Art. 3 
 
                              Massimali 
 
  1. Il contributo di cui all'art. 7, comma 2-bis  del  decreto-legge
29 marzo 2019, n. 27, convertito con  modificazioni  dalla  legge  21
maggio 2019, n. 44 nell'ambito del regime di cui al regolamento  (UE)
n. 1408/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, puo'  essere
concesso fino ad un massimale di 20.000 euro per azienda, al netto di
eventuali  aiuti  percepiti  nell'ambito  dello  stesso  regime   nel
triennio precedente. 
  2. Gli aiuti sono concessi nel  limite  complessivo  di  spesa  per
l'anno 2019 di 2 milioni di euro; in caso di insufficienza di risorse
per far fronte integralmente  alle  richieste,  il  contributo  viene
proporzionalmente ridotto su ciascuna domanda fino alla  riconduzione
del fabbisogno nel limite delle disponibilita' sopra indicate. 
  3. L'aiuto massimo per la produzione perduta e' pari a 7,5 euro per
pianta di olivo adulta danneggiata dal fuoco.