Il Commissario straordinario  per  l'attuazione  e  il  coordinamento
  delle   misure   di   contenimento   e   contrasto   dell'emergenza
  epidemiologica COVID-19. 
 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza
sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario  connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da COVID-19; 
  Visto il decreto-legge 17  marzo  2020,  n.  18,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 70 del 17 marzo 2020,
recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario  nazionale  e
di sostegno economico per famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto l'art. 122 del predetto decreto-legge  che  prevede  che  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  e'  nominato  un
Commissario straordinario per l'attuazione e il  coordinamento  delle
misure occorrenti per il contenimento e il  contrasto  dell'emergenza
epidemiologica COVID-19, e che ne definisce funzioni e poteri,  anche
in deroga alle disposizioni vigenti; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 marzo
2020, n. 0006119P4.8.1.4.1., con  il  quale,  all'art.  1,  il  dott.
Domenico Arcuri  e'  stato  nominato  Commissario  straordinario  per
l'attuazione e  il  coordinamento  delle  misure  occorrenti  per  il
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ed a
cui sono stati conferiti i poteri di cui al richiamato art. 122; 
  Considerato che lo stesso art. 122  statuisce  che  rientra  tra  i
compiti del Commissario straordinario attuare e sovrintendere a  ogni
intervento utile a fronteggiare l'emergenza sanitaria,  organizzando,
acquisendo  e  sostenendo  la  produzione  di  ogni  genere  di  bene
strumentale utile a contenere e  contrastare  l'emergenza  stessa,  o
comunque  necessario  in   relazione   alle   misure   adottate   per
contrastarla, nonche'  programmando  e  organizzando  ogni  attivita'
connessa; 
  Considerata la necessita' di assicurare la massima  diffusione  dei
dispositivi  di  protezione  individuale,  anche   in   ragione   del
prevedibile aumento della  domanda  di  mascherine  «chirurgiche»  in
esito al prossimo avvio della cosi' detta «fase 2»; 
  Considerato che tale aumento della domanda potrebbe comportare, per
le mascherine  «chirurgiche»,  ritenute  «beni  strumentali  utili  a
fronteggiare l'emergenza» e, quindi, beni di primaria necessita', una
lievitazione  ingiustificabile  dei  prezzi  al  consumo,   tale   da
pregiudicare il piu' ampio accesso a tale tipologia di dispositivi e,
conseguentemente,  la  piena  efficacia  delle  misure  di  contrasto
programmate; 
  Considerato che si ritiene necessario intervenire,  per  calmierare
tale eventuale ingiustificabile lievitazione dei prezzi al consumo di
detti prodotti, definendo un prezzo massimo raccomandato  di  vendita
al consumo; 
  Considerato che il documento UNI EN 14683 dell'ottobre  2019  e  la
tabella ivi compendiata definisce i requisiti di prestazione  per  le
maschere facciali ad uso medico: 
    Tipo I: 
      efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 95; 
      pressione differenziale (Pa/cm²): < 40; 
      pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30. 
    Tipo II: 
      efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98; 
      pressione differenziale (Pa/cm²): < 40; 
      pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30. 
    Tipo IIR: 
      efficienza di filtrazione batterica (BFE), (%) ≥ 98; 
      pressione differenziale (Pa/cm²): < 60; 
      pressione di resistenza agli spruzzi: ≥ 16,0; 
      pulizia microbica: (ufc/g) ≤ 30; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                           Prezzi massimi 
                        di vendita al consumo 
 
  Il prezzo finale  di  vendita  al  consumo  dei  prodotti  indicati
nell'allegato 1, praticato dai rivenditori finali,  non  puo'  essere
superiore, per ciascuna unita', ad euro 0,50, al  netto  dell'imposta
sul valore aggiunto. 
  La presente ordinanza e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 aprile 2020 
 
                                         Il Commissario straordinario 
                                                    Arcuri