Art. 2 Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016, sono aggiunti i periodi che seguono: «All'operatore interessato puo' essere riconosciuto, a sua istanza, un anticipo fino al 50% dell'importo autorizzato come spese per le delocalizzazioni ai sensi delle lettere b) e d) del comma 2, dell'art. 1, a condizione che sia allegata apposita polizza fideiussoria. La polizza fideiussoria deve essere stipulata dall'impresa esecutrice nei confronti dell'operatore interessato. In tale ipotesi il richiedente, entro trenta giorni dalla ricezione del provvedimento di autorizzazione e ammissione delle spese per la delocalizzazione temporanea, inoltra all'ufficio speciale tramite PEC la richiesta di anticipo, la fattura e copia digitale della polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori, comprensivi dell'eventuale fornitura e posa in opera di strutture prefabbricate, a favore del vice Commissario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. L'impresa provvede contestualmente ad inviare l'originale della polizza al vice Commissario che la detiene per gli usi consentiti in caso di necessita' e la svincola dopo l'erogazione del rimborso a saldo. La fideiussione puo' essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa' di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. L'eventuale anticipazione viene erogata, cosi' come il saldo del rimborso, mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell'art. 5, comma 5, lettera g).».