Art. 3 Ulteriori modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 1. L'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e' sostituito dal seguente: «Art. 22 (Edifici ubicati in aree interessate da dissesti idro-geomorfologici). - 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli interventi di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione di edifici ubicati in aree caratterizzate da dissesto idro-geomorfologieo (aree interessate da fenomenologie gravitative attive o quiescenti ed aree potenzialmente esondabili) e/o in aree suscettibili di instabilita' sismoindotta. Le aree di cui al presente comma sono individuate nelle carte di pianificazione territoriale e di bacino e/o nelle cartografie ufficiali quali: a. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto di versante - areali a pericolosita' elevata e molto elevata (P3 e P4); b. Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) - assetto idraulico - fasce caratterizzate da probabilita' di esondazione elevata e molto elevata (P3 e P4); c. Piani o strumenti di pianificazione e/o programmazione urbanistica approvati da enti e/o amministrazioni competenti per territorio; d. Aree instabili individuate dagli studi di Microzonazione sismica (MS) di livello 1 e livello 3. Sono instabili: le aree ricadenti nelle zone di attenzione per faglie attive e capaci (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettivita' e di rispetto per faglie attive e capaci (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per liquefazione (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettivita' e di rispetto per liquefazione (MS livello 3); le aree ricadenti nelle zone di attenzione per instabilita' di versante sismoindotte (MS livello 1) o le aree ricadenti nelle zone di suscettivita' e di rispetto per instabilita' di versante sismoindotte (MS livello 3); le aree caratterizzate da cedimenti differenziali (MS livello 1). 2. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le aree caratterizzate da instabilita', presenti o meno nelle cartografie, nei cataloghi e negli inventari (CARG, CEDIT, IFFI, etc.,), purche' corredate da uno studio specialistico geologico asseverato, a firma di un geologo abilitato ed iscritto al competente ordine professionale che dimostri la presenza di una fenomenologia gravitativa attiva o quiescente e/o di cavita' sotterranee. 3. Le richieste di delocalizzazione di edifici ricadenti in aree interessate da dissesto idro-geomorfologico dovranno essere presentate all'ufficio speciale della ricostruzione competente, accompagnate da una perizia asseverata resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 che attesti l'esistenza del fenomeno e del livello di pericolosita' e rischio ad esso associato secondo le procedure previste dalle norme tecniche di attuazione del PAI competente per territorio. 4. Nei casi di cui al comma 1, in assenza di opere di mitigazione della pericolosita' e del rischio indicate dal PAI o dagli altri strumenti approvati dalle autorita' competenti, gli interventi di ricostruzione e ripristino con miglioramento sismico sono possibili alle sole condizioni previste e nei limiti stabiliti dagli stessi piani e dalla normativa vigente. 5. Qualora nelle aree di cui al comma 4 siano previsti interventi di mitigazione del rischio finanziati dai piani sui dissesti idrogeologici di cui all'art. 14, comma 2, lettera c), del decreto-legge, sono ammissibili anche altri interventi purche' gli edifici ripristinati o ricostruiti vengano utilizzati dopo l'esecuzione delle opere di mitigazione. 6. Nel caso in cui gli edifici ubicati nelle zone di cui ai commi 1, 2 e 3, a seguito di determinazione dell'autorita' competente, non possano essere ricostruiti nello stesso sito o migliorati sismicamente, il vice Commissario puo' autorizzarne la ricostruzione in altri siti non pericolosi e non suscettibili di instabilita' dinamiche, individuati tra quelli gia' edificabili dallo strumento urbanistico vigente, ovvero resi edificabili a seguito di apposita variante. Per gli edifici ubicati in zona agricola, il vice Commissario puo' altresi' autorizzarne la ricostruzione anche nell'ambito del fondo di proprieta' della stessa azienda agricola, qualora le norme regionali e gli eventuali vincoli ambientali e paesaggistici lo consentano. 7. Per la ricostruzione degli edifici di cui al comma 6 puo' essere concesso un contributo determinato sulla base del costo parametrico previsto nella tabella 6 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare, incrementato percentualmente per quanto necessario a compensare il costo effettivo di acquisto od esproprio dell'area e comunque fino al 30%. L'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi di cui al secondo periodo del precedente comma 6. 8. Le proposte di modifica delle aree PAI, o le nuove aree di cui all'art. 2 saranno inoltrate dai vice-Commissari alle autorita' di bacino competenti per territorio ai fini della loro verifica per l'aggiomamento dei piani di bacino o di distretto. 9. In alternativa alla ricostruzione in altro luogo ai sensi del comma 6, il vice Commissario puo' autorizzare l'acquisto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, conforme alla normativa urbanistica, edilizia e sismica, ubicato nello stesso comune ed equivalente per caratteristiche tipologiche a quello preesistente. 10. L'acquisto di edificio equivalente di cui al comma 9 e' ammissibile a condizione che abbia a oggetto un edificio che sia stato sottoposto alla valutazione di sicurezza prevista al punto 8.3 delle norme tecniche delle costruzioni di cui al decreto ministeriale 17 gennaio 2018 e sia munito dell'attestazione di compatibilita', dal punto di vista geologico-geotecnico, del sito ove e' ubicato. 11. Nei casi di cui al comma 9, il contributo massimo concedibile per l'acquisto dell'edificio e della relativa area di pertinenza e' pari al minore importo tra: il prezzo di acquisto dell'edificio e dell'area di pertinenza, determinato a seguito di perizia asseverata di professionista abilitato che ne attesti la congruita' sulla base del valore di mercato e il costo parametrico previsto nella tabella 6 dell'allegato 1 per il livello operativo L4 calcolato sulla superficie utile dell'edificio da delocalizzare. 12. L'acquisto di edificio equivalente ai sensi del comma 9 puo' avere a oggetto anche un edificio avente superficie utile complessiva inferiore a quella dell'edificio preesistente. In tal caso, il costo convenzionale di cui al precedente comma 14 e' determinato sulla base della superficie dell'edificio acquistato. 13. Nei casi di cui al comma 9, l'area su cui insiste l'edificio originario e quella di pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del soggetto legittimato, sono cedute gratuitamente al comune per essere adibite ad uso pubblico compatibile con le condizioni di instabilita' della zona. Al contributo come determinato ai sensi dei precedenti commi 12 e 13 si aggiunge in ogni caso il rimborso delle spese sostenute per la demolizione e la rimozione delle macerie nonche' per l'atto pubblico di trasferimento della proprieta' e delle spese consequenziali, ivi comprese quelle inerenti all'imposta di registro, catastale e ipotecaria, la trascrizione e la voltura e il versamento dell'IVA se dovuta e non altrimenti recuperabile. L'importo riconosciuto per le dette voci di spesa non puo' comunque essere superiore al 20% del costo convenzionale».