Art. 5 
 
           Transiti e soggiorni di breve durata in Italia 
 
  1. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  4,  esclusivamente  per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto  di  linea  aereo,  marittimo,   lacuale,   ferroviario   o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a  consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  del  28
dicembre 2000,  n.  445,  recante  l'indicazione  in  modo  chiaro  e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei  vettori  o
armatori, di: 
    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in
Italia; 
    b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo
di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra'  utilizzato  per
raggiungere  la  stessa  dal  luogo  di  sbarco;  in  caso  di   piu'
abitazioni, dimora o  luoghi  di  soggiorno,  indirizzi  completi  di
ciascuno di essi e  indicazione  del  mezzo  privato  utilizzato  per
effettuare i trasferimenti; 
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono  assunti  anche  gli
obblighi: 
    a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della
lettera a) del comma 1,  di  lasciare  immediatamente  il  territorio
nazionale e, in mancanza, di  iniziare  il  periodo  di  sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un  periodo  di  quattordici
giorni presso  l'abitazione,  la  dimora  o  il  luogo  di  soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1; 
    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  3. I  vettori  e  gli  armatori  acquisiscono  e  verificano  prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma  1,  provvedendo  alla
misurazione della  temperatura  dei  singoli  passeggeri  e  vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o  nel  caso  in  cui  la
predetta documentazione non sia  completa.  Sono  inoltre  tenuti  ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di  cui  al  «Protocollo  condiviso  di   regolamentazione   per   il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del  trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020,  di  cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee  guida  per  l'informazione  agli
utenti  e  le  modalita'  organizzative  per  il  contenimento  della
diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9, assicurano in  tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un  metro
tra  i  passeggeri   trasportati,   nonche'   l'utilizzo   da   parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali  gli  stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a  dotare  i  passeggeri,  che  ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale. 
  4. Coloro i quali fanno ingresso nel  territorio  italiano,  per  i
motivi  e  secondo  le  modalita'  di  cui  al  comma  1,  anche   se
asintomatici,  sono   tenuti   a   comunicare   immediatamente   tale
circostanza al Dipartimento  di  prevenzione  dell'azienda  sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale. 
  5. In deroga a quanto  previsto  dall'art.  4,  esclusivamente  per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non  superiore  a  72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di  ulteriori  48
ore,  chiunque  intende  fare  ingresso  nel  territorio   nazionale,
mediante  mezzo  di  trasporto  privato,  e'  tenuto   a   comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di
ingresso  nel  territorio  nazionale,  rendendo  contestualmente  una
dichiarazione, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante
l'indicazione in modo chiaro e dettagliato,  tale  da  consentire  le
verifiche da parte delle competenti Autorita', di: 
    a) comprovate esigenze lavorative e durata  della  permanenza  in
Italia; 
    b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o  del  luogo
di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato  per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti; 
    c) recapito  telefonico  anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante la permanenza in Italia. 
  6. Mediante la dichiarazione di  cui  al  comma  5,  sono  assunti,
altresi', gli obblighi: 
    a)  allo  scadere  del  periodo  di   permanenza,   di   lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario  per  un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione,  la  dimora  o  il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima; 
    b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19,  tale
situazione  con  tempestivita'   al   Dipartimento   di   prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite  dei  numeri  telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle  conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento. 
  7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito,  con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE  o  extra  UE),  fermo  restando  l'obbligo  di  comunicare
immediatamente il proprio  ingresso  in  Italia  al  Dipartimento  di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in  base  al  luogo  di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19,   di   segnalare   tale   situazione   con    tempestivita'
all'Autorita'  sanitaria  per  il  tramite  dei   numeri   telefonici
appositamente  dedicati.  Il  periodo  massimo  di   permanenza   nel
territorio italiano e'  di  24  ore,  prorogabile  per  specifiche  e
comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di  superamento  del
periodo di permanenza previsto dal presente comma, si  applicano  gli
obblighi  di  comunicazione  e  di  sottoposizione   a   sorveglianza
sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7. 
  8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2  e
4, nonche' quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si  applicano
ai passeggeri in transito con destinazione finale in un  altro  Stato
(UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare,  in  caso  di
insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita'  al
Dipartimento di prevenzione  dell'Azienda  sanitaria  locale  per  il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi,
nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria,
ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione  finale  in
un altro Stato  (UE  o  extra  UE)  ovvero  in  altra  localita'  del
territorio nazionale, sono comunque tenuti: 
    a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso  l'Italia,
a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione  resa  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n.  445,  recante  l'indicazione  in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche  da  parte
dei vettori o armatori, di: 
      1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; 
      2) localita'  italiana  o  altro  Stato  (UE  o  extra  UE)  di
destinazione finale, codice identificativo del titolo  di  viaggio  e
del mezzo  di  trasporto  di  linea  utilizzato  per  raggiungere  la
destinazione finale; 
      3) recapito telefonico anche  mobile  presso  cui  ricevere  le
comunicazioni durante la permanenza in Italia; 
    b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate
all'interno delle aerostazioni. 
  9. In caso  di  trasporto  aereo,  i  passeggeri  in  transito  con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista  dall'art.  4,
comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di  destinazione  finale  e
nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda  sanitaria
territorialmente competente in  base  a  detto  luogo.  Il  luogo  di
destinazione finale, anche ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  4,
comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto  di
linea utilizzato per fare ingresso in Italia. 
  10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano: 
    a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto; 
    b) al personale viaggiante appartenente ad  imprese  aventi  sede
legale in Italia; 
    c) al personale sanitario in ingresso in Italia  per  l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
    d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso  e  in  uscita  dal
territorio nazionale  per  comprovati  motivi  di  lavoro  e  per  il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a)
del presente decreto. 
  11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza  di
esigenze di protezione dei  cittadini  all'estero  e  di  adempimento
degli obblighi internazionali ed europei,  inclusi  quelli  derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del  Consiglio  del  20
aprile  2015,  sulle  misure  di  coordinamento  e  cooperazione  per
facilitare  la  tutela  consolare  dei  cittadini   dell'Unione   non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga  la  decisione  95/553/CE,
con decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
adottato su  proposta  del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e  di  concerto  con  il  Ministro  della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee  alle
disposizioni del presente articolo.