Il Commissario straordinario del Governo ai fini della  ricostruzione
  nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi  a  far
  data dal 24 agosto 2016 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  del  25  agosto
2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in  conseguenza
degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto  2016  hanno
colpito  il  territorio  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche  ed
Umbria»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  9  settembre
2016 con cui il sig.  Vasco  Errani  e'  stato  nominato  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'ulteriore  estensione  degli  effetti  della  dichiarazione
dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto  2016
in conseguenza degli ulteriori  eccezionali  eventi  sismici  che  il
giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
con la quale sono stati ulteriormente estesi,  in  conseguenza  degli
ulteriori eventi sismici che hanno  colpito  nuovamente  i  territori
delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  in  data  18  gennaio
2017, nonche' degli  eccezionali  fenomeni  meteorologici  che  hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda  decade  dello  stesso  mese,  gli  effetti  dello  stato  di
emergenza dichiarato con la predetta delibera del 25 agosto 2016; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11  settembre
2017 con cui l'on. Paola De Micheli  e'  stata  nominata  Commissario
straordinario del Governo, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  23
agosto 1988,  n.  400  e  successive  modificazioni,  ai  fini  della
ricostruzione nei territori dei  comuni  delle  Regioni  di  Abruzzo,
Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto
2016; 
  Visto l'art. 38, commi 1 e 2, del decreto-legge 28 settembre  2018,
n. 109, convertito con modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n.
130, ai sensi del quale: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri e' nominato un Commissario  straordinario  che  subentra
nelle funzioni del  Commissario  straordinario  del  Governo  per  la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica  del
9 settembre 2016 di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  228  del  29  settembre  2016.  2.  Al  Commissario  si
applicano le disposizioni del decreto-legge 17 ottobre 2016, n.  189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
come modificato dal  presente  decreto,  e  ogni  altra  disposizione
vigente  concernente  gli   interventi   per   la   riparazione,   la
ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la  ripresa  economica
dei  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Lazio,  Marche   e   Umbria
interessati dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016».; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
ottobre 2018, con il  quale  il  prof.  Piero  Farabollini  e'  stato
nominato Commissario straordinario per la ricostruzione, l'assistenza
alla popolazione e la ripresa economica dei territori  delle  Regioni
Abruzzo, Lazio, Marche e  Umbria  interessati  dagli  eventi  sismici
verificatisi a far data dal 24 agosto 2016; 
  Visto l'art. 1, comma 990, della legge di  bilancio  2019,  con  il
quale la gestione straordinaria di  cui  all'art.  1,  comma  5,  del
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito  con  modificazioni
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e' stata prorogata fino  al  31
dicembre 2020; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato
e integrato dal decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, ed in particolare: 
    l'art.  2,  comma  2,  ai  sensi   del   quale   il   Commissario
straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della
Costituzione, dei  principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e
delle norme dell'ordinamento europeo; 
    l'art. 6, che disciplina in via generale i criteri e la modalita'
per la concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione
privata,  ed  in  particolare  il  comma  13  (come  modificato   dal
decreto-legge n.  32/2019,  convertito  con  legge  n.  55/2019)  che
recita: «13.  La  selezione  dell'impresa  esecutrice  da  parte  del
beneficiario dei contributi e' compiuta esclusivamente tra le imprese
che risultano iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30». 
    l'art. 12, comma  6,  il  quale  prevede  che  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2,  sono  definiti  modalita'  e
termini  per  la  presentazione  delle  domande  di  concessione  dei
contributi e per l'istruttoria delle relative pratiche, prevedendo la
dematerializzazione con l'utilizzo di piattaforme informatiche, e che
nei medesimi provvedimenti possono essere altresi' indicati ulteriori
documenti e informazioni  da  produrre  in  allegato  all'istanza  di
contributo,  anche  in  relazione  alle   diverse   tipologie   degli
interventi ricostruttivi, nonche' le modalita' e le procedure per  le
misure da adottare in esito alle verifiche di  cui  al  comma  5  del
medesimo art. 12; 
    l'art.  50,  comma  1,  il  quale  prevede  che  il   Commissario
straordinario, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, opera
con  piena  autonomia  amministrativa,  finanziaria  e  contabile  in
relazione alle risorse assegnate e disciplina l'articolazione interna
della struttura posta alle proprie dipendenze anche in aree e  unita'
organizzative  con  propri  atti  in  relazione   alle   specificita'
funzionali e di competenza; 
  Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con  legge
n. 55 del 14 giugno; 
  Preso atto che la nuova formulazione dell'art.  6,  comma  13,  del
decreto-legge n. 189/2016 (successivamente alle  modifiche  apportate
dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32) non prevede piu'  l'obbligo,
per il soggetto beneficiario dei contributi, di individuare l'impresa
esecutrice dei lavori di ricostruzione  privata  sulla  base  di  una
procedura selettiva con almeno tre concorrenti. 
