Il Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui il sig. Vasco Errani e' stato nominato Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2017, con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 18 gennaio 2017, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade dello stesso mese, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 settembre 2017 con cui l'on. Paola De Micheli e' stata nominata Commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016; Visto l'art. 38, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi del quale: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e' nominato un Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016. 2. Al Commissario si applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato dal presente decreto, e ogni altra disposizione vigente concernente gli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016».; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 ottobre 2018, con il quale il prof. Piero Farabollini e' stato nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; Visto l'art. 1, comma 990, della legge di bilancio 2019, con il quale la gestione straordinaria di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino al 31 dicembre 2020; Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come modificato e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare: l'art. 2, comma 2, ai sensi del quale il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo; l'art. 6, che disciplina in via generale i criteri e la modalita' per la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione privata, ed in particolare il comma 13 (come modificato dal decreto-legge n. 32/2019, convertito con legge n. 55/2019) che recita: «13. La selezione dell'impresa esecutrice da parte del beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente tra le imprese che risultano iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30». l'art. 12, comma 6, il quale prevede che con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, sono definiti modalita' e termini per la presentazione delle domande di concessione dei contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche, e che nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori documenti e informazioni da produrre in allegato all'istanza di contributo, anche in relazione alle diverse tipologie degli interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per le misure da adottare in esito alle verifiche di cui al comma 5 del medesimo art. 12; l'art. 50, comma 1, il quale prevede che il Commissario straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna della struttura posta alle proprie dipendenze anche in aree e unita' organizzative con propri atti in relazione alle specificita' funzionali e di competenza; Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge n. 55 del 14 giugno; Preso atto che la nuova formulazione dell'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 (successivamente alle modifiche apportate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) non prevede piu' l'obbligo, per il soggetto beneficiario dei contributi, di individuare l'impresa esecutrice dei lavori di ricostruzione privata sulla base di una procedura selettiva con almeno tre concorrenti. Visto l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Commissario n. 4/2016 ai sensi del quale: «3. Nella comunicazione devono inoltre essere individuati: a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza; b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che: risultino aver presentato domanda di iscrizione nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalita' di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 256.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50». Visto l'art. 13, comma 4-bis, dell'ordinanza del Commissario n. 13/2017 ai sensi del quale: «4-bis. Nel caso di interventi su edifici di cui agli articoli 3 e 4, il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilita' della domanda di contributo, trasmette all'ufficio speciale: a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che: risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite per la scelta; c) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016; Visto l'art. 12, comma 4-bis, dell'ordinanza del Commissario n. 19/2017 che prevede: «4-bis. Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilita' della domanda di contributo, trasmette all'ufficio speciale: a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale intesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo le imprese che: risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 ° giugno 2015; siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) documentazione relativa alla procedura selettiva seguita per l'individuazione dell'impresa esecutrice, ivi compreso apposito verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite per la scelta; c) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016»; Ritenuto pertanto necessario recepire le modifiche introdotte dall'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato dal decreto-legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge n. 55/2019, con riferimento all'individuazione dell'impresa deputata all'esecuzione delle attivita' di ricostruzione privata; Considerato che, ai fini dell'attuazione del citato art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016 risulta necessario modificare quanto previsto dagli articoli 2, comma 3, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, 13, comma 4-bis, dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, 12, comma 4-bis dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Misure per la riparazione, il ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti o danneggiati e per la ripresa delle attivita' economiche e produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 12 maggio 2017 recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli studi di microzonazione sismica di III livello ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e proroga di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 46 del 10 gennaio 2018 recante «Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 62 del 3 agosto 2018 recante «Semplificazione dell'attivita' istruttoria per l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione privata. Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17 novembre 2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018»; Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 79 del 23 maggio 2019 recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli approfondimenti conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per cavita' e instabilita' di versante, sismoindotte o in conseguenza di dissesti idrogeologici, individuate con gli studi di microzonazione sismica condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017»; Ritenuto necessario specificare i presupposti tecnici e normativi riguardanti le aree interessate da dissesto idro-geomorfologico, al fine di accelerare le procedure istruttorie propedeutiche alla concessione dei contributi per la ricostruzione privata (immobili ad uso produttivo e immobili ad uso abitativo gravemente danneggiati o distrutti) di competenza dei comuni e degli uffici speciali per la ricostruzione; Ritenuto necessario, altresi', definire in modo analitico le aree di intervento, anche al fine di implementare una piattaforma informatica di gestione delle pratiche di concessione del contributo e, conseguentemente, di rendere trasparenti e snelle le relative procedure; Vista altresi' l'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2018, recante «Misure per la delocalizzazione definitiva di' immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti o danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle relative attivita'» e in particolare l'art. 3, comma l (come modificato dall'art. 3 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018) che fissa al 31 dicembre 2018 il termine per la presentazione delle domande di accesso ai contributi per gli interventi di delocalizzazione in questione; Rilevato che fra le ragioni che hanno indotto il legislatore a disporre una proroga di ulteriori due anni della gestione straordinaria della ricostruzione vi e', sulla scorta dei dati forniti dai territori interessati, la necessita' di un ulteriore lasso di tempo per consentire l'avvio a regime degli interventi di ricostruzione «pesante» relativi agli immobili con danni gravi adibiti tanto ad uso abitativo quanto ad uso produttivo; Ritenuto pertanto necessario disporre un'ulteriore proroga del termine fissato dalla citato art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 68 per la presentazione, da parte degli interessati, delle domande di accesso a contributo per gli interventi di delocalizzazione definitiva degli immobili a uso agricolo e zootecnico; Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 31 luglio 2019; Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante; Ritenuto di dover disporre l'immediata pubblicazione e la provvisoria efficacia della presente ordinanza nelle more della trasmissione alla Corte dei conti per il visto di legittimita', ai sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell'urgente e indifferibile necessita' di evitare ogni soluzione di continuita' dell'attivita' degli uffici speciali per la ricostruzione nella ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi in questione; Dispone: Art. 1 Modifica alle ordinanze numeri 4 del 17 novembre 2016, 13 del 9 gennaio 2017, 19 del 7 aprile 2017 Gli articoli 2, comma 3, lettera b) dell'ordinanza commissariale n. 4/2016, 13, comma 4-bis dell'ordinanza commissariale n. 13/2017 e 12, comma 4-bis, dell'ordinanza commissariale n. 19/2017 sono sostituiti dalla seguente previsione: «Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, a pena di improcedibilita' della domanda di contributo, trasmette all'ufficio speciale, alternativamente: a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta in via diretta dal soggetto legittimato a chiedere il contributo, tra quelle che risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e che abbia altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; b) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta mediante procedura concorrenziale tra almeno tre operatori economici, tesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. Contestualmente alla predetta indicazione, si dovra' produrre: 1) il Documento unico di regolarita' contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, attestante che l'impresa incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi di legge in materia contribuiva e previdenziale; 2) autocertificazione proveniente dall'impresa incaricata, attestante il possesso dei requisiti di qualificazione soggettiva previsti dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei limiti previsti dal decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni; 3) autocertificazione con cui l'impresa incaricata attesti di essere iscritta nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016; 4) una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante ribasso praticato dall'impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso.