Art. 4 
 
                    Criteri e entita' dell'aiuto 
 
  1. Alle imprese agricole che abbiano  gia'  sottoscritto  entro  il
termine della scadenza della domanda di  contributo,  direttamente  o
attraverso  cooperative,  consorzi  e  organizzazioni  di  produttori
riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno
triennale, e' concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato
a mais o proteine vegetali (legumi e soia). 
  2. Alle imprese agricole di allevamento di  ovini  e'  concesso  un
aiuto fino a 9 euro per ogni capo macellato e certificato  IGP  e  un
aiuto fino a 6 euro per ogni capo non IGP nato, allevato e  macellato
in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell'anno  precedente
a quello della domanda. 
  3. Alle imprese, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o
trasformazione  di  carni  ovine  che  investano   in   processi   di
destagionalizzazione   e   di   innovazione   di   prodotto,    anche
sottoscrivendo contratti di filiera, e' riconosciuto per l'anno  2021
un aiuto pari a 200.000 euro, entro il  massimale  di  spesa  pari  a
600.000 euro. 
  4. Alle  imprese  di  trasformazione  del  latte  bufalino  di  cui
all'art. 1, lettera f) e' riconosciuto un aiuto pari a  10  centesimi
di euro per ogni litro di latte di  bufala  fresco  acquistato  senza
disdette o sconti sul prezzo ovvero  acquistato  alle  condizioni  di
mercato o contrattuali presenti prima del  1°  marzo  2020,  che  sia
successivamente congelato ed utilizzato per la produzione di prodotti
DOP ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo  2020,
n. 899. 
  5.  L'aiuto  di  cui  al  comma  1  spettante  a  ciascun  soggetto
beneficiario e' commisurato alla  superficie  agricola,  espressa  in
ettari, coltivata a mais,  proteine  vegetali  (legumi  e  soia)  nel
limite di 50 ettari. 
  6. L'aiuto  di  cui  ai  commi  1  e  2  e'  concesso  al  soggetto
beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per  gli  aiuti
«de minimis» nel settore agricolo. L'aiuto di cui ai commi 3 e  4  e'
concesso al soggetto beneficiario  nel  limite  dell'importo  massimo
previsto per gli aiuti «de minimis». 
  7. Fermo restando il limite massimo di 100 euro  ad  ettaro,  di  9
euro a capo ovino IGP macellato,  di  6  euro  per  ogni  capo  ovino
macellato non IGP e di 10 centesimi a litro di latte di bufala di cui
ai commi da 1 a 4, l'importo unitario dell'aiuto  e'  determinato  in
base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la  superficie
totale coltivata o per il  numero  dei  capi  ovini  IGP  e  non  IGP
macellati o per i litri di latte di  bufala  per  i  quali  e'  stata
presentata domanda di aiuto. 
  8. Gli aiuti  sono  riconosciuti  previa  verifica,  da  parte  del
soggetto  gestore,   dell'ammissibilita'   in   base   ai   requisiti
soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 
  9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3,
oltre le risorse relative alle  annualita'  precedenti  eccedenti  le
domande  gia'  presentate  dai  soggetti  beneficiari  e  considerate
ammissibili,  fino  ad  esaurimento  delle  risorse  disponibili   in
ciascuno dei predetti  anni  e  comunque  nei  limiti  delle  risorse
disponibili a legislazione  vigente  al  momento  dell'autorizzazione
alla fruizione dell'agevolazione.