Art. 7 Fornitore di servizio non in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 4 del presente decreto 1. Nei casi in cui un fornitore di servizio, di cui all'art. 4 del presente decreto, non sia in grado di intervenire ovvero nei casi in cui il costruttore non sia piu' esistente o non possa fornire assistenza tecnica, la Compagnia puo' richiedere all'Amministrazione che l'intervento tecnico sia eseguito da un fornitore di servizio non approvato. 2. Per gli scopi di cui al precedente comma, la Compagnia avanzera' istanza in bollo al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - VI Reparto, Sicurezza della navigazione e marittima, viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma anche via posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cgcp@pec.mit.gov.it dando evidenza documentale dell'impossibilita' di intervento da parte di un fornitore di servizio autorizzato e richiedendo l'autorizzazione ad avvalersi di un fornitore di servizio non approvato, per l'esecuzione di un intervento tecnico a bordo. La domanda dovra' contenere marca e tipo del dispositivo di salvataggio in esame e la natura dell'intervento da effettuarsi (es. esame annuale e prova funzionale oppure esame quinquennale e prova funzionale ecc.). 3. L'Amministrazione, d'intesa con l'Organismo riconosciuto, a seguito di valutazione da eseguirsi caso per caso anche sulla base di precedenti autorizzazioni e/o di dimostrata e duratura esperienza nella manutenzione ed ispezione della tipologia di dispositivo in esame, rilascera' una specifica autorizzazione ad eseguire l'intervento tecnico a bordo. Il relativo rapporto dovra' recare il timbro dell'Organismo intervenuto, unitamente al nome, al cognome ed alla firma del funzionario che ha seguito l'intervento.