Art. 4 
 
            Disposizioni in materia di ingresso in Italia 
 
  1. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), chiunque intende fare ingresso nel territorio  nazionale,
tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale,  ferroviario  o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre  2000,  n.  445  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o
armatori, di: 
    a) motivi del viaggio, nel rispetto di quanto stabilito dall'art.
1, comma 1, lettera a), del presente decreto; 
    b) indirizzo completo dell'abitazione o della  dimora  in  Italia
dove sara' svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento
fiduciario di cui al comma 3 e il  mezzo  di  trasporto  privato  che
verra' utilizzato per raggiungere la stessa; 
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante l'intero periodo di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario. 
  2. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonche' nel caso in  cui
la predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee  guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19» di cui all'allegato 9, assicurano in tutti i
momenti del viaggio una distanza interpersonale di  almeno  un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  3. Le persone, che fanno ingresso in Italia con le modalita' di cui
al comma 1, anche se  asintomatiche,  sono  obbligate  a  comunicarlo
immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
competente  per  territorio  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza
sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione  o  la  dimora  preventivamente  indicata
all'atto dell'imbarco ai sensi del comma 1, lettera b).  In  caso  di
insorgenza di sintomi  COVID-19,  sono  obbligate  a  segnalare  tale
situazione con tempestivita' all'Autorita' sanitaria per  il  tramite
dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, ove  dal  luogo  di  sbarco  del
mezzo di trasporto di linea utilizzato per fare  ingresso  in  Italia
non sia possibile per una o piu' persone  raggiungere  effettivamente
mediante  mezzo  di  trasporto  privato  l'abitazione  o  la  dimora,
indicata alla partenza come luogo di  effettuazione  del  periodo  di
sorveglianza sanitaria e di  isolamento  fiduciario,  fermo  restando
l'accertamento  da  parte  dell'Autorita'   giudiziaria   in   ordine
all'eventuale falsita' della dichiarazione resa all'atto dell'imbarco
ai sensi della citata lettera b) del comma 1,  l'Autorita'  sanitaria
competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile
Regionale che, in coordinamento con il Dipartimento della  Protezione
civile della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  determina  le
modalita' e il  luogo  dove  svolgere  la  sorveglianza  sanitaria  e
l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo  delle  persone
sottoposte alla predetta misura. In caso  di  insorgenza  di  sintomi
COVID-19, i soggetti di cui al periodo precedente  sono  obbligati  a
segnalare tale situazione con tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria
per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  5. Ferme restando le disposizioni  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), le persone fisiche che entrano in Italia,  tramite  mezzo
privato,  anche  se  asintomatiche,  sono  obbligate   a   comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente per il luogo in cui  si
svolgera'  il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e   l'isolamento
fiduciario,  e  sono  sottoposte  alla   sorveglianza   sanitaria   e
all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso
l'abitazione o la dimora indicata nella  medesima  comunicazione.  In
caso di insorgenza di sintomi COVID-19, sono  obbligate  a  segnalare
tale situazione con  tempestivita'  all'Autorita'  sanitaria  per  il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati. 
  6.  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  5,  ove  non  sia   possibile
raggiungere  l'abitazione  o  la  dimora,  indicata  come  luogo   di
svolgimento  del  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e  isolamento
fiduciario,  le   persone   fisiche   sono   tenute   a   comunicarlo
all'Autorita' sanitaria competente per territorio, la  quale  informa
immediatamente la Protezione Civile Regionale che,  in  coordinamento
con il Dipartimento della  Protezione  civile  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri,  determina  le  modalita'  e  il  luogo  dove
svolgere la sorveglianza sanitaria  e  l'isolamento  fiduciario,  con
spese a carico  esclusivo  delle  persone  sottoposte  alla  predetta
misura. 
