IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n.  316/2019  della  Commissione  del  21
febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013  relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della  Commissione,  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Vista la decisione della Commissione europea  del  19  marzo  2020,
C(2020) 1863 final, e in particolare gli articoli 22 e 23; 
  Visto il  decreto  legislativo  4  giugno  1997,  n.  143,  recante
«Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative  in  materia
di  agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione   dell'amministrazione
centrale»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
  Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 concernente  la
soppressione dell'Azienda di Stato per  gli  interventi  nel  mercato
agricolo (AIMA) e l'istituzione dell'Agenzia  per  le  erogazioni  in
agricoltura - AGEA, a norma dell'art. 11 della legge 15  marzo  1997,
n. 59; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1º dicembre  1999,
n. 503, relativo a «Regolamento recante norme per l'istituzione della
Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle  aziende
agricole,  in  attuazione  dell'art.  14,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 aprile 1998, n. 173»; 
  Visto il decreto  legislativo  15  giugno  2000,  n.  188,  recante
modifiche ed integrazioni del decreto legislativo n. 165/1999; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.  1,  comma
2, lettera e),  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare,  l'art.  52  relativo   all'istituzione   del   registro
nazionale degli aiuti di Stato; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017,  n.  115  -
regolamento recante la disciplina per il funzionamento  del  registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge  24  dicembre  2012,  n.  234   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160,  recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
  Visto in particolare l'art. 1, comma 507 della  legge  27  dicembre
2019, n. 160 che istituisce un  Fondo  per  la  competitivita'  delle
filiere, con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2020 e di
14,5 milioni di euro per l'anno 2021; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 12 che prevede la
determinazione dei criteri e della modalita' per  la  concessione  di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari; 
  Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2001,  n.  228,  recante
«Orientamento  e  modernizzazione  del  settore  agricolo,  a   norma
dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 9 settembre 2014, recante «Modalita' per l'attuazione delle
disposizioni di cui all'art. 4 del decreto-legge 24 giugno  2014,  n.
91, recante: "Misure per la  sicurezza  alimentare  e  la  produzione
della Mozzarella di bufala Campana DOP"»; 
  Visto il  decreto  dipartimentale  del  Ministero  delle  politiche
agricole alimentari e  forestali  19  marzo  2020,  n.  899,  recante
«Modifica  del  disciplinare  di   produzione   della   denominazione
"Mozzarella  di   bufala   Campana"   registrata   in   qualita'   di
denominazione di origine protetta in forza  al  regolamento  (CE)  n.
1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale delle Comunita' europee L 148 del 21 giugno 1996»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo
2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  23
febbraio  2020,  n.  6,  recante  misure  urgenti   in   materia   di
contenimento e gestione dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,
applicabili sull'intero territorio nazionale»; 
  Visto il decreto-legge 7 marzo 2020,  n.  18,  recante  «Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese  connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19»; 
  Considerato  che  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 11 marzo 2020, per  arginare  la  pandemia  determinata  dal
COVID-19, limita fortemente le attivita' produttive e commerciali; 
  Considerata la grave crisi di mercato  del  settore  agroalimentare
arrecata dal blocco  delle  attivita'  commerciali,  dalla  riduzione
delle attivita' produttive  e  dalla  forte  riduzione  degli  scambi
commerciali con i paesi esteri determinata dalla pandemia causata dal
COVID-19; 
  Considerato che alcune filiere produttive necessitano di  strumenti
normativi  che  consentano  di  aumentare  la  competitivita'   della
produzione anche per fare fronte alle emergenze  o  a  situazioni  di
crisi di mercato impreviste; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e  di  Bolzano
nella seduta del 31 marzo 2020; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a) «contratto di filiera»: contratto tra i soggetti della filiera
maidicola, delle proteine vegetali (legumi  e  soia)  e  delle  carni
ovine finalizzato a favorire la collaborazione e l'integrazione tra i
produttori e le imprese di  trasformazione,  il  miglioramento  della
qualita' del prodotto e la programmazione  degli  approvvigionamenti,
sottoscritto dai produttori di mais, di proteine vegetali  (legumi  e
soia),  singoli  o  associati,  e  altri  soggetti  delle   fasi   di
trasformazione e commercializzazione; 
    b) carni ovine IGP: le carni di agnello macellate  e  certificate
IGP secondo i disciplinari delle  indicazioni  geografiche  Abbacchio
romano IGP, Agnello del centro Italia IGP e Agnello di Sardegna IGP; 
    c) carni ovine non IGP: le carni  di  agnello  nato,  allevato  e
macellato in Italia e non certificato IGP; 
    d) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali; 
    e) «registro nazionale aiuti»: il registro nazionale degli  aiuti
di Stato di cui all'art. 52, comma 5, della legge 24  dicembre  2012,
n. 234; 
    f)  «soggetto  beneficiario»:  l'impresa  agricola,  iscritta  al
registro  delle  imprese  e  all'anagrafe  delle  aziende   agricole,
attraverso il fascicolo aziendale,  che  coltiva  mais  e/o  proteine
vegetali (legumi e  soia)  rispettando  le  clausole  previste  negli
appositi contratti di filiera; l'impresa agricola di  allevamento  di
ovini, che  rispetti  le  condizioni  di  cui  al  presente  decreto;
l'impresa,  anche  in  forma  di  cooperativa,  di  macellazione  e/o
trasformazione  di  carni  ovine   che   investa   in   processi   di
destagionalizzazione e  di  innovazione  di  prodotto;  l'impresa  di
trasformazione del latte bufalino che abbia acquistato,  congelato  e
utilizzato per la produzione latte di bufala  ai  sensi  del  decreto
dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899; 
    g)  «soggetto  gestore»:   l'Agenzia   per   le   erogazioni   in
agricoltura - AGEA; 
    h) «legumi»: pisello da granella, fagiolo, lenticchia, cece, fava
da granella e favino da granella.