Art. 8
Ulteriori disposizioni specifiche per la disabilita'
1. Le attivita' sociali e socio-sanitarie erogate dietro
autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno
o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilita',
qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale,
socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, sanitario e
socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali,
adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici
protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal
contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.