  7. Ad eccezione delle ipotesi nelle  quali  vi  sia  insorgenza  di
sintomi COVID-19, durante il  periodo  di  sorveglianza  sanitaria  e
isolamento fiduciario effettuati secondo le  modalita'  previste  dai
commi precedenti, e' sempre consentito per le  persone  sottoposte  a
tali misure, avviare il computo di un nuovo periodo  di  sorveglianza
sanitaria e isolamento fiduciario presso altra abitazione  o  dimora,
diversa da quella precedentemente indicata dall'Autorita'  sanitaria,
a condizione che sia trasmessa alla stessa Autorita' la dichiarazione
prevista  dal  comma  1,  lettera  b),  integrata  con  l'indicazione
dell'itinerario che  si  intende  effettuare,  e  garantendo  che  il
trasferimento verso la nuova abitazione o dimora avvenga  secondo  le
modalita' previste dalla citata lettera  b).  L'Autorita'  sanitaria,
ricevuta la comunicazione di cui al precedente periodo,  provvede  ad
inoltrarla immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda
sanitaria  territorialmente  competente  in  relazione  al  luogo  di
destinazione per i controlli e le verifiche di competenza. 
  8. L'operatore di sanita' pubblica e i servizi di sanita'  pubblica
territorialmente   competenti   provvedono,    sulla    base    delle
comunicazioni di cui al presente articolo,  alla  prescrizione  della
permanenza domiciliare, secondo le modalita' di seguito indicate: 
    a) contattano telefonicamente e assumono  informazioni,  il  piu'
possibile dettagliate e documentate, sulle zone di  soggiorno  e  sul
percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti, ai
fini di una adeguata valutazione del rischio di esposizione; 
    b) avviata la sorveglianza sanitaria e  l'isolamento  fiduciario,
l'operatore di sanita' pubblica informa inoltre il medico di medicina
generale o il pediatra  di  libera  scelta  da  cui  il  soggetto  e'
assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione  ai  fini  INPS
(circolare INPS HERMES 25  febbraio  2020  0000716  del  25  febbraio
2020); 
    c) in caso di necessita'  di  certificazione  ai  fini  INPS  per
l'assenza dal lavoro,  si  procede  a  rilasciare  una  dichiarazione
indirizzata all'INPS, al datore di lavoro e  al  medico  di  medicina
generale o al pediatra di libera scelta in cui si  dichiara  che  per
motivi  di  sanita'   pubblica   e'   stato   posto   in   quarantena
precauzionale, specificandone la data di inizio e fine; 
    d) accertano l'assenza  di  febbre  o  altra  sintomatologia  del
soggetto da  porre  in  isolamento,  nonche'  degli  altri  eventuali
conviventi; 
    e) informano la persona circa i sintomi,  le  caratteristiche  di
contagiosita', le modalita' di trasmissione della malattia, le misure
da attuare  per  proteggere  gli  eventuali  conviventi  in  caso  di
comparsa di sintomi; 
    f) informano la  persona  circa  la  necessita'  di  misurare  la
temperatura corporea due volte al giorno  (la  mattina  e  la  sera),
nonche' di mantenere: 
      1) lo stato di isolamento per  quattordici  giorni  dall'ultima
esposizione; 
      2) il divieto di contatti sociali; 
      3) il divieto di spostamenti e viaggi; 
      4) l'obbligo di rimanere  raggiungibile  per  le  attivita'  di
sorveglianza; 
    g) in caso di comparsa di  sintomi  la  persona  in  sorveglianza
deve: 
      1) avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il
pediatra di libera scelta e l'operatore di sanita' pubblica; 
      2) indossare la mascherina chirurgica fornita  all'avvio  della
procedura sanitaria e allontanarsi dagli altri conviventi; 
      3) rimanere nella propria stanza con la porta chiusa garantendo
un'adeguata ventilazione naturale, in  attesa  del  trasferimento  in
ospedale, ove necessario; 
    h)  l'operatore  di  sanita'  pubblica  provvede   a   contattare
quotidianamente, per avere notizie sulle  condizioni  di  salute,  la
persona in sorveglianza. In caso di comparsa di sintomatologia,  dopo
aver consultato il medico di  medicina  generale  o  il  pediatra  di
libera scelta, il medico di sanita' pubblica procede  secondo  quanto
previsto dalla circolare n. 5443 del Ministero della  salute  del  22
febbraio 2020, e successive modificazioni e integrazioni. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 8 non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede
legale in Italia; 
    c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),
del presente decreto. 
  10. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo.