Art. 4 Revoche e controlli 1. Le risorse assegnate sono revocate nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente decreto e nel caso di violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 accertate a seguito di attivita' di monitoraggio. 2. E' disposta, altresi', la revoca qualora l'intervento finanziato con il presente decreto risulti integralmente assegnatario di altro finanziamento nazionale o comunitario per le stesse finalita' previste dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 11 febbraio 2019, n. 93 o i cui lavori siano stati avviati prima dell'avvenuta adozione del presente decreto. 3. Nel caso in cui sia intervenuto provvedimento di revoca del finanziamento, l'ente locale che abbia ricevuto da parte del Ministero una, seppure parziale, liquidazione di risorse e' tenuto a restituire le somme ricevute mediante versamento delle stesse all'entrata di bilancio dello Stato. 4. L'ente locale e' tenuto a comprovare l'avvenuta restituzione delle risorse inviando, mediante posta elettronica certificata, copia del relativo versamento alla direzione generale competente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Il presente decreto e' sottoposto ai controlli di legge e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 2020 Il Ministro: Azzolina Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2020 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reg. n. 549