  Visto l'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Commissario  n.  4/2016
ai sensi del quale: «3. Nella  comunicazione  devono  inoltre  essere
individuati: 
    a) i tecnici incaricati della progettazione e della direzione dei
lavori e del coordinamento della sicurezza; 
    b) l'impresa incaricata di eseguire i lavori, scelta  tra  almeno
tre ditte mediante procedura  concorrenziale  intesa  all'affidamento
dei lavori alla migliore offerta, alla quale possono partecipare solo
le imprese che: 
      risultino aver presentato domanda di  iscrizione  nell'anagrafe
di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le
modalita' di cui al successivo comma 4, e che, fermo restando  quanto
previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi'   prodotto
l'autocertificazione di cui all'art. 89  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
      non abbiano commesso violazioni agli  obblighi  contributivi  e
previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
      siano in possesso, per lavori di importo superiore  ai  256.000
euro, della qualificazione ai  sensi  dell'art.  84  del  codice  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50.  forniture  di  cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 
  Visto l'art. 13, comma 4-bis,  dell'ordinanza  del  Commissario  n.
13/2017 ai sensi del quale: «4-bis. Nel caso di interventi su edifici
di cui agli articoli 3 e 4, il  soggetto  legittimato,  entro  trenta
giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma   2,   a   pena   di
improcedibilita' della domanda di contributo,  trasmette  all'ufficio
speciale: 
    a) l'indicazione dell'impresa incaricata di  eseguire  i  lavori,
scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale  intesa
all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale  possono
partecipare solo le imprese che: 
      risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30,  comma  6,
del decreto-legge n. 189  del  2016  e  che,  fermo  restando  quanto
previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi'   prodotto
l'autocertificazione di cui all'art. 89  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
      non abbiano commesso violazioni agli  obblighi  contributivi  e
previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015; 
      siano in possesso, per lavori di importo superiore  ai  150.000
euro, della qualificazione ai  sensi  dell'art.  84  del  codice  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) documentazione relativa alla procedura selettiva  seguita  per
l'individuazione  dell'impresa  esecutrice,  ivi  compreso   apposito
verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite
per la scelta; 
    c)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l'impresa
incaricata  di  eseguire  i  lavori  attesti   di   essere   iscritta
nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge  n.  189
del 2016; 
  Visto l'art. 12, comma 4-bis,  dell'ordinanza  del  Commissario  n.
19/2017 che prevede: «4-bis. Il soggetto  legittimato,  entro  trenta
giorni  dalla  comunicazione  di  cui  al  comma   2,   a   pena   di
improcedibilita' della domanda di contributo,  trasmette  all'ufficio
speciale: 
    a) l'indicazione dell'impresa incaricata di  eseguire  i  lavori,
scelta tra almeno tre ditte mediante procedura concorrenziale  intesa
all'affidamento dei lavori alla migliore offerta, alla quale  possono
partecipare solo le imprese che: 
      risultino iscritte nell'anagrafe di cui all'art. 30,  comma  6,
del decreto-legge n. 189  del  2016  e  che,  fermo  restando  quanto
previsto   dallo   stesso   articolo,   abbiano   altresi'   prodotto
l'autocertificazione di cui all'art. 89  del  decreto  legislativo  6
settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
      non abbiano commesso violazioni agli  obblighi  contributivi  e
previdenziali come  attestato  dal  Documento  unico  di  regolarita'
contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8  del  decreto  del
Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali  30  gennaio  2015,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 ° giugno 2015; 
      siano in possesso, per lavori di importo superiore  ai  150.000
euro, della qualificazione ai  sensi  dell'art.  84  del  codice  dei
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui  al  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) documentazione relativa alla procedura selettiva  seguita  per
