Art. 5
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale, tramite
trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale, ferroviario o
terrestre, e' tenuto, ai fini dell'accesso al servizio, a consegnare
al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in modo chiaro e
dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte dei vettori o
armatori, di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in
Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo
di soggiorno in Italia e il mezzo privato che verra' utilizzato per
raggiungere la stessa dal luogo di sbarco; in caso di piu'
abitazioni, dimora o luoghi di soggiorno, indirizzi completi di
ciascuno di essi e indicazione del mezzo privato utilizzato per
effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia.
2. Con la dichiarazione di cui al comma 1 sono assunti anche gli
obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza indicato ai sensi della
lettera a) del comma 1, di lasciare immediatamente il territorio
nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza
sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici
giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno
indicato ai sensi della lettera b) del medesimo comma 1;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
3. I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima
dell'imbarco la documentazione di cui al comma 1, provvedendo alla
misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando
l'imbarco se manifestano uno stato febbrile o nel caso in cui la
predetta documentazione non sia completa. Sono inoltre tenuti ad
adottare le misure organizzative che, in conformita' alle indicazioni
di cui al «Protocollo condiviso di regolamentazione per il
contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto
e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui
all'allegato 8, nonche' alle «Linee guida per l'informazione agli
utenti e le modalita' organizzative per il contenimento della
diffusione del COVID-19», di cui all'allegato 9, assicurano in tutti
i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro
tra i passeggeri trasportati, nonche' l'utilizzo da parte
dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali,
con contestuale indicazione delle situazioni nelle quali gli stessi
possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi. Il vettore
provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne
risultino sprovvisti, dei mezzi di protezione individuale.
4. Coloro i quali fanno ingresso nel territorio italiano, per i
motivi e secondo le modalita' di cui al comma 1, anche se
asintomatici, sono tenuti a comunicare immediatamente tale
circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
competente in base al luogo di ingresso nel territorio nazionale.
5. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, esclusivamente per
comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72
ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48
ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale,
mediante mezzo di trasporto privato, e' tenuto a comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di
ingresso nel territorio nazionale, rendendo contestualmente una
dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante
l'indicazione in modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le
verifiche da parte delle competenti Autorita', di:
a) comprovate esigenze lavorative e durata della permanenza in
Italia;
b) indirizzo completo dell'abitazione, della dimora o del luogo
di soggiorno in Italia ed il mezzo privato che verra' utilizzato per
raggiungere la stessa; in caso di piu' abitazioni, dimora o luoghi di
soggiorno, indirizzi completi di ciascuno di essi e del mezzo privato
utilizzato per effettuare i trasferimenti;
c) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia.
6. Mediante la dichiarazione di cui al comma 5, sono assunti,
altresi', gli obblighi:
a) allo scadere del periodo di permanenza, di lasciare
immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il
periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un
periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il
luogo di soggiorno indicata nella comunicazione medesima;
b) di segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale
situazione con tempestivita' al Dipartimento di prevenzione
dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti
determinazioni dell'Autorita' sanitaria, ad isolamento.
7. In caso di trasporto terrestre, e' autorizzato il transito, con
mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro
Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare
immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di
prevenzione dell'azienda sanitaria competente in base al luogo di
ingresso nel territorio nazionale e, in caso di insorgenza di sintomi
COVID-19, di segnalare tale situazione con tempestivita'
all'Autorita' sanitaria per il tramite dei numeri telefonici
appositamente dedicati. Il periodo massimo di permanenza nel
territorio italiano e' di 24 ore, prorogabile per specifiche e
comprovate esigenze di ulteriori 12 ore. In caso di superamento del
periodo di permanenza previsto dal presente comma, si applicano gli
obblighi di comunicazione e di sottoposizione a sorveglianza
sanitaria ed isolamento fiduciario previsti dall'art. 4, commi 6 e 7.
8. In caso di trasporto aereo, gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e
4, nonche' quelli previsti dall'art. 4, commi 1 e 3 non si applicano
ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato
(UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di segnalare, in caso di
insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestivita' al
Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il
tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi,
nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorita' sanitaria,
ad isolamento. I passeggeri in transito, con destinazione finale in
un altro Stato (UE o extra UE) ovvero in altra localita' del
territorio nazionale, sono comunque tenuti:
a) ai fini dell'accesso al servizio di trasporto verso l'Italia,
a consegnare al vettore all'atto dell'imbarco dichiarazione resa ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante l'indicazione in
modo chiaro e dettagliato, tale da consentire le verifiche da parte
dei vettori o armatori, di:
1) motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia;
2) localita' italiana o altro Stato (UE o extra UE) di
destinazione finale, codice identificativo del titolo di viaggio e
del mezzo di trasporto di linea utilizzato per raggiungere la
destinazione finale;
3) recapito telefonico anche mobile presso cui ricevere le
comunicazioni durante la permanenza in Italia;
b) a non allontanarsi dalle aree ad essi specificamente destinate
all'interno delle aerostazioni.
9. In caso di trasporto aereo, i passeggeri in transito con
destinazione finale all'interno del territorio italiano effettuano la
comunicazione di cui al comma 4 ovvero quella prevista dall'art. 4,
comma 3, a seguito dello sbarco nel luogo di destinazione finale e
nei confronti del Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria
territorialmente competente in base a detto luogo. Il luogo di
destinazione finale, anche ai fini dell'applicazione dell'art. 4,
comma 4, si considera come luogo di sbarco del mezzo di trasporto di
linea utilizzato per fare ingresso in Italia.
10. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
a) all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
b) al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede
legale in Italia;
c) al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio
di qualifiche professionali sanitarie, incluso l'esercizio temporaneo
di cui all'art. 13 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
d) ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal
territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il
conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora, nel
rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera a)
del presente decreto.
11. In casi eccezionali e, comunque, esclusivamente in presenza di
esigenze di protezione dei cittadini all'estero e di adempimento
degli obblighi internazionali ed europei, inclusi quelli derivanti
dall'attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20
aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per
facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non
rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE,
con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
adottato su proposta del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale e di concerto con il Ministro della
salute, possono essere previste deroghe specifiche e temporanee alle
disposizioni del presente articolo.