Art. 3 
 
                             Adempimenti 
 
  1. Entro il 1° marzo di ogni anno, in coerenza con quanto  disposto
dall'art. 10, comma 12 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n.  34,
le regioni e le province autonome comunicano all'Autorita' competente
per i regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli  aggiornamenti
delle informazioni di cui all'art. 2, comma 2 del  presente  decreto,
per  le  sole  imprese  iscritte  al  fine  di  garantire   l'esonero
dall'obbligo  di  iscrizione  al  registro  degli  operatori  di  cui
all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178. 
  2. Le regioni effettuano annualmente le verifiche sul possesso  dei
requisiti e delle dichiarazioni di cui  all'art.  2  comma  1,  delle
imprese che si iscrivono agli albi su una campione di almeno il 5 per
cento delle imprese iscritte.