Art. 3 Massimali 1. Il contributo di cui all'art. 7, comma 2-bis del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 nell'ambito del regime di cui al regolamento (UE) n. 1408/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, puo' essere concesso fino ad un massimale di 20.000 euro per azienda, al netto di eventuali aiuti percepiti nell'ambito dello stesso regime nel triennio precedente. 2. Gli aiuti sono concessi nel limite complessivo di spesa per l'anno 2019 di 2 milioni di euro; in caso di insufficienza di risorse per far fronte integralmente alle richieste, il contributo viene proporzionalmente ridotto su ciascuna domanda fino alla riconduzione del fabbisogno nel limite delle disponibilita' sopra indicate. 3. L'aiuto massimo per la produzione perduta e' pari a 7,5 euro per pianta di olivo adulta danneggiata dal fuoco.