Art. 3 
 
             Modalita' di rendicontazione e monitoraggio 
 
  1. Gli enti locali beneficiari dei finanziamenti  possono  chiedere
alla Direzione generale per i  fondi  strutturali  per  l'istruzione,
l'edilizia  scolastica   e   la   scuola   digitale   del   Ministero
dell'istruzione,  tramite  apposito  applicativo  e   successivamente
all'avvenuta registrazione del presente decreto da parte degli organi
di controllo, un'anticipazione fino a un massimo del 20% dell'importo
oggetto di finanziamento. 
  2. Le restanti erogazioni sono disposte, previa rendicontazione  di
eventuali somme gia' ricevute, direttamente dalla Direzione  generale
per i fondi strutturali per l'istruzione, l'edilizia scolastica e  la
scuola digitale in favore degli enti locali  beneficiari  sulla  base
degli  stati  di  avanzamento  dei  lavori  o  delle  spese  maturate
dall'ente,  debitamente  certificati  dal  responsabile   unico   del
procedimento, fino al raggiungimento del 90% della spesa complessiva,
al netto del ribasso di gara. Il residuo 10% e' liquidato  a  seguito
dell'avvenuto collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione 
  3. Le economie di gara  non  sono  nella  disponibilita'  dell'ente
locale e possono essere utilizzate  nei  limiti  del  50%  e  per  le
ipotesi di cui all'art. 106 del decreto legislativo 18  aprile  2016,
n. 50. 
  4. Le risorse assegnate agli interventi di cui al presente  decreto
sono trasferite sulle contabilita'  di  Tesoreria  unica  degli  enti
locali e gestite con separata contabilizzazione e rendicontazione. 
  5. Al fine di monitorare il programma degli  interventi,  gli  enti
beneficiari del finanziamento sono tenuti a implementare  il  sistema
di  monitoraggio  definito   dal   Ministero   dell'istruzione,   che
costituisce presupposto per le erogazioni di cui ai commi 1 e 2. 
  6. Il monitoraggio degli interventi avviene ai  sensi  del  decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n.  229,  attraverso  l'implementazione
della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (di  seguito,  BDAP)
istituita ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  7. Le regioni e gli enti locali beneficiari sono tenuti a  inserire
gli interventi e ad aggiornare lo stato di avanzamento  degli  stessi
sulla piattaforma  WebGIS  «Obiettivo  sicurezza  delle  scuole»  del
Dipartimento della protezione civile della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri.