Art. 4 Criteri e entita' dell'aiuto 1. Alle imprese agricole che abbiano gia' sottoscritto entro il termine della scadenza della domanda di contributo, direttamente o attraverso cooperative, consorzi e organizzazioni di produttori riconosciute di cui sono socie, contratti di filiera di durata almeno triennale, e' concesso un aiuto di 100 euro per ogni ettaro coltivato a mais o proteine vegetali (legumi e soia). 2. Alle imprese agricole di allevamento di ovini e' concesso un aiuto fino a 9 euro per ogni capo macellato e certificato IGP e un aiuto fino a 6 euro per ogni capo non IGP nato, allevato e macellato in Italia nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile dell'anno precedente a quello della domanda. 3. Alle imprese, anche in forma di cooperativa, di macellazione e/o trasformazione di carni ovine che investano in processi di destagionalizzazione e di innovazione di prodotto, anche sottoscrivendo contratti di filiera, e' riconosciuto per l'anno 2021 un aiuto pari a 200.000 euro, entro il massimale di spesa pari a 600.000 euro. 4. Alle imprese di trasformazione del latte bufalino di cui all'art. 1, lettera f) e' riconosciuto un aiuto pari a 10 centesimi di euro per ogni litro di latte di bufala fresco acquistato senza disdette o sconti sul prezzo ovvero acquistato alle condizioni di mercato o contrattuali presenti prima del 1° marzo 2020, che sia successivamente congelato ed utilizzato per la produzione di prodotti DOP ai sensi del decreto dipartimentale del Ministero 19 marzo 2020, n. 899. 5. L'aiuto di cui al comma 1 spettante a ciascun soggetto beneficiario e' commisurato alla superficie agricola, espressa in ettari, coltivata a mais, proteine vegetali (legumi e soia) nel limite di 50 ettari. 6. L'aiuto di cui ai commi 1 e 2 e' concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis» nel settore agricolo. L'aiuto di cui ai commi 3 e 4 e' concesso al soggetto beneficiario nel limite dell'importo massimo previsto per gli aiuti «de minimis». 7. Fermo restando il limite massimo di 100 euro ad ettaro, di 9 euro a capo ovino IGP macellato, di 6 euro per ogni capo ovino macellato non IGP e di 10 centesimi a litro di latte di bufala di cui ai commi da 1 a 4, l'importo unitario dell'aiuto e' determinato in base al rapporto tra l'ammontare dei fondi stanziati e la superficie totale coltivata o per il numero dei capi ovini IGP e non IGP macellati o per i litri di latte di bufala per i quali e' stata presentata domanda di aiuto. 8. Gli aiuti sono riconosciuti previa verifica, da parte del soggetto gestore, dell'ammissibilita' in base ai requisiti soggettivi, oggettivi e formali, di cui al presente decreto. 9. Gli aiuti sono concessi nei limiti di spesa indicati all'art. 3, oltre le risorse relative alle annualita' precedenti eccedenti le domande gia' presentate dai soggetti beneficiari e considerate ammissibili, fino ad esaurimento delle risorse disponibili in ciascuno dei predetti anni e comunque nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente al momento dell'autorizzazione alla fruizione dell'agevolazione.