Art. 6 
 
                      Istruttoria delle domande 
 
  1. Le domande sono  istruite  dal  soggetto  gestore.  Il  soggetto
gestore  effettua  le  verifiche   propedeutiche   alla   concessione
dell'aiuto  individuale  in  regime  «de  minimis»  avvalendosi   del
supporto del registro nazionale aiuti. 
  2. Il soggetto gestore verificate la completezza delle informazioni
e la loro conformita' ai requisiti di ammissibilita', determina,  nel
rispetto del limite di spesa rappresentato dalle risorse  disponibili
di cui all'art.  3,  l'ammontare  dell'aiuto  concedibile  a  ciascun
soggetto beneficiario. 
  3. In caso di esito positivo dell'istruttoria, il soggetto  gestore
registra l'importo dell'aiuto individuale concesso a ciascun soggetto
beneficiario nel registro nazionale  aiuti  e  comunica  al  soggetto
beneficiario il riconoscimento dell'aiuto e l'importo  effettivamente
spettante. 
  4. Il soggetto gestore trasmette  contestualmente  al  Ministero  e
alle regioni e province autonome l'elenco  dei  soggetti  beneficiari
con  l'indicazione,  del  contratto  di  filiera,  della   superficie
coltivata a mais, e proteine vegetali, o del numero di capi IGP e non
IGP macellati, delle azioni di destagionalizzazione e innovazione  di
prodotto, dei litri di  latte  di  cui  al  comma  4  dell'art.  4  e
dell'importo dell'aiuto concesso. 
  5. Nel caso di  insussistenza  delle  condizioni  previste  per  la
concessione dell'aiuto, il soggetto gestore provvede a comunicare  al
soggetto  beneficiario  i  motivi  ostativi  all'accoglimento   della
domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni. 
  6. In  considerazione  delle  disposizioni  normative  e  attuative
emanate  per   il   contenimento   e   la   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da  COVID  19  ed  al  fine  di  garantire  la  rapida
erogazione dell'aiuto, il soggetto gestore e' autorizzato ad eseguire
un pagamento in acconto pari  al  settanta  percento  del  contributo
spettante ai  sensi  del  precedente  comma  2,  e  ad  eseguire  gli
ulteriori adempimenti previsti dal presente articolo al  momento  del
pagamento del saldo. 
  7. Il soggetto gestore eroga l'aiuto ai soggetti beneficiari in una
o piu' soluzioni sulla base delle risorse  disponibili  per  ciascuna
delle annualita'.