l'individuazione  dell'impresa  esecutrice,  ivi  compreso   apposito
verbale dal quale risultino i criteri adottati e le modalita' seguite
per la scelta; 
    c)  dichiarazione  autocertificativa  con  la   quale   l'impresa
incaricata  di  eseguire  i  lavori  attesti   di   essere   iscritta
nell'anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge  n.  189
del 2016»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  recepire  le  modifiche  introdotte
dall'art. 6, comma 13, del decreto-legge n. 189/2016, come modificato
dal decreto-legge n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla legge
n. 55/2019, con riferimento all'individuazione dell'impresa  deputata
all'esecuzione delle attivita' di ricostruzione privata; 
  Considerato che, ai fini dell'attuazione del citato art.  6,  comma
13, del  decreto-legge  n.  189/2016  risulta  necessario  modificare
quanto  previsto  dagli  articoli  2,  comma  3,  dell'ordinanza  del
Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, 13, comma 4-bis,
dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio   2017,   12,   comma   4-bis
dell'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 e  successive
modificazioni ed integrazioni recante «Misure per la riparazione,  il
ripristino e la ricostruzione di immobili ad uso produttivo distrutti
o  danneggiati  e  per  la  ripresa  delle  attivita'  economiche   e
produttive nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24  agosto,
26 e 30 ottobre 2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile
2017 recante «Misure per il ripristino con miglioramento sismico e la
ricostruzione di immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o
distrutti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24  agosto
2016»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 24 del 12 maggio
2017  recante  «Assegnazione  dei  finanziamenti  per  gli  studi  di
microzonazione sismica di III livello  ai  comuni  interessati  dagli
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016  e  proroga
di termini di cui all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017»; 
  Vista l'ordinanza  del  Commissario  straordinario  n.  46  del  10
gennaio 2018 recante «Modifiche alle ordinanze n. 4 del  17  novembre
2016, n. 8 del 14 dicembre 2016, n. 9 del 14 dicembre 2016, n. 13 del
9 gennaio 2017, n. 19 del 7 aprile 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n.
33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre  2017,  n.  38  dell'8
settembre 2017 e n. 39 dell'8 settembre 2017»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 62 del 3  agosto
2018  recante   «Semplificazione   dell'attivita'   istruttoria   per
l'accesso ai contributi per gli interventi di ricostruzione  privata.
Modifiche alle ordinanze n. 4 del 17  novembre  2016,  n.  8  del  14
dicembre 2016, n. 13 del 9 gennaio 2017, n. 16 del 3 marzo  2017,  n.
19 del 7 aprile 2017, n. 26 del 29 maggio 2017, n. 33 dell'11  luglio
2017 e n. 48 del 10 gennaio 2018»; 
  Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 79 del 23 maggio
2019 recante «Assegnazione dei finanziamenti per gli  approfondimenti
conoscitivi e studi prototipali in zone di attenzione per  cavita'  e
instabilita' di versante, sismoindotte o in conseguenza  di  dissesti
idrogeologici, individuate con gli studi  di  microzonazione  sismica
condotti ai sensi dell'ordinanza n. 24 del 12 maggio 2017»; 
  Ritenuto necessario specificare i presupposti tecnici  e  normativi
riguardanti le aree interessate da dissesto  idro-geomorfologico,  al
fine  di  accelerare  le  procedure  istruttorie  propedeutiche  alla
concessione dei contributi per la ricostruzione privata (immobili  ad
uso produttivo e immobili ad uso abitativo gravemente  danneggiati  o
distrutti) di competenza dei comuni e degli uffici  speciali  per  la
ricostruzione; 
  Ritenuto necessario, altresi', definire in modo analitico  le  aree
di  intervento,  anche  al  fine  di  implementare  una   piattaforma
informatica di gestione delle pratiche di concessione del  contributo
e, conseguentemente, di rendere  trasparenti  e  snelle  le  relative
procedure; 
  Vista altresi' l'ordinanza del Commissario straordinario n. 68  del
5 ottobre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  243  del  18
ottobre 2018, recante «Misure per la delocalizzazione definitiva  di'
immobili a uso agricolo e zootecnico distrutti  o  danneggiati  dagli
eventi sismici verificatisi nelle Regioni Abruzzo,  Lazio,  Marche  e
