Art. 4
Disposizioni in materia di ingresso in Italia
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445 recante l'indicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o
armatori, di:
a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.
1, comma 1, lettera a), del presente decreto;
b) indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il mezzo di trasporto privato che
verra' utilizzato per raggiungere la stessa;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario.
2. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19» di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i
momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b). In caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove dal luogo di sbarco del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare ingresso in Italia
non sia possibile per una o piu' persone raggiungere effettivamente
mediante mezzo di trasporto privato l'abitazione o la dimora,
indicata alla partenza come luogo di effettuazione del periodo di
sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario, fermo restando
l'accertamento da parte dell'Autorita' giudiziaria in ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi della citata lettera b) del comma 1, l'Autorita' sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile
Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della Protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, determina le
modalita' e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone
sottoposte alla predetta misura. In caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente sono obbligati a
segnalare tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia, tramite mezzo
privato, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui si
svolgera' il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario, e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e
all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso
l'abitazione o la dimora indicata nella medesima comunicazione. In
caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono obbligate a segnalare
tale situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 5, ove non sia possibile
raggiungere l'abitazione o la dimora, indicata come luogo di
svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento
fiduciario, le persone fisiche sono tenute a comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la quale informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento
con il Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei ministri, determina le modalita' e il luogo dove
svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con
spese a carico esclusivo delle persone sottoposte alla predetta
misura.
7. Ad eccezione delle ipotesi nelle quali vi sia insorgenza di
sintomi COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e
isolamento fiduciario effettuati secondo le modalita' previste dai
commi precedenti, e' sempre consentito per le persone sottoposte a
tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo di sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione o dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita' sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista dal comma 1, lettera b), integrata con l'indicazione
dell'itinerario che si intende effettuare, e garantendo che il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga secondo le
modalita' previste dalla citata lettera b). L'Autorita' sanitaria,
ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo, provvede ad
inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria territorialmente competente in relazione al luogo di
destinazione per i controlli e le verifiche di competenza.
8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita' pubblica
territorialmente competenti provvedono, sulla base delle
comunicazioni di cui al presente articolo, alla prescrizione della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate:
a) contattano telefonicamente e assumono informazioni, il piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di soggiorno e sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione;
b) avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS
(circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio
2020);
c) in caso di necessita' di certificazione ai fini INPS per
l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per
motivi di sanita' pubblica e' stato posto in quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;
d) accertano l'assenza di febbre o altra sintomatologia del
soggetto da porre in isolamento, nonche' degli altri eventuali
conviventi;
e) informano la persona circa i sintomi, le caratteristiche di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di
comparsa di sintomi;
f) informano la persona circa la necessita' di misurare la
temperatura corporea due volte al giorno (la mattina e la sera),
nonche' di mantenere:
1) lo stato di isolamento per quattordici giorni dall'ultima
esposizione;
2) il divieto di contatti sociali;
3) il divieto di spostamenti e viaggi;
4) l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attivita' di
sorveglianza;
g) in caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza
deve:
1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica;
2) indossare la mascherina chirurgica fornita all'avvio della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi;
3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in
ospedale, ove necessario;
h) l'operatore di sanita' pubblica provvede a contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle condizioni di salute, la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia, dopo
aver consultato il medico di medicina generale o il pediatra di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede secondo quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della salute del 22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni.
9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede
legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a),
del presente decreto.
10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.