Art. 2 
 
            Iscrizione agli albi regionali delle imprese 
         che eseguono lavori o forniscono servizi forestali 
 
  1. Possono iscriversi agli albi regionali le imprese forestali che,
in forma singola e associata, soddisfano i seguenti criteri minimi: 
    a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore  forestale  e
ambientale, nonche' attivita' nel settore della prima  trasformazione
e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie  e
cimali, se svolte congiuntamente ad almeno  una  delle  attivita'  di
gestione forestale come definite all'art.  7,  comma  1  del  decreto
legislativo 3 aprile 2018, n. 34; 
    b) sono iscritte nel registro di cui all'art. 8  della  legge  29
dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni per  l'esercizio  di
attivita' di gestione forestale, come definite all'art. 7,  comma  1,
del decreto legislativo 3 aprile 2018,  n.  34,  in  quanto  eseguono
lavori  o  forniscono  servizi  riconducibili  o   equivalenti   alla
categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree  forestali  (codice
ATECO 02)». Per le imprese aventi sede legale all'estero, le  regioni
definiscono condizioni e criteri di equiparazione da  rispettare  per
l'iscrizione al proprio albo; 
    c) non sono in stato di fallimento, di  liquidazione  coatta,  di
concordato preventivo o che non sia in corso un procedimento  per  la
dichiarazione di una di tali situazioni; 
    d) non hanno riportato, nel corso dei tre  anni  precedenti  alla
richiesta di iscrizione, condanna  penale  definitiva  a  carico  del
personale  di  rappresentanza  o  di  amministrazione,   compresi   i
direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia  ambientale,
paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri; 
    e) non hanno  riportato,  nell'anno  precedente  alla  richiesta,
alcuna  delle  sanzioni  amministrative  previste   dalla   normativa
forestale vigente nella regione di iscrizione per importi superiori a
30.000,00 euro; 
    f) sono in possesso dei  requisiti  di  regolarita'  contributiva
(DURC); 
    g) il titolare o, in subordine, almeno un addetto assunto a tempo
indeterminato  e  a  tempo  pieno,  sia  in  possesso  di  specifiche
competenze professionali in campo forestale acquisite secondo  quanto
disposto dal decreto  ministeriale  di  cui  all'art.  10,  comma  8,
lettera b) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34. 
  2. Ai fini dell'esonero  dall'obbligo  di  iscrizione  al  registro
degli operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30  ottobre
2014, n. 178, in attuazione di quanto disposto all'art. 10, comma  12
del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' necessario  che  gli
albi regionali riportino per ogni impresa, consorzio  o  altra  forma
associativa almeno le seguenti informazioni: 
    a)  denominazione,  forma  giuridica,  ragione  sociale,   codice
fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti  e  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC); 
    b) dati anagrafici del legale rappresentante; 
    c) tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni
fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove  disponibile,
la  localita'  di  provenienza  quantita'  annuale   commercializzata
espressa in volume, peso o numero di unita' del legno o dei  prodotti
da esso derivati immessi sul mercato ai sensi  del  regolamento  (UE)
995/2010 inclusi nell'allegato al regolamento stesso, distinguendo le
quantita' complessive nelle seguenti classi: 
      1) minore di 100 metri cubi per anno; 
      2) da 101 a 500 metri cubi per anno; 
      3) da 501 a 1000 metri cubi per anno; 
      4) da 1000 a 2000 metri cubi per anno; 
      5) maggiore di 2000 metri cubi per anno. 
  3.  Le  regioni  disciplinano  le  modalita'  per  l'iscrizione   e
l'aggiornamento degli albi relativamente ai dati di cui al comma 1  e
2 del presente articolo nonche' per la sospensione e la cancellazione
delle imprese forestali gia' iscritte. 
  4. Gli albi regionali sono articolati per categorie o  per  sezioni
tenendo conto della diversa natura  giuridica  delle  imprese,  delle
loro  capacita'  tecnico-economiche  nonche'   delle   tipologie   di
prestazioni di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera a).  E'  in
ogni caso prevista una specifica categoria per le imprese agricole di
cui all'art. 2135 del codice civile.