Art. 3 
 
      Ulteriori modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 
 
  1. L'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del
7 aprile 2017 e' sostituito dal seguente: 
    «Art.  22  (Edifici  ubicati  in  aree  interessate  da  dissesti
idro-geomorfologici). - 1. Le disposizioni del presente  articolo  si
applicano agli interventi di ripristino con miglioramento  sismico  o
di  ricostruzione  di  edifici  ubicati  in  aree  caratterizzate  da
dissesto  idro-geomorfologieo  (aree  interessate  da   fenomenologie
gravitative attive o quiescenti ed  aree  potenzialmente  esondabili)
e/o in aree suscettibili di instabilita' sismoindotta. Le aree di cui
al presente comma sono  individuate  nelle  carte  di  pianificazione
territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali: 
      a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)  -  assetto
di versante - areali a pericolosita' elevata e molto  elevata  (P3  e
P4); 
      b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI)  -  assetto
idraulico -  fasce  caratterizzate  da  probabilita'  di  esondazione
elevata e molto elevata (P3 e P4); 
      c. Piani  o  strumenti  di  pianificazione  e/o  programmazione
urbanistica approvati da  enti  e/o  amministrazioni  competenti  per
territorio; 
      d. Aree instabili individuate  dagli  studi  di  Microzonazione
sismica (MS) di livello 1  e  livello  3.  Sono  instabili:  le  aree
ricadenti nelle zone di attenzione per faglie  attive  e  capaci  (MS
livello 1) o le aree ricadenti  nelle  zone  di  suscettivita'  e  di
rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti
nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1)  o  le  aree
ricadenti nelle zone di suscettivita' e di rispetto per  liquefazione
(MS livello 3); le  aree  ricadenti  nelle  zone  di  attenzione  per
instabilita' di versante  sismoindotte  (MS  livello  1)  o  le  aree
ricadenti nelle zone di suscettivita' e di rispetto per  instabilita'
di versante sismoindotte (MS livello 3); le  aree  caratterizzate  da
cedimenti differenziali (MS livello 1). 
    2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le
aree  caratterizzate  da  instabilita',   presenti   o   meno   nelle
cartografie, nei cataloghi e  negli  inventari  (CARG,  CEDIT,  IFFI,
etc.,), purche'  corredate  da  uno  studio  specialistico  geologico
asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente
ordine professionale che dimostri la presenza  di  una  fenomenologia
gravitativa attiva o quiescente e/o di cavita' sotterranee. 
    3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in  aree
interessate   da   dissesto   idro-geomorfologico   dovranno   essere
presentate  all'ufficio  speciale  della  ricostruzione   competente,
accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti  l'esistenza  del
fenomeno e del livello di pericolosita' e rischio ad  esso  associato
secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione  del
PAI competente per territorio. 
    4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione
della pericolosita' e del rischio indicate  dal  PAI  o  dagli  altri
strumenti approvati dalle autorita'  competenti,  gli  interventi  di
ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico  sono  possibili
alle sole condizioni previste e nei  limiti  stabiliti  dagli  stessi
piani e dalla normativa vigente. 
    5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi
di  mitigazione  del  rischio  finanziati  dai  piani  sui   dissesti
idrogeologici  di  cui  all'art.  14,  comma  2,  lettera   c),   del
decreto-legge, sono ammissibili anche altri  interventi  purche'  gli
edifici  ripristinati   o   ricostruiti   vengano   utilizzati   dopo
l'esecuzione delle opere di mitigazione. 
    6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi
1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell'autorita' competente,  non
possano  essere  ricostruiti   nello   stesso   sito   o   migliorati
sismicamente, il vice Commissario puo' autorizzarne la  ricostruzione
in altri siti non  pericolosi  e  non  suscettibili  di  instabilita'
dinamiche, individuati tra quelli gia'  edificabili  dallo  strumento
urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a  seguito  di  apposita
variante.  Per  gli  edifici  ubicati  in  zona  agricola,  il   vice
Commissario  puo'  altresi'  autorizzarne  la   ricostruzione   anche
nell'ambito del fondo di proprieta' della  stessa  azienda  agricola,
qualora le norme regionali  e  gli  eventuali  vincoli  ambientali  e
paesaggistici lo consentano. 
    7. Per la ricostruzione degli edifici di  cui  al  comma  6  puo'
essere concesso  un  contributo  determinato  sulla  base  del  costo
parametrico previsto nella tabella 6  per  il  livello  operativo  L4
calcolato sulla  superficie  utile  dell'edificio  da  delocalizzare,
incrementato percentualmente per quanto necessario  a  compensare  il
costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al
30%. L'area dove insiste l'edificio  da  delocalizzare  e  quella  di
relativa  pertinenza,  liberate  dalle   macerie   conseguenti   alla
demolizione a cura del proprietario,  sono  cedute  gratuitamente  al
comune  per  essere  adibite  ad  uso  pubblico  compatibile  con  le
condizioni di instabilita' della zona. Le disposizioni  del  presente
comma non si applicano  nei  casi  di  cui  al  secondo  periodo  del
precedente comma 6. 
    8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui
all'art. 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari  alle  autorita'  di
bacino competenti per territorio ai  fini  della  loro  verifica  per
l'aggiomamento dei piani di bacino o di distretto. 
    9. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi  del
comma 6, il vice Commissario puo'  autorizzare  l'acquisto  di  altro
edificio esistente agibile,  non  abusivo,  conforme  alla  normativa
urbanistica, edilizia e  sismica,  ubicato  nello  stesso  comune  ed
equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente. 
    10. L'acquisto di edificio equivalente  di  cui  al  comma  9  e'
ammissibile a condizione che abbia a  oggetto  un  edificio  che  sia
stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto  8.3
delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale
17 gennaio 2018 e sia munito dell'attestazione di compatibilita', dal
punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove e' ubicato. 
    11. Nei casi di cui al comma 9, il contributo massimo concedibile
per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di  pertinenza  e'
pari al minore importo tra: il prezzo  di  acquisto  dell'edificio  e
dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia  asseverata
di professionista abilitato che ne attesti la congruita'  sulla  base
del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6
dell'allegato  1  per  il  livello  operativo  L4   calcolato   sulla
superficie utile dell'edificio da delocalizzare. 
    12. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 9  puo'
avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva
inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il  costo
convenzionale di cui al precedente comma 14 e' determinato sulla base
della superficie dell'edificio acquistato. 
    13. Nei casi di cui al comma 9, l'area su cui insiste  l'edificio
originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti
alla  demolizione  a  cura  del  soggetto  legittimato,  sono  cedute
gratuitamente  al  comune  per  essere  adibite   ad   uso   pubblico
compatibile  con  le  condizioni  di  instabilita'  della  zona.   Al
contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 12 e 13  si
aggiunge in ogni caso  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per  la
demolizione e la rimozione delle macerie nonche' per l'atto  pubblico
di trasferimento della proprieta' e delle spese  consequenziali,  ivi
comprese  quelle  inerenti  all'imposta  di  registro,  catastale   e
ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA  se
dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto  per  le
dette voci di spesa non puo' comunque essere  superiore  al  20%  del
costo convenzionale».