Art. 5 Fissazione del termine perentorio per il completamento del censimento di agibilita' degli edifici con procedura AeDES. 1. Per gli edifici che hanno subito danni lievi di cui all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest'ultima deve essere presentata, ai sensi dell'ordinanza n. 10/2017, contestualmente alla richiesta di contributo, entro il 30 giugno 2020. 2. Per gli edifici che hanno subito danni gravi di cui alle ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del 7 aprile 2017, nel solo caso di schede FAST, per le quali non sia stata presentata la scheda AEDES, quest'ultima puo' essere presentata, ai sensi dell'ordinanza n. 10/2017, entro il 31 dicembre 2020, contestualmente alla richiesta di contributo. 2. I termini di cui ai commi 1 e 2 devono intendersi come perentori. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita' di cui al presente comma determina l'inammissibilita' della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l'autonoma sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.