Art. 4 Revoche e controlli 1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, accertate durante le attivita' di monitoraggio. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' o i cui lavori risultino avviati prima della data di emanazione del presente decreto. 3. Nelle ipotesi di revoca di cui ai commi 1 e 2, le risorse ricevute ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del presente decreto sono versate da parte degli enti locali all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui all'art. 1, comma 1072 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 marzo 2020 Il Ministro: Azzolina Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 697 __________ Avvertenza: Il testo del decreto, comprensivo di tutti gli allegati, e' consultabile sul sito web del MIUR al seguente link https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-piano-2019.shtml