IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante norme per l'edilizia
scolastica e, in particolare, l'art. 3; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
conferimento di funzioni e compiti amministrativi  dello  Stato  alle
regioni e agli enti locali in attuazione del capo I  della  legge  15
marzo 1997, n. 59, e in particolare l'art. 107, comma 1, lettera c); 
  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2003), e in particolare l'art. 80, comma 21; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.  326,   recante
disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo  e  per  la  correzione
dell'andamento dei conti pubblici, e  in  particolare  l'art.  32-bis
che, allo scopo  di  contribuire  alla  realizzazione  di  interventi
infrastrutturali, con priorita' per quelli  connessi  alla  riduzione
del rischio sismico, e per far  fronte  ad  eventi  straordinari  nei
territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle  citta'
d'arte, ha istituito un apposito Fondo per  interventi  straordinari,
autorizzando a tal fine la spesa di  euro  73.487.000,00  per  l'anno
2003 e di euro 100.000.000,00 per ciascuno degli anni 2004 e 2005; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale delle  Stato,  e  in
particolare  l'art.  2,  comma  276,  che,  al  fine  di   conseguire
l'adeguamento strutturale e antisismico  degli  edifici  del  sistema
scolastico, nonche' la  costruzione  di  nuovi  immobili  sostitutivi
degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a
rischio sismico, ha incrementato di 20 milioni di euro,  a  decorrere
dall'anno  2008,  il  predetto  Fondo  per  interventi  straordinari,
prevedendone l'utilizzo secondo programmi basati su aggiornati  gradi
di rischiosita'; 
  Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante  disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria 2010) e, in particolare, l'art. 2, comma 109, che, per le
leggi di settore, ha previsto la  soppressione  delle  erogazioni  di
contributi a carico del bilancio dello Stato per le Province autonome
di Trento e Bolzano; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalle  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della
violenza di genere,  nonche'  in  tema  di  protezione  civile  e  di
commissariamento delle province, e in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,   recante
ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese e  in  particolare
l'art. 11, comma 4-sexies, con il quale si e' disposto che, a partire
dall'anno 2014, tutte le risorse iscritte nel  bilancio  dello  Stato
comunque destinate a finanziare  interventi  di  edilizia  scolastica
confluissero nel fondo unico per l'edilizia scolastica di  competenza
del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,
compresa la somma di euro 20 milioni annui  di  cui  al  citato  art.
32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.  128,  recante  misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti e, in particolare, l'art.  1,  comma
160, nel quale si  e'  stabilito  di  demandare  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  dei
criteri e delle modalita' di ripartizione delle  risorse  di  cui  al
Fondo  per  interventi  straordinari  di  cui  all'art.  32-bis   del
decreto-legge n. 269 del 2003; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  86,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia  e  disabilita'
e, in particolare, l'art. 4, comma 3-quater; 
  Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  18  novembre  2019,  n.  132,   recante
«Disposizioni urgenti per il  trasferimento  di  funzioni  e  per  la
riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le  attivita'  culturali,
delle politiche agricole alimentari, forestali e del  turismo,  dello
sviluppo  economico,  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e  dell'ambiente
e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   nonche'   per   la
rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
carriere e per i compensi per lavoro  straordinario  delle  Forze  di
polizia e delle Forze armate e  per  la  continuita'  delle  funzioni
dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni», e in particolare
l'art. 6  concernente  «Interventi  urgenti  sull'organizzazione  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca»,  che
modifica l'art. 1, comma 345, della la legge  30  dicembre  2018,  n.
145; 
  Visto il decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante  disposizioni
urgenti  per  l'istituzione  del  Ministero  dell'istruzione  e   del
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre   2019,   n.    140,    recante    regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 26 settembre  2014,  n.  753,  ancora  in  vigore,  che
individua  gli  uffici   di   livello   dirigenziale   non   generale
dell'amministrazione   centrale   del   Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e, in particolare, l'allegato 4; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca e con il Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  3
gennaio 2018, con il quale sono stati definiti termini e modalita' di
redazione della programmazione unica nazionale 2018-2020  in  materia
di edilizia scolastica; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 12 settembre 2018, n. 615, con il quale si e' proceduto
tra l'altro all'approvazione della programmazione unica nazionale  in
materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 10 dicembre 2018, n. 849, con il quale si e'  proceduto
alla rettifica della programmazione unica  nazionale  2018-2020,  con
riferimento ad alcuni piani regionali; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 11 febbraio 2019,  n.  93,  con  il  quale  sono  state
ripartite le risorse relative all'annualita' 2018, 2019, 2020 e 2021,
