. 
  11. Per garantire lo  svolgimento  delle  attivita'  produttive  in
condizioni  di  sicurezza,  le   Regioni   monitorano   con   cadenza
giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei  propri
territori  e,  in  relazione  a  tale  andamento,  le  condizioni  di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive  modificazioni.  Nei
casi in cui dal  monitoraggio  emerga  un  aggravamento  del  rischio
sanitario, individuato secondo i principi  per  il  monitoraggio  del
rischio  sanitario  di  cui  all'allegato  10  e  secondo  i  criteri
stabiliti dal Ministro della salute entro cinque  giorni  dalla  data
del  27  aprile   2020,   il   Presidente   della   Regione   propone
tempestivamente al Ministro  della  Salute,  ai  fini  dell'immediato
esercizio dei poteri di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per  le
attivita'   produttive   delle   aree   del   territorio    regionale
specificamente interessate dall'aggravamento.