Art. 5 
 
Fissazione del termine perentorio per il completamento del censimento
  di agibilita' degli edifici con procedura AeDES. 
 
  1.  Per  gli  edifici  che  hanno  subito  danni   lievi   di   cui
all'ordinanza n. 4 del 17 novembre 2016,  nel  solo  caso  di  schede
FAST, per  le  quali  non  sia  stata  presentata  la  scheda  AEDES,
quest'ultima deve  essere  presentata,  ai  sensi  dell'ordinanza  n.
10/2017, contestualmente alla richiesta di contributo,  entro  il  30
giugno 2020. 
  2. Per gli edifici  che  hanno  subito  danni  gravi  di  cui  alle
ordinanze n. 13 del 9 gennaio 2017 e n. 19 del  7  aprile  2017,  nel
solo caso di schede FAST, per le quali non sia  stata  presentata  la
scheda  AEDES,  quest'ultima  puo'  essere   presentata,   ai   sensi
dell'ordinanza n. 10/2017, entro il 31 dicembre 2020, contestualmente
alla richiesta di contributo. 
  2. I termini  di  cui  ai  commi  1  e  2  devono  intendersi  come
perentori. Il mancato rispetto dei termini e delle modalita'  di  cui
al presente  comma  determina  l'inammissibilita'  della  domanda  di
contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti  dai
precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per  l'autonoma
sistemazione eventualmente percepito dal soggetto interessato.