pari a complessivi 80 milioni, tra le regioni e individuati i criteri
di selezione degli interventi; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 30 aprile 2019, n. 392, con  il  quale  sono  approvati
alcuni piani regionali di interventi per un valore  complessivo  pari
ad euro 58.111.670,63; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca 9 ottobre  2019,  n.  847,  con  il  quale  sono  stati
approvati i piani  regionali  relativi  all'Abruzzo,  Emilia-Romagna,
Molise  e  Toscana  per  un   valore   complessivo   pari   ad   euro
13.431.872,68; 
  Vista l'intesa, sottoscritta in sede di conferenza unificata  il  6
settembre 2018, tra il Governo, le regioni, le province  e  gli  enti
locali, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo del 28
agosto 1997, n. 281; 
  Considerato che con il  citato  decreto-legge  n.  1  del  2020  il
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e'  stato
diviso in Ministero dell'istruzione e in Ministero dell'universita' e
della ricerca e che secondo quanto previsto dall'art. 2 del  medesimo
decreto-legge le attivita' connesse alla  sicurezza  nelle  scuole  e
all'edilizia scolastica rientrano nelle aree funzionali del Ministero
dell'istruzione; 
  Considerato che  l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11  febbraio  2019,
n.  93  ha  demandato  a  un'apposita  comunicazione  del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca la definizione  del
termine entro il quale le regioni  dovevano  far  pervenire  i  piani
regionali di interventi da finanziare; 
  Dato atto che con nota del 21 febbraio  2019,  prot.  n.  5024,  e'
stato richiesto a tutte le regioni di far pervenire entro e non oltre
il 13 marzo 2019 i piani di intervento da ammettere a finanziamento; 
  Considerato che a seguito di istruttoria amministrativa  sui  piani
regionali   pervenuti   nei   termini    indicati,    il    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con successiva nota
del 26 marzo 2019, prot. n. 9543, ha richiesto di fornire i necessari
chiarimenti e/o integrazioni da produrre entro  e  non  oltre  il  1°
aprile 2019; 
  Dato atto che entro il predetto termine solo alcune  regioni  hanno
prodotto i necessari chiarimenti e/o integrazioni richieste; 
  Considerato che in ragione dei  chiarimenti  acquisiti  sono  stati
adottati   i   citati   decreti   del    Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 392 del 2019 e n. 847  del  2019,
con cui sono state autorizzate soltanto alcune regioni; 
  Considerato che  le  Regioni  Marche  e  Umbria  hanno  prodotto  i
necessari chiarimenti successivamente all'emanazione dei  sopracitati
decreti; 
  Considerato che secondo  quanto  previsto  dall'art.  3,  comma  1,
lettera d), dell'accordo stipulato in sede  di  conferenza  unificata
del 6 settembre 2018, in caso di ritardi da parte delle regioni nella
presentazione dei piani regionali ovvero nella rettifica  o  modifica
degli stessi, il Ministero dell'istruzione, al fine di velocizzare le
procedure,  da'  seguito  ai  piani  regolarmente  e  tempestivamente
pervenuti, rinviando a successivi provvedimenti i piani pervenuti  in
ritardo; 
  Dato atto che con nota del 27 dicembre 2019,  prot.  n.  37235,  la
direzione genarle competente ha chiesto la reiscrizione delle risorse
relative ai residui di lettera  f)  dell'esercizio  finanziario  2018
all'esercizio 2021, ai sensi dell'art. 30, comma  2,  lettera  b),  e
dell'art. 34-ter, comma 1, della legge n. 196 del  2009  e  che  tale
richiesta e' stata regolarmente registrata e attribuita  al  capitolo
8105, piano gestionale 1, di  nuova  imputazione,  del  bilancio  del
Ministero   dell'istruzione   dall'Ufficio   centrale   di   bilancio
competente, come da comunicazione del 24 febbraio 2020; 
  Ritenuto quindi, sulla base degli  ulteriori  piani  pervenuti,  di
poter autorizzare gli interventi degli enti locali proposti nei piani
delle Regioni Marche e Umbria  di  cui  all'allegato  A  al  presente
decreto, definendo altresi' i tempi  di  aggiudicazione,  nonche'  le
modalita' di rendicontazione degli interventi; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                  Approvazione dei piani regionali 
 
  1. Sono approvati i piani regionali delle Regioni Marche  e  Umbria
di cui all'allegato A che costituisce parte integrante e  sostanziale
del  presente  decreto  per  un  valore  complessivo  pari  ad   euro
4.278.722,68     (quattromilioniduecentosettantottosettecentoventidue
/68). 
  2. Le somme residue non utilizzate  dalle  regioni,  rispetto  agli
importi  assegnati  con  il  decreto  del  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca 11 febbraio  2019,  n.  93,  restano
nella   disponibilita'   delle   singole    regioni,    per    essere
successivamente utilizzate, unitamente ad altre  eventuali  economie,
per finanziare ulteriori interventi aventi le medesime finalita'. 
  3. La somma di cui al comma 1 grava sui residui di stanziamento  di
lettera f) del capitolo 8105, piano gestionale  1,  del  bilancio  di
previsione  del  Ministero  dell'istruzione  per  l'annualita'  2019,
nonche' sul capitolo  8105,  piano  gestionale  1,  del  bilancio  di
previsione del Ministero dell'istruzione per  le  annualita'  2020  e
2021, come da richiesta di rimodulazione della Direzione generale per
i fondi strutturali per  l'istruzione,  l'edilizia  scolastica  e  la
scuola digitale del 27  dicembre  2019,  prot.  n.  37235,  ai  sensi
dell'art. 30, comma 2, lettera b), e dell'art. 34-ter, comma 1, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196,  registrata  dal  competente  Ufficio
centrale di bilancio e attribuita al capitolo 8105, piano  gestionale
1. 
  4. I piani delle  altre  regioni,  per  i  quali  non  siano  stati
trasmessi i chiarimenti richiesti  e/o  la  relativa  documentazione,
sono approvati con successivo decreto del Ministro dell'istruzione.