Umbria a far data dal 24 agosto 2016 e per la ripresa delle  relative
attivita'» e in  particolare  l'art.  3,  comma  l  (come  modificato
dall'art. 3 dell'ordinanza n. 69 del 30 ottobre 2018) che fissa al 31
dicembre 2018 il  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di
accesso ai contributi  per  gli  interventi  di  delocalizzazione  in
questione; 
  Rilevato che fra le ragioni che  hanno  indotto  il  legislatore  a
disporre  una  proroga  di  ulteriori   due   anni   della   gestione
straordinaria della  ricostruzione  vi  e',  sulla  scorta  dei  dati
forniti dai territori interessati,  la  necessita'  di  un  ulteriore
lasso di tempo per consentire l'avvio a regime  degli  interventi  di
ricostruzione  «pesante»  relativi  agli  immobili  con  danni  gravi
adibiti tanto ad uso abitativo quanto ad uso produttivo; 
  Ritenuto pertanto  necessario  disporre  un'ulteriore  proroga  del
termine fissato dalla citato art. 3, comma 1,  dell'ordinanza  n.  68
per la presentazione, da parte degli interessati,  delle  domande  di
accesso  a  contributo  per  gli   interventi   di   delocalizzazione
definitiva degli immobili a uso agricolo e zootecnico; 
  Sentite le regioni interessate nella cabina di coordinamento del 31
luglio 2019; 
  Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e
27, comma 1, della legge  24  novembre  2000,  n.  340  e  successive
modificazioni,  in  base  ai  quali  i  provvedimenti   commissariali
divengono  efficaci  decorso  il  termine  di   trenta   giorni   per
l'esercizio del controllo preventivo di legittimita' da  parte  della
Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci
con motivazione espressa dell'organo emanante; 
  Ritenuto  di  dover  disporre  l'immediata   pubblicazione   e   la
provvisoria efficacia  della  presente  ordinanza  nelle  more  della
trasmissione alla Corte dei conti per il visto  di  legittimita',  ai
sensi delle disposizioni suindicate, in considerazione dell'urgente e
indifferibile necessita' di evitare  ogni  soluzione  di  continuita'
dell'attivita' degli  uffici  speciali  per  la  ricostruzione  nella
ricezione e istruzione delle domande di contributo per gli interventi
in questione; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica alle ordinanze numeri 4 del  17  novembre  2016,  13  del  9
                 gennaio 2017, 19 del 7 aprile 2017 
 
  Gli articoli 2, comma 3, lettera b) dell'ordinanza commissariale n.
4/2016, 13, comma 4-bis dell'ordinanza commissariale n. 13/2017 e 12,
comma 4-bis, dell'ordinanza commissariale n. 19/2017 sono  sostituiti
dalla seguente previsione: 
    «Il soggetto legittimato, entro trenta giorni dalla comunicazione
di cui al comma 2,  a  pena  di  improcedibilita'  della  domanda  di
contributo, trasmette all'ufficio speciale, alternativamente: 
      a) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i  lavori,
scelta  in  via  diretta  dal  soggetto  legittimato  a  chiedere  il
contributo, tra quelle che risultino iscritte  nell'anagrafe  di  cui
all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 e  che  abbia
altresi' prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; 
      b) l'indicazione dell'impresa incaricata di eseguire i  lavori,
scelta mediante procedura concorrenziale  tra  almeno  tre  operatori
economici, tesa all'affidamento dei lavori alla migliore offerta. 
  Contestualmente alla predetta indicazione, si dovra' produrre: 
    1)  il  Documento  unico  di  regolarita'   contributiva   (DURC)
rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro  e
delle politiche sociali 30 gennaio 2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n.  125  del  1°  giugno  2015,  attestante  che  l'impresa
incaricata non sia incorsa nella violazione degli obblighi  di  legge
in materia contribuiva e previdenziale; 
    2)  autocertificazione   proveniente   dall'impresa   incaricata,
attestante il possesso dei  requisiti  di  qualificazione  soggettiva
previsti dall'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,
nei limiti  previsti  dal  decreto-legge  n.  189/2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    3) autocertificazione con cui  l'impresa  incaricata  attesti  di
essere iscritta nell'anagrafe  di  cui  all'art.  30,  comma  6,  del
decreto-legge n. 189 del 2016; 
    4)  una  dichiarazione  sostitutiva  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante ribasso  praticato
dall'impresa incaricata, rispetto al contributo ammesso.