Art. 2 Iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali 1. Possono iscriversi agli albi regionali le imprese forestali che, in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri minimi: a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonche' attivita' nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attivita' di gestione forestale come definite all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34; b) sono iscritte nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni per l'esercizio di attivita' di gestione forestale, come definite all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili o equivalenti alla categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)». Per le imprese aventi sede legale all'estero, le regioni definiscono condizioni e criteri di equiparazione da rispettare per l'iscrizione al proprio albo; c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; d) non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri; e) non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta, alcuna delle sanzioni amministrative previste dalla normativa forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a 30.000,00 euro; f) sono in possesso dei requisiti di regolarita' contributiva (DURC); g) il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno, sia in possesso di specifiche competenze professionali in campo forestale acquisite secondo quanto disposto dal decreto ministeriale di cui all'art. 10, comma 8, lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 2. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178, in attuazione di quanto disposto all'art. 10, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' necessario che gli albi regionali riportino per ogni impresa, consorzio o altra forma associativa almeno le seguenti informazioni: a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); b) dati anagrafici del legale rappresentante; c) tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la localita' di provenienza quantita' annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unita' del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell'allegato al regolamento stesso, distinguendo le quantita' complessive nelle seguenti classi: 1) minore di 100 metri cubi per anno; 2) da 101 a 500 metri cubi per anno; 3) da 501 a 1000 metri cubi per anno; 4) da 1000 a 2000 metri cubi per anno; 5) maggiore di 2000 metri cubi per anno. 3. Le regioni disciplinano le modalita' per l'iscrizione e l'aggiornamento degli albi relativamente ai dati di cui al comma 1 e 2 del presente articolo nonche' per la sospensione e la cancellazione delle imprese forestali gia' iscritte. 4. Gli albi regionali sono articolati per categorie o per sezioni tenendo conto della diversa natura giuridica delle imprese, delle loro capacita' tecnico-economiche nonche' delle tipologie di prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a). E' in ogni caso prevista una specifica categoria per le imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile.