Art. 4 Norme transitorie 1. Qualora le regioni non adeguino le proprie disposizioni in materia entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto ministeriale, gli elenchi e gli albi gia' costituiti presso le regioni e le province autonome conservano la loro efficacia, ma non consentono l'esonero dall'obbligo di iscrizione al registro degli operatori di cui all'art. 4 del decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 aprile 2020 Il Ministro: Bellanova