Art. 3 
 
  1. L'agevolazione complessivamente accordata per il progetto  ZEHTC
- «Zero Emission Hydrogen Turbine Center» e' pari a euro 147.983,25. 
  2. Le risorse nazionali  necessarie  per  gli  interventi,  di  cui
all'art. 1 del presente decreto, sono determinate in  euro  85.666,02
nella forma di contributo nella spesa,  in  favore  del  beneficiario
Alma Mater  Studiorum  -  Universita'  di  Bologna,  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo  per  gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e tecnologica FIRST per l'anno 2017, giusta  riparto  con
decreto  n.  208  del   5   aprile   2017,   emanato   dal   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 
  3. Le erogazioni  dei  contributi  sono  subordinate  all'effettiva
disponibilita' delle risorse a valere sul FIRST  2017,  in  relazione
alle quali, ove perente, si richiedera' la riassegnazione, secondo lo
stato di  avanzamento  lavori,  avendo  riguardo  alle  modalita'  di
rendicontazione. 
  4. Ad integrazione delle risorse di cui  al  comma  2,  il  MUR  si
impegna  a  trasferire  al  beneficiario  Alma  Mater   Studiorum   -
Universita' di Bologna il co-finanziamento europeo  previsto  per  il
progetto, pari a euro 62.317,23 ove detto importo venga  versato  dal
coordinatore  della  Eranet  Cofund  EN  SGplusRegSys  sul  conto  di
contabilita' speciale 5944 IGRUE, intervento relativo  all'iniziativa
ZEHTC - «Zero Emission Hydrogen Turbine Center», cosi' come  previsto
dal  contratto  775970  fra  la  Commissione  europea  e  i   partner
dell'Eranet Cofund EN SGplusRegSys, tra i quali il MIUR, ora MUR,  ed
ove tutte le condizioni previste  per  accedere  a  detto  contributo
vengano assolte dal beneficiario. 
  5. Nella fase attuativa, il  MUR  puo'  valutare  la  rimodulazione
delle attivita' progettuali per variazioni rilevanti,  non  eccedenti
il cinquanta  per  cento,  in  caso  di  sussistenza  di  motivazioni
tecnico-scientifiche    o    economico-finanziarie    di    carattere
straordinario, acquisito  il  parere  dell'esperto  scientifico.  Per
variazioni inferiori al venti per cento del  valore  delle  attivita'
progettuali del  raggruppamento  nazionale,  il  MUR  si  riserva  di
provvedere ad autorizzare la variante, sentito l'esperto  scientifico
con riguardo alle  casistiche  ritenute  maggiormente  complesse.  Le
richieste  variazioni,  come  innanzi  articolate,  potranno   essere
autorizzate solo se previamente approvate in sede  internazionale  da
parte della Struttura di gestione del programma. 
  6. Le attivita' connesse con la realizzazione del progetto dovranno
concludersi entro  il  termine  indicato  nella  scheda  allegata  al
presente  decreto  (Allegato  1),  fatte  salve  eventuali   proroghe
approvate dalla Eranet Cofund e dallo scrivente Ministero, e comunque
mai oltre la data di chiusura del progetto internazionale;