Art. 6 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 22 del 10 luglio 2017  
 
  1. L'art. 1 comma 1 lettera c) dell'ordinanza n. 22  e'  sostituito
come segue: 
    c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario  sono
distribuite le quarantacinque unita' di personale di cui all'art. 50,
comma 3, lettera c)  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.  189,
osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso  gli
uffici speciali per la ricostruzione, con decorrenza dal  1°  gennaio
2020, come segue: 
      le seguenti percentuali:  
        il   10%   all'ufficio   speciale   per   la    ricostruzione
dell'Abruzzo; 
        il 14% all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio; 
        il  62%  all'ufficio  speciale  per  la  ricostruzione  delle
Marche; 
        il   14%   all'ufficio   speciale   per   la    ricostruzione
dell'Umbria.  
  2. L'art. 4 comma 1 dell'ordinanza n.  22  del  4  maggio  2017  e'
sostituito come segue: 
    Le unita' di personale previste  dall'art.  50-bis  comma  1  del
decreto-legge n.  189  del  2016,  sono  ripartite,  fra  le  regioni
interessate dagli eventi sismici  verificatisi  a  far  data  dal  24
agosto 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, come segue: 
    a) per il 10% alla Regione Abruzzo; 
    b) per il 14% alla Regione Lazio; 
    c) per il 62% alla Regione Marche; 
    d) per il 14% alla Regione Umbria.