Art. 6 Modifiche all'ordinanza n. 22 del 10 luglio 2017 1. L'art. 1 comma 1 lettera c) dell'ordinanza n. 22 e' sostituito come segue: c) con apposito provvedimento del Commissario straordinario sono distribuite le quarantacinque unita' di personale di cui all'art. 50, comma 3, lettera c) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, osservando con riguardo al personale destinato ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, come segue: le seguenti percentuali: il 10% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Abruzzo; il 14% all'ufficio speciale per la ricostruzione del Lazio; il 62% all'ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche; il 14% all'ufficio speciale per la ricostruzione dell'Umbria. 2. L'art. 4 comma 1 dell'ordinanza n. 22 del 4 maggio 2017 e' sostituito come segue: Le unita' di personale previste dall'art. 50-bis comma 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, sono ripartite, fra le regioni interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, come segue: a) per il 10% alla Regione Abruzzo; b) per il 14% alla Regione Lazio; c) per il 62% alla Regione Marche; d) per il 14% alla Regione Umbria.