Art. 3 Adempimenti 1. Entro il 1° marzo di ogni anno, in coerenza con quanto disposto dall'art. 10, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, le regioni e le province autonome comunicano all'Autorita' competente per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle informazioni di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto, per le sole imprese iscritte al fine di garantire l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178. 2. Le regioni effettuano annualmente le verifiche sul possesso dei requisiti e delle dichiarazioni di cui all'art. 2 comma 1, delle imprese che si iscrivono agli albi su una campione di almeno il 5 per cento delle imprese iscritte.