Art. 7 
 
                Fornitore di servizio non in possesso 
     dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente decreto 
 
  1. Nei casi in cui un fornitore di servizio, di cui all'art. 4  del
presente decreto, non sia in grado di intervenire ovvero nei casi  in
cui il costruttore  non  sia  piu'  esistente  o  non  possa  fornire
assistenza tecnica, la Compagnia puo' richiedere  all'Amministrazione
che l'intervento tecnico sia eseguito da un fornitore di servizio non
approvato. 
  2. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Compagnia avanzera'
istanza in bollo al Comando generale del Corpo delle  capitanerie  di
porto - VI Reparto, Sicurezza della navigazione  e  marittima,  viale
dell'Arte n. 16 - 00144 Roma anche via posta elettronica  certificata
(PEC) all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it  dando  evidenza  documentale
dell'impossibilita'  di  intervento  da  parte  di  un  fornitore  di
servizio autorizzato e richiedendo l'autorizzazione ad  avvalersi  di
un fornitore di  servizio  non  approvato,  per  l'esecuzione  di  un
intervento tecnico a bordo. La domanda dovra' contenere marca e  tipo
del dispositivo di salvataggio in esame e la  natura  dell'intervento
da effettuarsi (es. esame annuale e  prova  funzionale  oppure  esame
quinquennale e prova funzionale ecc.). 
  3. L'Amministrazione,  d'intesa  con  l'Organismo  riconosciuto,  a
seguito di valutazione da eseguirsi caso per caso anche sulla base di
precedenti autorizzazioni e/o di  dimostrata  e  duratura  esperienza
nella manutenzione ed ispezione della  tipologia  di  dispositivo  in
esame,  rilascera'   una   specifica   autorizzazione   ad   eseguire
l'intervento tecnico a bordo. Il relativo rapporto dovra'  recare  il
timbro dell'Organismo intervenuto, unitamente al nome, al cognome  ed
alla firma del funzionario che ha seguito l'intervento.