Art. 4 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. Qualora le regioni  non  adeguino  le  proprie  disposizioni  in
materia entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del  presente
decreto ministeriale, gli elenchi e gli albi gia'  costituiti  presso
le regioni e le province autonome conservano la  loro  efficacia,  ma
non consentono l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli
operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre  2014,
n. 178. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 29 aprile 2020 
 
                                               Il Ministro: Bellanova